Cassazione Penale, Sentenza n. 13429/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per lesioni personali aggravate. Il ricorrente, tramite cinque motivi, ha censurato principalmente la motivazione della Corte d'appello sotto il profilo del travisamento della prova e dell'insufficienza degli elementi identificativi: 1) asserito errore nell'attribuzione al teste Tapparo dell'acquisizione del filmato e nel valore identificativo dei tatuaggi; 2) contestata la qualità del filmato e l'impossibilità di identificare l'autore dai filmati; 3) omissione di una valutazione critica degli elementi indiziari e mero elenco di dati; 4) violazione dell'art.192 c.p.p. per mancata valutazione separata degli indizi; 5) travisamento della prova sulla dinamica dei fatti e su chi abbia iniziato l'azione offensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, tutti di natura motivazionale, non fossero deducibili in cassazione se non come violazione di legge e che il ricorso non avesse evidenziato un travisamento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. La Suprema Corte ha condiviso la valutazione delle decisioni di merito secondo cui l'identificazione del ricorrente è stata fondata su plurimi elementi convergenti: la titolarità/disponibilità dell'autovettura Peugeot 207 targata DV 620 YG vista sul luogo, la presenza di vistosi tatuaggi descritti dalla persona offesa e riscontrati nel filmato, il riconoscimento operato dal teste Tapparo (che conosceva il ricorrente), le immagini video della fase conclusiva dell'aggressione e le testimonianze confermative. Ha inoltre distinto tra prova diretta (la versione della parte offesa sulla dinamica) e indizi identificativi, ritenendo legittima la valutazione complessiva degli elementi indiziari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali della parte civile come liquidate.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti nella enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso indicava i motivi nei limiti di tale norma.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Indica i vizi di motivazione impugnabili in Cassazione; la Corte ricorda che i vizi di motivazione non possono essere dedotti come questioni di diritto salvo la concreta violazione di legge.
art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione degli indizi e della prova; il ricorso denunciava mancata verifica della portata dimostrativa degli indizi, ma la Corte ha ritenuto conforme la valutazione del giudice di merito.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 23 del d.l. n. 137 del 12/02/2022
Riferimento procedurale alla requisitoria scritta del Procuratore generale ex norma citata; menzionata nella fase di conclusione.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una valutazione libera e nuova delle prove: i vizi motivazionali sono sindacabili solo se configurano una violazione di legge o un travisamento della prova così grave da disarticolare l'intero percorso argomentativo del giudice di merito.
- L'identificazione basata su elementi indiziari è legittima se fondata su plurimi elementi convergenti (p.es. disponibilità del veicolo usato nell'evento, descrizioni di segni particolari riscontrati nel filmato, riconoscimenti testimoniali): la loro valutazione globale può escludere alternative verosimili.
- La distinzione tra prova diretta e indizio è rilevante: fatti direttamente raccontati dalla vittima possono costituire prova della dinamica, mentre l'identificazione di un soggetto può avvenire anche per via indiziaria purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Le contestazioni generiche sulla scarsa qualità di un filmato o sulla mancata considerazione di elementi non bastano per ottenere l'annullamento in Cassazione; è necessario dimostrare in che modo l'errore abbia inciso sull'esito complessivo del giudizio.
- Chi impugna in Cassazione rischia conseguenze economiche (spese e sanzioni) se il ricorso è dichiarato inammissibile; pertanto, è essenziale circostanziare i motivi e collegarli a specifiche violazioni di legge o a evidente illogicità motivazionale.
Testo integrale
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