Sentenza del 22/03/2018 n. 1826 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni -Mancata produzione della ricevuta della notifica dell'atto di appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello dell’Ufficio è stato dichiarato inammissibile, poiché mancava la prova documentale dell’avvenuta e regolare notificazione dell’atto di appello. La mancata costituzione dell’appellato non ha sanato tale omissione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio ha proposto appello, ma non ha dimostrato il perfezionamento della notificazione dell’atto di appello, omettendo di depositare la ricevuta di consegna della raccomandata postale. In assenza della costituzione dell’appellato, tale prova era necessaria per verificare che l’impugnazione fosse stata validamente notificata.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 546/1992
Disciplina la proposizione dell’appello nel processo tributario e richiede il rispetto delle modalità di notificazione e deposito dell’atto di impugnazione.
Art. 60 del d.lgs. 546/1992
Regola le notificazioni nel processo tributario; nel caso concreto, la regolarità della notifica doveva essere dimostrata mediante il deposito della ricevuta di consegna della raccomandata.
Massime di principio
- Chi propone un appello deve dimostrare non solo di averlo spedito, ma anche che la notificazione si sia perfezionata nei confronti del destinatario.
- La ricevuta di consegna della raccomandata costituisce prova essenziale dell’avvenuta notificazione quando si utilizza la notifica postale.
- Se l’appellato non si costituisce, non è possibile fare affidamento su una sanatoria derivante dalla sua partecipazione al giudizio: l’appellante deve documentare autonomamente la regolarità della notifica.
- La mancata produzione della ricevuta di consegna può comportare l’inammissibilità dell’appello, indipendentemente dalla fondatezza delle questioni sostanziali.
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