Cassazione Civile, Ordinanza n. 00368/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di una somma di euro 120.064,00 versata, secondo la prospettazione avversaria, a titolo di "buona entrata" in occasione della stipula di un contratto di locazione commerciale di un immobile sito in Caserta. Il pagamento era stato eseguito da un soggetto diverso dalla società poi indicata come parte del contratto tramite electio amici, e i locatori avevano contestato la legittimazione dell'attore originario a domandare la ripetizione, sostenendo che essa spettasse solo alla società designata quale conduttrice. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello per violazione dell'art. 79 L. n. 392/1978, dell'art. 2033 c.c. e degli artt. 1401 ss. c.c., deducendo: che l'azione di ripetizione ex art. 79 avrebbe natura speciale e spetterebbe solo al conduttore; che il soggetto che aveva pagato non sarebbe terzo, poiché poi designato quale parte nel contratto per persona da nominare, con subentro retroattivo della società; che la pretesa restitutoria avrebbe dovuto essere ricondotta al contratto di locazione e non a un autonomo patto nullo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura principale sulla legittimazione e inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., la parte di ricorso che contestava il collegamento tra patto di buona entrata e contratto di locazione; ha inoltre rilevato che, una volta accertato tale collegamento, la questione dell'effetto dell'electio amici non scalfiva la ratio della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la legittimazione del soggetto che aveva materialmente effettuato il pagamento a far valere la nullità del patto relativo alla c.d. buona entrata e a chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate, purché il patto fosse collegato al contratto di locazione e privo di giustificazione sinallagmatica. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 79 L. n. 392/1978
è norma imperativa che vieta pattuizioni, nei contratti di locazione ad uso non abitativo, dirette ad attribuire al locatore vantaggi ulteriori rispetto a canone e deposito cauzionale; il patto di buona entrata o fondo perduto, se privo di giustificazione sinallagmatica, è nullo.
art. 2033 c.c.
consente la ripetizione dell'indebito da parte di chi ha eseguito un pagamento non dovuto in forza di un patto nullo.
artt. 1401 ss. c.c.
richiamati in relazione al contratto per persona da nominare e al subentro del terzo designato nel contratto, ma la Corte ne ha ritenuto non decisiva l'incidenza sulla legittimazione alla ripetizione una volta accertato il collegamento del patto al rapporto locatizio.
artt. 1421 c.c.
la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche dal terzo che abbia eseguito il pagamento collegato al contratto di locazione.
art. 366 n. 6 c.p.c.
la doglianza che contestava il mancato collegamento tra patto e contratto è stata dichiarata inammissibile perché fondata su asserzioni non specificamente riscontrate negli atti di causa.
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994
menzionato nel richiamo a Sezioni Unite sul deposito di copia analogica del ricorso notificato via PEC.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato nel principio secondo cui il controricorrente che non disconosca la conformità della copia notificata non può far valere l'improcedibilità.
Massime di principio
- Nei contratti di locazione ad uso non abitativo è nullo, ai sensi dell'art. 79 L. n. 392/1978, il patto con cui il locatore pretende somme ulteriori rispetto al canone o al deposito cauzionale, quando tali somme siano prive di autonoma giustificazione nel sinallagma contrattuale.
- La nullità del patto illecito può essere fatta valere anche dal terzo che abbia materialmente eseguito il pagamento, purché sia accertato un collegamento funzionale tra la pattuizione nulla e il contratto di locazione cui essa accede.
- L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. spetta a chi abbia effettuato il pagamento non dovuto, e non è esclusa dalla circostanza che il pagamento sia avvenuto nell'ambito di un assetto negoziale poi riferito a un diverso soggetto contrattuale, se il collegamento economico-funzionale con il rapporto principale è provato.
- Le censure di ricorso che contestano l'accertamento del collegamento negoziale o dei fatti decisivi devono indicare con precisione gli atti e le risultanze processuali rilevanti, altrimenti sono inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.
- Il contratto per persona da nominare comporta il subentro del terzo designato nel contratto con effetto retroattivo, ma tale meccanismo non esclude, di per sé, la legittimazione del soggetto che ha eseguito un pagamento nullo o indebito a chiederne la restituzione, se il relativo patto resta autonomo e collegato al rapporto locatizio.
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