Sentenza del 15/12/2020 n. 4028 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella pagamento - Concessionario riscossione - Notifica contribuente - Irreperibilità relativa - Rileva - Messo notificatore - Avviso giacenza - Rileva - Raccomandata informativa - Rileva - Avviso ricevimento - Mancato ricevimento - Rileva - Compimento formalità notifica - Esclusione - Perfezionamento notifica - Esclusione - Nullità notifica - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della cartella di pagamento per nullità della notifica: la notifica è avvenuta mediante tentativo a contribuente temporaneamente irreperibile, avvenuto tramite messo notificatore e invio di raccomandata informativa contenente avviso di giacenza. Il Concessionario non ha dimostrato il ricevimento da parte del contribuente della raccomandata informativa (mancato avviso di ricevimento), per cui si contesta che le formalità di notifica si siano effettivamente perfezionate.
La decisione
la Corte ha dichiarato nulla la notifica della cartella di pagamento poiché, in caso di irreperibilità relativa, la notifica della raccomandata informativa si perfeziona solo con il ricevimento da parte del destinatario; la mera prova della spedizione da parte del Concessionario non è sufficiente. In mancanza della prova del ricevimento (avviso di ricevimento), le formalità di notifica non si considerano compiute e la notifica della cartella è nulla.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973
la normativa sulla riscossione e sulla notifica delle cartelle impone che, nelle ipotesi di irreperibilità, la corretta informazione al contribuente passi attraverso l'avviso di giacenza; la sentenza ribadisce che tale notifica si perfeziona con il ricevimento dell'avviso stesso
c.p.c.
richiamato in relazione alle regole generali sulla notificazione tramite raccomandata e sul perfezionamento della notifica; conferma che la mera spedizione non equivale al perfezionamento senza prova del ricevimento
c.c.
principio sulla ripartizione dell'onere della prova: grava sul Concessionario l'onere di dimostrare l'avvenuto ricevimento della raccomandata informativa quando pretende di far valere la validità della notifica
giurisprudenza
precedente della Corte di Cassazione che conferma il principio secondo cui, in assenza di prova del ricevimento della raccomandata informativa, la notifica è invalida; la sentenza richiamata rafforza il principio applicato nel caso in esame
Massime di principio
- In caso di irreperibilità relativa, la notifica tramite raccomandata informativa si perfeziona solo con il concreto ricevimento da parte del destinatario; la prova della sola spedizione non è sufficiente.
- Spetta al Concessionario della riscossione l'onere della prova di aver adempiuto alla formalità notificatoria (in particolare il ricevimento dell'avviso di giacenza), ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- Se manca l'avviso di ricevimento o altra prova equivalente del ricevimento da parte del contribuente, la notifica della cartella è annullabile per nullità e non può essere considerata perfezionata.
- Per ridurre il rischio di nullità, il Concessionario deve adottare modalità di notifica che forniscano prova del ricevimento (es. avviso di ricevimento firmato, attestazioni del messo, modalità alternative validate dal giudice), o documentare inequivocabilmente la conoscenza del destinatario.
- I giudici applicano costantemente il principio che non si può presumere il ricevimento dell'avviso di giacenza in assenza di prova documentale; quindi il contribuente può efficacemente impugnare cartelle notificate senza prova di ricevimento.
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