Sentenza n. 3373/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione alla valutazione dei titoli e conseguente esclusione dalla graduatoria di merito del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato” indetto il 30/7/2025” dal Ministero della Giustizia tramite la Commissione Ripam.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alla valutazione dei titoli e conseguente esclusione dalla graduatoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia tramite la Commissione RIPAM, aveva conseguito nella prova scritta il punteggio di 20,00, a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis in 21 punti. Ha contestato la valutazione di due quesiti, sostenendo di avere indicato la risposta corretta: il quiz n. 18, relativo al sinonimo del termine "propedeutico", per il quale aveva risposto "preliminare" mentre l'amministrazione aveva indicato "introduttivo", e il quiz n. 31, relativo a una proporzione verbale tra "Titanic" e "Italia", per il quale aveva scelto l'opzione che associava Titanic a Celine Dion e Italia a Mameli, anziché quella ritenuta corretta dall'amministrazione, riferita rispettivamente a nave e dirigibile. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione beneficiaria degli effetti della graduatoria e futura parte del rapporto di servizio con i vincitori. Quanto al quiz n. 18, ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva rettificato in autotutela il punteggio attribuito alla candidata, riconoscendole il maggior punteggio. Quanto al quiz n. 31, il TAR ha ritenuto invalida la risposta fornita dalla ricorrente: non sussisteva una relazione omogenea tra l'esecutore della colonna sonora di un film e l'autore di un canto risorgimentale. Ha invece ritenuto valida la risposta indicata dall'amministrazione, interpretando il riferimento a "Italia" non come riferito allo Stato italiano, ma al dirigibile Italia; in tal modo, le coppie Titanic-nave e Italia-dirigibile esprimevano una relazione concettuale coerente, concernente mezzi di trasporto coinvolti in incidenti storici. Poiché il punteggio riconosciuto in autotutela per il quiz n. 18 consentiva alla candidata di raggiungere la soglia di idoneità, il ricorso è stato parzialmente accolto, con compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza e per la tempestiva autotutela dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a.
La sentenza può essere pronunciata in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi e le parti siano state previamente avvisate della possibile definizione immediata.
Massime di principio
- In una controversia concorsuale, l'amministrazione può correggere in autotutela il punteggio attribuito a una risposta e, quando tale rettifica consente al candidato di raggiungere la soglia di idoneità, viene meno la materia del contendere limitatamente alla valutazione rettificata.
- Nella valutazione di una proporzione verbale, le risposte sono corrette solo se instaurano tra le due coppie di termini una relazione concettuale omogenea e analoga; una relazione priva di omogeneità tra i termini non può fondare il riconoscimento del punteggio.
- Il raggiungimento della soglia di idoneità a seguito della rettifica del punteggio in autotutela soddisfa la prova di resistenza e giustifica l'accoglimento della domanda nei limiti necessari a rimuovere gli effetti dell'originaria valutazione.
- Il Ministero destinatario dei vincitori di una procedura concorsuale ha legittimazione passiva nel giudizio relativo alla graduatoria, quale amministrazione beneficiaria degli effetti della procedura e futura parte del rapporto di servizio.
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