Sentenza n. 2595/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio aveva ottenuto dal Comune, con provvedimento del 15 luglio 2020, un’autorizzazione quadriennale allo scarico di acque reflue assimilate a quelle domestiche, con indicazione di verificare le condizioni idrogeologiche e ambientali prima del rinnovo. Il 3 luglio 2023 aveva chiesto il rinnovo, trasmettendo successivamente le analisi dello scarico e dichiarando che non erano state apportate modifiche sostanziali all’impianto o alla destinazione dei locali. Dopo i solleciti del 1° agosto 2024 e dell’8 marzo 2025, il Comune il 17 giugno 2025 aveva richiesto documentazione tecnica e il pagamento di spese istruttorie e diritti; il condominio aveva adempiuto il 21 giugno 2025. Rimasta senza esito anche la diffida dell’11 febbraio 2026, il condominio ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e il risarcimento del danno da ritardo. Ha dedotto violazione dell’art. 2 l. 241/1990 per mancata conclusione del procedimento nei termini e violazione dell’art. 124 d.lgs. 152/2006, sostenendo che il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico richiede un provvedimento espresso. Ha chiesto inoltre il risarcimento del danno da ritardo, da liquidarsi equitativamente. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
La domanda di accertamento del silenzio è stata accolta. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo: la diffida dell’11 febbraio 2026, contenente la richiesta di adottare il provvedimento entro trenta giorni, è stata considerata nuova istanza d’impulso ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., idonea a far decorrere nuovamente il termine per proporre l’azione, poiché la scadenza del termine annuale dalla prima istanza non estingue l’interesse pretensivo quando questo permane. Nel merito, i due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati accolti: il Comune, pur avendo richiesto integrazioni documentali e pagamenti, non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso; l’obbligo di provvedere deriva dall’art. 2 l. 241/1990 e, per gli scarichi, dall’art. 124 d.lgs. 152/2006, che impone la preventiva autorizzazione e non consente di sostituire il provvedimento con il silenzio-assenso. È stato ordinato al Comune di concludere il procedimento con una determinazione espressa entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l’eventuale inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Capo d’Orlando, con facoltà di delega, tenuto a provvedere in via sostitutiva nei successivi novanta giorni e con spese a carico del Comune di Caronia. La domanda risarcitoria non è stata decisa in questa fase camerale: il rito è stato convertito ai fini della sua trattazione in pubblica udienza, fissata al 24 marzo 2027. Il Comune è stato condannato alle spese della fase, liquidate in 1.500 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.
Tale nuova istanza, in coerenza con quanto previsto dal richiamato art. 31, comma 2, c.p.a. (laddove prevede che “È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”), costituisce atto di impulso utile a determinare con nuovo decorso del termine decadenziale di cui all’art. 31 c.p.a..
La riproposizione dell’istanza, anche mediante una diffida a provvedere, può costituire un nuovo atto d’impulso e determinare un nuovo decorso del termine per l’azione avverso il silenzio, quando permane l’interesse pretensivo del privato.
art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990
Deve preliminarmente rammentarsi che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. (...)”.
Quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, l’amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso; il protrarsi dell’inerzia, nonostante atti interlocutori o richieste istruttorie, non soddisfa tale obbligo.
art. 124, comma 1, d.lgs. 152/2006
Come condivisibilmente rilevato dal Consiglio di Stato, emerge «anche da una lettura dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (nella parte in cui si esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale) che l’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso.
L’autorizzazione allo scarico deve essere rilasciata o negata con un provvedimento espresso e non può essere sostituita dal silenzio-assenso; la norma assicura un livello minimo inderogabile di tutela ambientale.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività dell’azione avverso il silenzio, la diffida che rinnova la richiesta di provvedere può valere come riproposizione dell’istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a. e far decorrere un nuovo termine, se permane in capo al privato l’interesse legittimo pretensivo; la scadenza del termine annuale dalla prima istanza non estingue di per sé tale interesse.
- Quando una disposizione impone un’autorizzazione allo scarico, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con una determinazione espressa: l’autorizzazione non può formarsi per silenzio-assenso e gli atti istruttori o interlocutori non equivalgono alla conclusione del procedimento.
- Accertato l’illegittimo silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e disporre fin d’ora la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale inottemperanza, stabilendo il termine per l’intervento sostitutivo.
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