Cassazione Penale, Sentenza n. 22660/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto del GIP disposto il sequestro conservativo dei beni immobili del ricorrente in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 316, comma 2, c.p.p., contestando la sussistenza del periculum in mora: sostiene che il pericolo di futuro inadempimento riguardi la società decotta e non il ricorrente, che l'ordinanza non ha risposto specificamente a tale doglianza e che la motivazione è apparente perché si fonda su distrazioni avvenute molti anni prima, mentre il periculum deve essere concreto e attuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché, in sede di procedimento principale, l'udienza dell'08/03/2023 si è conclusa con la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di condanna (documentazione prodotta). Con l'irrevocabilità della sentenza che condanna al risarcimento, il sequestro conservativo si converte in pignoramento (art. 320 c.p.p.), per cui è venuto meno l'interesse del ricorrente a proseguire il gravame. Per tale motivo il ricorso non è stato esaminato nel merito e il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 316 c.p.p.
La doglianza riguardava la valutazione del periculum in mora ex art. 316 c.p.p.; la Corte rileva che la questione è però sopravvenuta priva di interesse a seguito degli eventi nel procedimento principale e quindi non è stata esaminata nel merito
art. 320 c.p.p.
Con la irrevocabilità della sentenza che condanna al risarcimento, il sequestro conservativo si converte in pignoramento; tale conversione determina la sopravvenuta perdita dell'interesse a impugnare il sequestro conservativo
Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549)
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549
Principio per cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non integra ipotesi di soccombenza e, quindi, esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso avverso un sequestro conservativo, sopravviene un evento che rende irrevocabile la sentenza di condanna (o che comporta la conversione del sequestro in pignoramento), il ricorso può diventare privo di interesse e risultare inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
- La valutazione del periculum in mora ex art. 316 c.p.p. richiede un pericolo concreto e attuale; motivazioni basate esclusivamente su fatti di lunga data possono essere insuscettibili di reggere se non dimostrano il rischio attuale di dispersione del patrimonio.
- La sopravvenuta perdita di interesse non è imputabile al ricorrente quando deriva da eventi processuali successivi non provocati dallo stesso; in tali casi la parte non va considerata soccombente e normalmente non è condannata alle spese processuali.
- In impugnazioni contro misure conservative è utile documentare tempestivamente eventuali sopravvenienze (es. definitività della sentenza, conversione in pignoramento) per chiedere l'inammissibilità o l'estinzione del processo per carenza di interesse.
- Per contestare efficacemente un sequestro conservativo occorre formulare censure specifiche e provare l'assenza del periculum in mora attuale, indicando elementi che escludano il concreto rischio di dispersione o sottrazione dei beni.
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