Sentenza del 02/08/2021 n. 1017 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva recuperato a tassazione redditi da lavoro dipendente percepiti in Germania e non dichiarati in Italia. Il contribuente contestava: 1) carenza di valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento; 2) omissione di valutazione della memoria istruttoria nell'atto; 3) violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 4) errata determinazione della residenza fiscale, sostenendo di essere residente in Germania.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. In via preliminare sono state rigettate le eccezioni procedurali dell'Agenzia e dell'appello incidentale: la mancata deduzione della viziosità della sottoscrizione nei termini previsti ne impediva l'ammissibilità in appello e, comunque, la firma risultava correttamente delegata. L'omessa menzione della memoria istruttoria nell'avviso non invalida l'atto; non sussisteva violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Sul merito la Commissione ha ritenuto applicabile la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania (art. 15): il reddito da lavoro dipendente prodotto in Germania è imponibile in Germania, pertanto l'Italia non poteva richiedere ulteriori tassazioni. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 2
La norma definisce la residenza fiscale; la giurisprudenza interpreta il requisito in modo sostanziale valutando elementi fattuali (centro degli interessi vitali, prevalenza degli interessi economici). L'iscrizione anagrafica è un elemento rilevante ma non assoluto.
Convenzione Italia - Repubblica Federale di Germania (18/10/1989), art. 15
Le retribuzioni da lavoro dipendente per attività svolta in Germania sono imponibili in Germania; applicando la convenzione, l'Italia non può tassare lo stesso reddito.
Legge di ratifica n. 459/1992
Ratifica ed esecutività della Convenzione italo-tedesca nel diritto interno; ne deriva l'applicabilità delle regole convenzionali in sede di accertamento fiscale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53 e art. 24
Richiamate in relazione ai requisiti di specificità dei motivi d'appello e alle previsioni procedurali sui mezzi di impugnazione; l'omessa e generica impugnazione può determinare inammissibilità di censure.
DPR n. 546/1992, art. 57
Richiamato per i termini e i limiti dell'azione in giudizio nei gradi successivi; la mancata deduzione di alcuni vizi nel ricorso principale può precluderne la trattazione in appello.
Nota e risposta Agenzia delle Entrate n. 233/2019
Indicazione amministrativa che, in presenza di residenza in entrambi gli Stati, individua criteri residuali (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità) per determinare la residenza ai fini convenzionali.
Massime di principio
- L'iscrizione all'anagrafe è un elemento rilevante per la residenza fiscale ma non necessariamente decisivo: devono essere valutati complessivamente gli elementi sostanziali (centro degli interessi vitali, relazioni economiche e lavorative).
- Se il reddito da lavoro è prodotto e tassato nello Stato estero in base alla convenzione contro le doppie imposizioni (es. art. 15 Italia-Germania), l'amministrazione italiana non può contemporaneamente tassare lo stesso reddito.
- Le eccezioni procedurali (es. vizio di sottoscrizione) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nel ricorso; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili in appello.
- L'omessa espressa menzione delle osservazioni del contribuente nell'avviso di accertamento non determina automaticamente la nullità dell'atto, purché le osservazioni siano state effettivamente valutate dall'Amministrazione.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è vincolante solo quando la norma lo prevede espressamente; in assenza di tale previsione il contribuente deve dimostrare in giudizio quali e quanti argomenti avrebbe potuto addurre e la loro rilevanza.
- In caso di situazione di doppia residenza, applicare i criteri ordinari e, in subordine, le regole della convenzione (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità) per determinare lo Stato di residenza fiscale.
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