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Sentenza

Sentenza del 31/01/2020 n. 1054 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 31/2020 - ACCERTAMENTO - IMPOSTE DIVERSE - Imposta straordinaria su attività finanziarie - Scudo fiscale ter - Detenzione - Requisito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per interessi attivi derivanti da attività finanziarie estere per euro 12.357.400,00; disconoscimento di una "dichiarazione riservata" presentata ai sensi dell'art. 13‑bis D.L. 78/2009 (c.d. scudo fiscale ter) relativa a somme distribuite dalla società lussemburghese XXX S.A. tramite società schermo uruguaiane. Questione centrale: se le attività fossero "detenute" (quindi sanabili con lo scudo) in Lussemburgo o, invece, materialmente detenute in Uruguay dalle società interposte; secondaria: corretta aliquota da applicare (27% ex art. 6 D.L. 167/90 per disponibilità liquide vs 12,5% per obbligazioni).

La decisione

La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le somme fossero state effettivamente trasferite ai veicoli societari uruguaiani e dunque detenute in Uruguay, Stato non abilitato allo scudo fiscale ter; la dichiarazione riservata è legittimamente disconosciuta e gli avvisi di accertamento sono validi. Inoltre la base imponibile è stata determinata applicando l'aliquota del 27% ex art. 6 D.L. 167/90, perché si trattava di disponibilità liquide suscettibili di generare ordinari interessi bancari. Condanna alle spese in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 13‑bis D.L. 78/2009 (scudo fiscale ter)

    Lo "scudo" si applica solo alle attività finanziarie detenute in Stati UE o SEE e detenute a data non successiva al 31.12.2008. Il termine "detenere" significa "custodire o essere in possesso di qualcosa" (concetto distinto dalla "disponibilità", ossia il potere di utilizzare il bene).

  • art. 6 D.L. 167/1990

    Consente la tassazione presuntiva delle disponibilità non documentate in base a criteri che possono portare all'applicazione del 27% ove si tratti di disponibilità liquide produttive di ordinari interessi bancari.

  • Circolare Agenzia Entrate 43/E del 2009

    Richiamata in tema di individuazione del luogo di detenzione: rileva il luogo in cui le attività sono materialmente detenute (ossia il Paese custodiante), non la mera ubicazione della società interposta se questa comporta trasferimento di detenzione in un Paese non UE.

  • Circolare Agenzia Entrate 52/E dell'8.10.2010

    La dichiarazione rilasciata dall'intermediario può avere valore probatorio circa la detenzione, ma non è inoppugnabile se l'Amministrazione contesta i fatti su basi istruttorie diverse; in concreto la prova dell'interposizione e dei bonifici ha prevalso.

  • Sentenza penale Tribunale di Torre Annunziata n. 24211/17

    Richiamata dal Fisco per corroborare la ricostruzione temporale e la localizzazione delle attività; comunque il giudizio penale non ha escluso che la detenzione materiale fosse avvenuta in Uruguay e non ha mutato la valutazione tributaria.

Massime di principio

  • Il concetto di "detenzione" ai fini dello scudo fiscale va inteso come custodia/possesso materiale: se i fondi sono stati trasferiti tramite bonifici a entità estere autonome, la detenzione si sposta a tali entità e lo scudo può risultare inapplicabile.
  • La "disponibilità" (potere di utilizzare indirettamente le somme) non coincide con la "detenzione"; la disponibilità indiretta del socio non è sufficiente a qualificare come detenute in Italia o in uno Stato UE attività che risultano materialmente depositate altrove.
  • La mera qualifica formale delle società come "schermi" non annulla la presunzione che il trasferimento mediante bonifico abbia trasferito la detenzione: va valutata la realtà giuridica e materiale del trasferimento.
  • Per fruire dello scudo per attività indirettamente detenute tramite interposte società è necessario dimostrare che, in concreto, le attività fossero custodite in Stati UE/SEE e già presenti alla data di maturazione richiesta (31.12.2008); le dichiarazioni degli intermediari sono utili ma possono essere contestate dall'Amministrazione con elementi contrapposti.
  • In assenza di documentazione che provi la destinazione/uso delle risorse, l'Amministrazione può ricorrere a tassazioni presuntive (art. 6 D.L. 167/90) applicando tassi compatibili con la natura delle disponibilità (liquidità vs titoli/obbligazioni).
  • Onere probatorio: il contribuente deve documentare efficacemente la titolarità e la sede di detenzione delle attività per invocare la sanatoria; altrimenti prevale la ricostruzione dell'Amministrazione fondata su movimentazioni bancarie e sulla natura giuridica degli interposti.

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