Sentenza n. 174/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione della Regione Liguria Prot-2025-0538263, del 14 novembre 2025 (doc. 8), di rigetto dell’istanza d’accesso formulata in data 27 ottobre 2025 da BTP Infrastrutture S.p.A., per l’ostensione, in versione integrale e non oscurata, della documentazione amministrativa, dell’offerta economica, nonché dell’offerta tecnica prodotte dall’RTP costituendo tra la mandataria Rina Consulting S.p.A. e le mandanti Artelia Italia S.p.A., Artelia SAS, PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. e S.J.S. Engineering S.r.l., e degli ulteriori documenti e comunicazioni riferite all’RTP RINA; - della nota della Regione Liguria Prot-2025-0465600, del 2 ottobre 2025 (doc. 6), di comunicazione, ai sensi dell’art. 90, d.lgs. n. 36 del 2023, dell’avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, nonché, ai sensi dell’art. 36, co. 2, d.lgs. n. 36 del 2023, di messa a disposizione della “documentazione tecnica, economica e le giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in forma integrale, ad eccezione di parte dell’offerta tecnica presentata dall’operatore Rina Consulting, in quanto coperta da segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 35, comma 4 D.lgs. n. 36/2023 come da motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, resa in sede di gara”; - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi inclusa la nota, di contenuto ed estremi ignoti, di opposizione all’accesso agli atti eventualmente presentata dall’RTP Rina Consulting 4 S.p.A., ove intesa come motivazione implicitamente addotta dalla Regione Liguria per negare a BTP Infrastrutture S.p.A. la ostensione dei documenti richiesti; - per quanto d’interesse, del decreto n. 6968-2025 prot. n. 2025-461403 del 30 settembre 2025 del Direttore Generale della Regione Liguria “Aggiudicazione della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management Consulting), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova a favore del RTP costituendo tra la BTP Infrastrutture S.p.A. (capogruppo mandataria) - Rogedil Srl - Thetis s.p.a. - Seacon srl – INTERPROGETTI S.r.l. (mandanti) per un importo complessivo di €. 12.622.985,02=, IVA ed altri oneri esclusi -CIG: B6F3EADA66” (doc. 4), ove sia interpretato quale implicita determinazione sulla richiesta di oscuramento formulata dal costituendo RTP Rina Consulting S.p.A. ai sensi dell’art. 35, co. 4 e 36, co. 3 e 4, d.lgs. n. 36 del 2023; E PER L’ACCERTAMENTO del diritto della BTP Infrastrutture S.p.A. ad ottenere l’ostensione integrale dei documenti richiesti con istanza d’accesso del 27 ottobre 2025, poiché indispensabili ai fini del legittimo esercizio del proprio diritto di difesa; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, in primis la Regione Liguria, ad esibire immediatamente e senza ulteriore indugio i documenti richiesti inversione integrale e senza parti oscurate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso difensivo alla documentazione amministrativa, economica e tecnica, con particolare riferimento alle parti oscurate dell'offerta tecnica della controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente, aggiudicataria di una procedura di gara regionale per servizi di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, aveva chiesto l'ostensione integrale dell'offerta della controinteressata, dopo che quest'ultima aveva impugnato l'aggiudicazione. La stazione appaltante aveva già messo a disposizione la documentazione di gara, oscurando integralmente alcune relazioni dell'offerta tecnica della controinteressata per la dichiarata presenza di segreti tecnici e commerciali. L'amministrazione ha poi respinto l'istanza di accesso difensivo limitandosi a confermare la non ostensione della documentazione secretata. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti e 25 della l. 241/1990, degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza e pubblicità, nonché eccesso di potere. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso e la carenza di interesse, sostenendo la legittimità della secretazione e l'inammissibilità dell'accesso.
La decisione
Il TAR ha qualificato la controversia come giudizio ordinario in materia di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., e non come ricorso soggetto al rito speciale previsto dall'art. 36 del d.lgs. 36/2023. Tale rito riguarda le decisioni sull'oscuramento assunte contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, mentre l'istanza esaminata era successiva e fondata su esigenze difensive sopravvenute in relazione a un giudizio promosso dalla controinteressata. La mancata impugnazione immediata della secretazione non preclude quindi una successiva istanza di accesso difensivo né il ricorso contro il relativo diniego. Nel merito, il TAR ha ritenuto dimostrato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze di difesa, essendo pendente un giudizio sull'aggiudicazione e non potendo il giudice dell'accesso sostituirsi al giudice della gara nel valutare anticipatamente la fondatezza delle possibili censure difensive. L'opposizione della controinteressata è stata ritenuta generica, perché non individuava puntualmente le parti dell'offerta contenenti specifici segreti tecnici o commerciali né comprovava il vantaggio concorrenziale derivante dalla riservatezza. La stazione appaltante, a sua volta, aveva recepito passivamente l'opposizione senza svolgere una valutazione autonoma e motivata sull'effettiva sussistenza dei presupposti della segretezza. Il TAR ha inoltre ritenuto che, anche ove i segreti fossero stati effettivamente configurabili, ricorresse il requisito della stretta indispensabilità dell'ostensione integrale ai fini della difesa in giudizio, considerata la posizione della ricorrente nel giudizio promosso dalla controinteressata. Il diniego è stato annullato e l'amministrazione è stata condannata a esibire i documenti entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con possibilità di oscurare dati personali e irrilevanti ai fini difensivi solo previa adeguata motivazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale dell'accesso documentale, applicabile alla richiesta di accesso difensivo alla documentazione di gara.
art. 25 l. 241/1990
Impone all'istante di indicare le ragioni della richiesta; l'onere motivazionale è assolto quando siano esplicitate le finalità difensive e il collegamento con un giudizio pendente.
art. 35 d.lgs. 36/2023
Il limite dei segreti tecnici e commerciali deve essere bilanciato con il diritto di difesa; l'accesso integrale è consentito quando la documentazione sia indispensabile per la tutela in giudizio.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Il rito speciale riguarda l'impugnazione delle decisioni sull'oscuramento assunte contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione e non preclude una successiva istanza di accesso difensivo basata su esigenze sopravvenute.
art. 116 c.p.a.
Si applica al ricorso contro il diniego di accesso difensivo successivo alla comunicazione dell'aggiudicazione e non soggetto al rito speciale dell'art. 36 del d.lgs. 36/2023.
art. 98 d.lgs. 30/2005
La nozione di segreto tecnico o commerciale richiede informazioni aziendali specificamente individuate, non generalmente accessibili, soggette a controllo del detentore e dotate di valore economico e attitudine a procurare un vantaggio concorrenziale.
Massime di principio
- La decisione sull'oscuramento assunta contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione e il successivo diniego di accesso difensivo fondato su esigenze sopravvenute costituiscono fattispecie distinte: la mancata impugnazione immediata della prima non preclude la proposizione di un'istanza di accesso difensivo e l'impugnazione del relativo diniego secondo il rito ordinario dell'accesso.
- Nell'accesso difensivo alla documentazione di gara, l'istante deve dimostrare il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e le proprie esigenze di tutela, ma non deve dimostrare preventivamente la fondatezza delle specifiche censure che intende formulare o delle difese che intende svolgere.
- L'opposizione alla divulgazione per segreti tecnici o commerciali deve individuare puntualmente le parti dell'offerta e le specifiche informazioni riservate, indicando le ragioni per cui esse sono segrete, il loro valore economico e il vantaggio concorrenziale derivante dalla non divulgazione; una dichiarazione generica riferita al know-how, all'organizzazione o alle referenze non è sufficiente.
- La stazione appaltante deve valutare autonomamente e motivatamente l'effettiva sussistenza dei presupposti della segretezza tecnica o commerciale e non può limitarsi a recepire passivamente l'opposizione dell'operatore economico.
- Anche in presenza di effettivi segreti tecnici o commerciali, l'accesso integrale deve essere consentito quando la conoscenza della documentazione sia indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa in un giudizio relativo alla gara; possono essere mantenuti oscurati soltanto i dati personali o le informazioni irrilevanti ai fini difensivi, con adeguata motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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