Sentenza n. 1977/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto prefettizio di rigetto dell’istanza di riesame e aggiornamento dell’interdittiva antimafia, qualificato come meramente confermativo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, destinataria nel 2019 di un’interdittiva antimafia fondata sui rapporti dell’amministratore unico con due soggetti pregiudicati, aveva presentato nel 2025 una nuova istanza di riesame, deducendo sopravvenuti elementi di fatto. La Prefettura di Messina aveva respinto l’istanza ritenendo insussistenti elementi idonei a riavviare l’istruttoria. La ricorrente ha impugnato tale atto deducendo: violazione dell’obbligo di aggiornamento dell’informativa antimafia, soprattutto a fronte di un’istanza e di mutamenti fattuali; omesso preavviso di rigetto; carenza di istruttoria e motivazione rispetto alle nuove circostanze rappresentate. La Prefettura ha eccepito preliminarmente la tardività o, comunque, la carenza di interesse, sostenendo la natura meramente confermativa dell’atto, e ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha esaminato né risolto le censure relative all’obbligo di aggiornamento dell’interdittiva, al preavviso di rigetto e ai vizi di istruttoria e motivazione. Dopo aver rinunciato alla domanda cautelare, la società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione delle interlocuzioni con l’amministratore giudiziario e della presentazione di una nuova domanda di iscrizione nella White List per la prosecuzione dell’attività d’impresa. Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice la decisione della controversia. Le spese sono state compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento della denominazione della società ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- In applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, una volta sopravvenuta e dichiarata la carenza di interesse, il giudice non può comunque procedere all’esame del merito delle censure dedotte.
- La presentazione di una nuova domanda amministrativa, unitamente al venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso pendente, può determinare la definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, senza valutazione della legittimità dell’atto originariamente impugnato.
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