Sentenza del 27/06/2019 n. 17253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU relativo all'aumento della superficie tassabile del complesso agricolo, da 167 a 292 mq, contestando l'applicazione della tassa e delle sanzioni per gli anni 2008-2011. Ha sostenuto che i lavori di ampliamento erano stati ultimati soltanto nel maggio 2011 e che, pertanto, la denuncia di variazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, nonché che prima dell'effettiva ultimazione e detenzione dei nuovi locali non fosse sorto il presupposto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della contribuente, ritenendo errata la decisione della CTR, che aveva fatto decorrere l'obbligo tributario dalla scadenza astratta del termine previsto dal permesso di costruire. Il presupposto della TARSU è invece l'effettiva occupazione o detenzione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti; la mera scadenza del termine edilizio non è sufficiente. Poiché i lavori risultavano ultimati nel maggio 2011, la denuncia doveva essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo e il Comune non poteva tassare l'anno 2011 sulla base della maggiore superficie. La sentenza impugnata è stata cassata, il ricorso originario della contribuente è stato accolto e il Comune è stato condannato al pagamento di 500 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.
Il presupposto della TARSU è l'effettiva occupazione o detenzione di locali o aree potenzialmente produttivi di rifiuti, non la sola esistenza di un titolo edilizio o la scadenza del termine per eseguire i lavori.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1
I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili.
La denuncia della nuova superficie deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'effettivo inizio dell'occupazione o detenzione tassabile.
Regolamento comunale TARSU, art. 15
La disposizione regolamentare deve essere interpretata in coordinamento con la disciplina nazionale: il termine per la denuncia decorre dal concreto mutamento della superficie occupata o detenuta, non dalla mera scadenza del termine indicato nel permesso di costruire.
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 15, comma 2
La disciplina edilizia sui termini di ultimazione dei lavori non determina automaticamente il momento di insorgenza del presupposto TARSU, che resta collegato all'effettiva disponibilità e detenzione dell'area o del locale.
Massime di principio
- Per tributi collegati alla disponibilità o detenzione di immobili, il presupposto impositivo nasce generalmente dall'effettiva utilizzabilità o occupazione dell'area, non dalla semplice autorizzazione edilizia né dalla scadenza del termine per completare i lavori.
- In caso di ampliamento edilizio, la maggiore superficie diventa rilevante ai fini TARSU quando i nuovi locali o spazi sono concretamente ultimati e detenuti, secondo quanto accertato in fatto.
- Il termine per presentare la denuncia di variazione decorre normalmente dal 1° gennaio successivo all'anno in cui si è verificato l'effettivo mutamento, con presentazione entro il 20 gennaio previsto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
- L'amministrazione non può tassare annualità anteriori all'effettiva realizzazione del presupposto impositivo, anche se il permesso di costruire prevedeva una data di ultimazione diversa.
- La data effettiva di ultimazione e disponibilità dei locali è quindi decisiva e deve essere adeguatamente documentata, ad esempio tramite dichiarazioni, verbali, documentazione edilizia e altri elementi probatori.
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