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Sentenza

Sentenza n. 426/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio di Classe di non ammissione dello studente alla classe successiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (tutore dello studente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione di non ammissione alla classe successiva, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 1, 2 e 6 del d.lgs. 62/2017, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, carenza del giudizio prognostico, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. È stato sostenuto che, nella scuola secondaria di primo grado, l'ammissione costituisce la regola generale e che la presenza di insufficienze non consente automaticamente la non ammissione, occorrendo una motivazione adeguata e una concreta valutazione della possibilità di recupero delle carenze mediante specifiche strategie didattiche. La ricorrente ha evidenziato il rendimento positivo in numerose discipline, il miglioramento registrato tra il primo e il secondo quadrimestre, la limitatezza delle insufficienze e l'assenza di una prognosi sull'impossibilità di recupero. Ha inoltre lamentato l'attivazione di un solo corso di recupero in matematica, l'omessa considerazione della situazione personale e familiare particolarmente fragile del minore e la mancata attivazione di un percorso relativo a eventuali bisogni educativi speciali e di un Piano Didattico Personalizzato. Con il secondo motivo sono state dedotte violazioni del d.lgs. 62/2017, della l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, immodificabilità degli esiti dello scrutinio e certezza dell'azione amministrativa, in relazione all'inserimento, dopo lo scrutinio finale, di votazioni nel registro elettronico riferite a prove svolte nei mesi precedenti, anche a una verifica del giorno in cui lo studente risultava assente. È stata chiesta l'acquisizione dei log e della cronologia delle modifiche. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione del d.P.R. 275/1999, del PTOF dell'istituto e della disciplina sui bisogni educativi speciali, nonché difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento. Con il quarto motivo è stata dedotta la mancata attivazione delle misure di recupero e sostegno previste dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 62/2017. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non avere ingerenza nella gestione dell'offerta formativa della scuola paritaria.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto l'eccezione del Ministero, estromettendolo per difetto di legittimazione passiva: gli atti impugnati erano stati adottati da una scuola paritaria, non appartenente all'Amministrazione statale, mentre il ruolo ministeriale si limita al controllo dei requisiti per il riconoscimento della parità e non comprende la gestione dell'offerta formativa. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base della fondatezza assorbente del primo motivo. Il Collegio ha affermato che l'ammissione alla classe successiva costituisce la regola generale e che la non ammissione, in presenza di carenze in una o più discipline, è una possibilità non automatica, subordinata a un'adeguata motivazione. La scuola deve valutare complessivamente il rendimento dello studente e attivare specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti, considerando anche le carenze risultanti dalla valutazione finale. La deliberazione impugnata si era limitata a richiamare le insufficienze, le lacune disciplinari, il comportamento, lo scarso impegno e la partecipazione non positiva al corso di recupero, senza formulare un giudizio prognostico concreto sull'impossibilità di recuperare le carenze nel successivo anno scolastico. La generica affermazione che le lacune impedissero un proficuo lavoro nella classe successiva non è stata ritenuta sufficiente, poiché avrebbe determinato un automatismo illegittimo tra insufficienza e non ammissione. La scuola non aveva inoltre considerato il rendimento complessivo, le valutazioni positive nelle altre discipline, i miglioramenti registrati e la grave situazione personale e familiare del minore, potenzialmente incidente sul suo rendimento e suscettibile di evoluzione favorevole. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati nella parte relativa alla non ammissione e ha ordinato all'ente gestore di disporre l'ammissione dello studente alla classe successiva. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'ente gestore è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro, le questioni sono esaustivamente trattate e le parti non si oppongono.

  • art. 6 d.lgs. 62/2017

    «Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo»; «Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo»; «Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali [...] indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica [...] attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento»

    L'ammissione alla classe successiva è la regola generale; la non ammissione è una deroga non automatica, che richiede adeguata motivazione, valutazione complessiva e una prognosi negativa sulla possibilità di recuperare le carenze. L'istituzione scolastica deve attivare specifiche strategie di miglioramento anche a fronte delle carenze risultanti dalla valutazione finale.

  • art. 1 d.lgs. 62/2017

    «La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento [...] ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo»

    La valutazione scolastica ha funzione formativa ed educativa ed è incompatibile con una logica meramente sanzionatoria.

  • art. 4, comma 6, d.P.R. 249/1998

    È richiamato quale una delle limitate ipotesi che possono derogare alla regola generale dell'ammissione alla classe successiva, in relazione a condotte rilevanti sul piano disciplinare.

  • artt. 63 e 65 c.p.a.

    Sono stati invocati dalla ricorrente per ottenere l'acquisizione dei log del registro elettronico e della documentazione informatica relativa alle modifiche delle valutazioni; la sentenza non decide specificamente tale istanza, avendo accolto il ricorso sulla base del primo motivo.

  • artt. 1, 3 e 22 ss. l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza, certezza dell'azione amministrativa e accesso alla documentazione delle operazioni di scrutinio; le relative censure sono state assorbite.

  • artt. 1, 3 e 4 d.P.R. 275/1999

    Richiamati in relazione all'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche e alla personalizzazione degli interventi educativi; il motivo è stato assorbito.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati identificativi del minore, del tutore e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale a fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nella scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva costituisce la regola generale; la non ammissione per parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento è una deroga e non può discendere automaticamente dalla presenza di insufficienze.
  • La deliberazione di non ammissione deve contenere un'adeguata motivazione riferita alla posizione concreta dello studente, comprendente la valutazione complessiva del rendimento, delle carenze disciplinari e delle ragioni per cui non può operare la regola generale dell'ammissione.
  • La mera indicazione di lacune disciplinari o di voti insufficienti non integra il giudizio prognostico richiesto per la non ammissione: la scuola deve valutare, anche in prospettiva diacronica, la possibilità di recuperare le carenze nel successivo anno scolastico.
  • Quando le valutazioni periodiche o finali evidenziano carenze negli apprendimenti, l'istituzione scolastica è tenuta ad attivare specifiche strategie di miglioramento; tale obbligo rileva anche dopo la valutazione finale e incide sulla legittimità della decisione di non ammissione.
  • Nel formulare il giudizio sulla prosecuzione del percorso scolastico, la scuola deve considerare le circostanze personali e familiari note, quando siano idonee a incidere sul rendimento e sulla possibilità di recupero, evitando una valutazione meramente quantitativa delle insufficienze.
  • Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non è legittimato passivamente in una controversia relativa alla gestione dell'offerta formativa e alla valutazione interna di una scuola paritaria, quando non siano contestate omissioni di vigilanza ministeriale o la mancata erogazione di fondi dovuti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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