Cassazione Penale, Sentenza n. 26608/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra due sentenze: 1) condanna per detenzione arma (artt. 10, 12, 14 legge n. 497/1974) con pena di 3 anni e 2 mesi; 2) condanna per tentato omicidio (artt. 56, 575 c.p. e artt. 2, 4, 7 legge n. 895/1967) con pena di 7 anni e 4 mesi. L'istanza si fondava su contiguità temporale, analogie di contesto e dichiarazioni (della fidanzata) secondo cui l'imputato deteneva da tempo la pistola poi rinvenuta, nonché sulla condotta di Morisco al momento del controllo. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo assente un disegno criminoso unitario preordinato fin dalla prima condotta, poiché la mera prossimità spazio-temporale, la contiguità del contesto e la detenzione successiva di una seconda arma non dimostravano che tutti i reati fossero stati programmati nelle linee essenziali sin dall'inizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato che, in sede di esecuzione, per riconoscere la continuazione occorre dimostrare che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione logica e adeguata: la vicinanza temporale e la detenzione di una seconda arma dopo il tentato omicidio non sono prove sufficienti di un progetto criminoso unitario. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso con gli stessi criteri richiesti in cognizione
art. 81 cod. pen.
Richiamato come parametro per definire l'identità del disegno criminoso: la decisione sottolinea che la contiguità spazio-temporale e le analogie non sono di per sé sufficienti per provare la programmazione preventiva dei reati
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 575 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di omicidio (qui richiamata in relazione al tentato omicidio), utilizzata per definire la fattispecie oggetto della sentenza contestata
legge n. 497/1974 (artt. 10, 12, 14)
Norme sulla detenzione e porto di armi: la condotta di detenzione dell'arma è stata oggetto della prima sentenza e valutata separatamente rispetto al tentato omicidio
legge n. 895/1967 (artt. 2, 4, 7)
Norme integrative in materia di armi richiamate nella sentenza di merito per la fattispecie collegata al tentato omicidio
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo reato: la sola contiguità spazio-temporale non basta
- In sede di esecuzione il giudice deve svolgere una verifica sostanziale degli indici di unitarietà del disegno criminoso, analogamente a quanto avviene in sede di cognizione
- Elementi indiziari utili al riconoscimento della continuazione includono: pianificazione antecedente degli eventi, acquisizione preventiva dei mezzi per commettere i reati, unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, modalità operative omogenee e condivisione dei soggetti coinvolti
- La mera prova di abitudine a delinquere, la detenzione successiva di un'arma o la rimozione dell'arma usata non dimostrano automaticamente un progetto unitario preordinato
- Chi richiede il riconoscimento della continuazione deve allegare e dimostrare elementi fattuali concreti che attestino la programmazione dei reati; indizi vaghi o ricostruzioni meramente possibili rischiano il rigetto
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