Circolare numero 166 del 08-11-2017
1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2016; 2. Modalità di pagamento a mezzo MAV; 3. pagamenti cumulativi e bonifico; 4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e nuova modalità di “notifica del dovuto tramite lista”; 5. Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie; 6. Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da ministri di culto nel frattempo pensionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma per il 2016, e provvisoriamente anche per il 2017-2019, l’importo del contributo dovuto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto, senza necessità di integrazioni per il 2016 e il 2017. Vengono poi riepilogate le modalità di pagamento tramite MAV, pagoPA e bonifico, con regole specifiche per versamenti individuali e cumulativi, anche dall’estero. Una parte centrale del documento disciplina la "notifica del dovuto tramite lista", i tempi di aggiornamento degli archivi, le modalità di correzione dei dati e i rimborsi per versamenti indebiti. La circolare chiarisce inoltre quando nasce l’obbligo contributivo, chi deve effettuare le comunicazioni alla sede di Terni e come vengono recuperate eventuali differenze contributive per periodi pregressi dei pensionati.
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2016 e istruzioni su versamenti e adempimenti del Fondo Clero
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2016 e istruzioni operative per il Fondo Clero
La circolare comunica la conferma del contributo dovuto al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, nonché le modalità operative di versamento, di gestione dei pagamenti cumulativi e di aggiornamento delle posizioni assicurative. Il documento chiarisce inoltre la decorrenza dell’obbligo contributivo, i compiti di Curie e Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, e il recupero di eventuali differenze contributive sui pensionati.
Importo del contributo
Il Decreto Interministeriale del 4 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017, conferma per il 2016 il valore del contributo già fissato per il 2015. L’importo resta pari a:
- euro 1.722,08 annui;
- euro 287,01 bimestrali;
- euro 143,51 mensili.
Lo stesso importo è indicato come provvisoriamente confermato anche per il 2017, 2018 e 2019, fino all’emanazione di un nuovo decreto. Poiché non vi è stato alcun mutamento del contributo, la circolare precisa che non è dovuta alcuna integrazione per gli anni 2016 e 2017.
Modalità di pagamento: MAV e pagoPA
Per la contribuzione del Fondo Clero è stato introdotto il bollettino MAV in sostituzione del bollettino di conto corrente postale. Il MAV può essere pagato:
- senza commissione presso gli sportelli bancari;
- via internet, tramite servizi di banca telematica;
- presso gli uffici postali, con addebito della commissione.
La modalità MAV riguarda solo gli iscritti che provvedono autonomamente al versamento, ossia:
- sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento ex legge n. 222/1985;
- ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale in base al relativo decreto interministeriale richiamato dalla legge n. 903/1973;
- sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.
La circolare segnala inoltre che dal sito INPS, nella sezione Servizi Online – Portale dei Pagamenti – Fondo Clero, è possibile stampare un altro MAV conforme a quello ricevuto. In alternativa al MAV, il pagamento può essere effettuato online tramite pagoPA, con la funzione "pagamento immediato pagoPA" e utilizzo di carte di credito, debito, prepagate o addebito in conto.
Pagamenti cumulativi e bonifico
Per i pagamenti effettuati in forma cumulativa dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, per i sacerdoti cattolici soggetti al sistema del sostentamento, e dalle Confessioni acattoliche nei casi in cui il decreto preveda l’adempimento unico, resta confermata la possibilità del versamento unico mediante bonifico. Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, tali versamenti devono essere eseguiti esclusivamente in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla sede di Terni.
Sono indicati due riferimenti bancari:
- per bonifici dall’area euro: IBAN IT06H0100003245321200001248, BIC BITAITRRENT;
- per bonifici provenienti dall’area extra euro: IBAN IT13G0631514405100000004580, presso Casse di Risparmio dell’Umbria, filiale n. 00430 "Terni Sede", BIC CRSPIT3S.
L’uso del bonifico è consentito in via eccezionale anche ai singoli iscritti all’estero, contributori volontari o obbligatori al servizio di una diocesi italiana o di una figura equivalente per i ministri di culto acattolici, per i pagamenti dovuti alle regolari scadenze. In tal caso è necessaria una preventiva autorizzazione della sede INPS di Terni, Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti del Fondo Clero. La circolare precisa che la fornitura MAV continua comunque a essere inviata all’indirizzo registrato negli archivi.
Causale del bonifico e condizioni di corretta imputazione
Perché il bonifico possa essere acquisito correttamente, la causale deve contenere sempre:
- la parola "CLERO";
- il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto, se si tratta di bonifico di singolo iscritto, oppure l’identificativo dell’ICSC o della Confessione acattolica, se si tratta di bonifico cumulativo;
- il periodo di riferimento, espresso in formato "dal/al" con date gg/mm/aaaa.
Se questi elementi non sono presenti, il pagamento non viene attribuito in estratto conto. Per i bonifici dei singoli iscritti, l’assenza della preventiva autorizzazione della sede di Terni impedisce comunque l’imputazione corretta del versamento. L’autorizzazione, una volta concessa, conserva validità anche per le scadenze successive fino a revoca espressa dell’iscritto. La richiesta può essere presentata per posta ordinaria, via e-mail a Fondo.Clero@inps.it oppure via PEC a direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.
Gestione dell’adempimento cumulativo e notifica del dovuto tramite lista
La circolare chiarisce che, per ogni bimestre, l’importo atteso dall’ente previdenziale è dato dalla sommatoria dei dovuti individuali riferiti agli iscritti "attivi", cioè non cessati e non percettori di prestazioni a carico del Fondo. Nell’adempimento cumulativo il pagamento deve coincidere esattamente con il totale atteso: ogni difformità tra atteso e versato impedisce alla procedura di acquisire e ripartire correttamente le somme e comporta la mancata attribuzione dell’accredito in estratto conto per tutti i soggetti inclusi nella lista.
Per rendere più preciso il sistema di calcolo, a decorrere dal primo adempimento di competenza 2017 le Diocesi, l’Istituto Centrale e le Confessioni acattoliche devono trasmettere alla sede di Terni, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale, un file con tutte le variazioni intervenute nel bimestre, come iscrizioni e cessazioni. Sulla base di tali aggiornamenti, l’INPS trasmette entro il giorno 25 dello stesso mese una lista degli assicurati attivi, con indicazione del dovuto individuale e del totale generale atteso.
Se il soggetto obbligato riscontra incongruenze con i propri dati, deve comunicarle immediatamente alla sede di Terni. L’Istituto aggiorna gli archivi e rielabora la lista, che sostituisce la precedente e costituisce il nuovo titolo di accertamento amministrativo del bimestre. Quando la variazione riguarda cessazioni pregresse non registrate in tempo, la lista aggiornata annulla il dovuto del bimestre di riferimento, mentre il recupero delle somme già versate nei bimestri precedenti deve avvenire con separata domanda di rimborso.
La circolare sottolinea anche che, per limitare le contestazioni, è opportuno segnalare prioritariamente le cessazioni non presenti in elenco. Le nuove iscrizioni non ancora visibili o non ancora acquisite possono essere recuperate nella lista del bimestre successivo; in tal caso il dovuto del periodo successivo comprenderà anche la quota riferita al tempo cadente nel bimestre precedente.
Rimborsi per versamenti indebiti
I pagamenti indebiti riferiti a periodi pregressi non possono essere compensati tramite la lista del dovuto. Le domande di rimborso devono quindi essere gestite separatamente, con apposita istruttoria amministrativa e contabile. L’Istituto Centrale per il Sostentamento o la Confessione acattolica devono presentare richiesta specifica, anche cumulativa per più iscritti, indicando per ciascun ministro di culto la motivazione e la documentazione idonea.
La documentazione è esemplificativamente richiesta nei casi di:
- riduzione allo stato laicale;
- sospensione;
- esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo.
È sufficiente la sola motivazione, senza allegare documenti, nel caso di rimborso per contribuzione versata erroneamente dopo la decorrenza della pensione, poiché l’indebito è verificabile direttamente dagli archivi. La sede di Terni svolge l’istruttoria e procede alla restituzione della contribuzione non dovuta con distinto atto contabile.
Decorrenza dell’obbligo contributivo e ruolo delle strutture ecclesiastiche
L’obbligo contributivo nasce dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia, secondo l’art. 5 della legge n. 903/1973. La circolare richiama inoltre il comma 6 dell’art. 42 della legge n. 488/1999, secondo cui dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa anche:
- ai sacerdoti e ministri di culto non italiani presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e di chiese o enti non cattolici riconosciuti;
- ai sacerdoti e ministri di culto italiani operanti all’estero al servizio di diocesi italiane e di chiese o enti non cattolici riconosciuti.
Per il clero cattolico, la circolare evidenzia che non vi è coincidenza temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema del sostentamento. L’obbligo può esistere tra l’ordinazione e l’inserimento nel sistema di sostentamento, tra l’ingresso nel clero secolare e tale inserimento, tra l’ingresso in Italia e l’inizio del servizio, oppure in caso di cessazione del titolo al sostentamento.
Per i soggetti non italiani, l’obbligo sorge quando in Italia inizia effettivamente l’esercizio della funzione ministeriale al servizio di una diocesi italiana, chiesa o ente acattolico riconosciuto; se l’ingresso in Italia è anteriore a tale esercizio, nessun contributo è dovuto per il periodo intermedio.
La circolare precisa poi la distinzione tra chi attesta lo status e chi provvede materialmente al pagamento. L’ordinario competente, o figura equiparata per le confessioni acattoliche, è tenuto a notificare l’iscrizione, il mantenimento e la cessazione dell’obbligo. Il soggetto che corrisponde la remunerazione ai ministri di culto ha invece un obbligo di pagamento assimilabile a una delega gestionale, senza effetti sugli obblighi di denuncia dello status.
Di conseguenza, le Curie diocesane devono comunicare tempestivamente ordinazioni sacerdotali, inizio del ministero in Italia per gli stranieri e ogni altra variazione o cessazione dell’obbligo contributivo. La documentazione va trasmessa alla sede di Terni, che informa l’assicurato, attiva l’invio dei MAV in caso di iscrizione o riattivazione e aggiorna gli archivi in caso di cessazione. Anche l’Istituto Centrale per il Sostentamento deve segnalare subito cessazioni, riprese e variazioni anagrafiche rilevanti.
Recupero delle differenze contributive sui pensionati
La circolare conclude richiamando il fatto che il contributo al Fondo Clero è collegato all’aumento percentuale che ha inciso sulle pensioni e che, pertanto, gli adeguamenti retroattivi assumono carattere definitivo solo successivamente. Da ciò deriva che le differenze contributive dovute per i periodi pregressi sono recuperate anche nei confronti dei ministri di culto già pensionati, mediante attivazione centralizzata del recupero sulla pensione a carico del Fondo.
Punti principali
Contributo per il 2016 e conferma degli importi
Il Decreto Interministeriale 4 agosto 2017 conferma per l’anno 2016 il contributo già fissato per il 2015 per gli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. L’importo resta invariato a euro 1.722,08 annui, euro 287,01 bimestrali ed euro 143,51 mensili. Lo stesso importo è provvisoriamente confermato anche per gli anni 2017, 2018 e 2019, in attesa di un nuovo decreto. Non essendo variato il contributo, non sono dovute integrazioni per il 2016 e il 2017.
Pagamento tramite MAV e pagoPA
Per i versamenti riferiti alla contribuzione del Fondo Clero è stato introdotto il bollettino MAV in sostituzione del bollettino di conto corrente postale. Il MAV può essere pagato senza commissione presso le banche e via internet, oppure presso gli uffici postali con addebito della commissione. La modalità riguarda gli iscritti che provvedono autonomamente al versamento: sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento, ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale e soggetti in contribuzione volontaria. In alternativa al MAV, dal Portale dei Pagamenti è possibile pagare online con pagoPA tramite carte di pagamento o addebito in conto. È inoltre possibile ristampare dal sito INPS un MAV conforme a quello ricevuto.
Pagamenti cumulativi e bonifico
Resta ammesso il versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti effettuati dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per i sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento, nonché dalle Confessioni acattoliche nei casi in cui il decreto di riferimento preveda l’adempimento unico. Con la chiusura del conto corrente postale, i versamenti cumulativi devono essere effettuati esclusivamente con bonifico in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale della sede di Terni. Sono indicati due IBAN, uno per i bonifici dall’area euro e uno per quelli provenienti dall’area extra euro. Il bonifico è consentito anche ai singoli iscritti all’estero, ma solo previa autorizzazione preventiva della sede di Terni.
Causale del bonifico e condizioni di attribuzione
Per consentire l’accredito corretto, nella causale del bonifico devono essere presenti la parola "CLERO", il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto per i versamenti individuali oppure l’identificativo dell’ICSC o della Confessione acattolica per i versamenti cumulativi, e il periodo di riferimento in formato gg/mm/aaaa. In assenza di tali elementi, e per i bonifici dei singoli iscritti anche in mancanza di autorizzazione preventiva della sede di Terni, il pagamento non viene attribuito in estratto conto perché non è possibile individuare con certezza la posizione previdenziale.
Notifica del dovuto tramite lista e aggiornamento degli archivi
Per gli adempimenti cumulativi l’importo atteso dall’Istituto corrisponde alla sommatoria dei dovuti individuali degli iscritti "attivi" alla scadenza, cioè non cessati e non percettori di prestazioni a carico del Fondo. La circolare sottolinea la necessità di piena coincidenza tra importo atteso e importo versato, altrimenti la procedura non riesce a ripartire correttamente il pagamento e nessuno degli iscritti inclusi nell’adempimento cumulativo riceve l’accredito in estratto conto. A decorrere dal primo adempimento di competenza 2017, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale Diocesi, Istituto Centrale e Confessioni acattoliche devono trasmettere un file con tutte le variazioni intervenute; entro il giorno 25 l’INPS invia la lista degli assicurati attivi con il totale atteso.
Correzioni, variazioni e rimborsi
Se la lista presenta difformità rispetto ai dati in possesso del soggetto obbligato, quest’ultimo deve segnalare immediatamente le correzioni alla sede di Terni. L’INPS aggiorna gli archivi e produce una nuova lista, che sostituisce quella precedente e costituisce il nuovo accertamento amministrativo del bimestre. Se la variazione riguarda cessazioni pregresse non registrate in tempo, la modifica annulla il dovuto del bimestre interessato, mentre il recupero di quanto già versato nei bimestri precedenti avviene con distinta domanda di rimborso. I rimborsi non possono essere compensati nella lista del dovuto e devono essere gestiti con autonoma istruttoria e atto contabile.
Decorrenza dell’obbligo contributivo e ruoli di Curie e Istituto Centrale
L’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia, ai sensi della legge 903/1973. Dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa anche ai sacerdoti e ministri di culto stranieri presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e di enti o chiese non cattolici riconosciuti, nonché ai cittadini italiani che operano all’estero al servizio di diocesi italiane o enti non cattolici riconosciuti. Per il clero cattolico, l’obbligo contributivo può sussistere in fasi anteriori al sostentamento o in caso di esclusione dal medesimo. Le Curie devono notificare tempestivamente ordinazioni, inizio del ministero in Italia, variazioni e cessazioni; l’Istituto Centrale deve limitarsi a gestire gli adempimenti per chi ha titolo al sostentamento e comunicare subito cessazioni, riprese e variazioni anagrafiche.
Recupero delle differenze contributive sui pensionati
Poiché il contributo al Fondo Clero è collegato agli aumenti percentuali che incidono sugli importi di pensione, gli adeguamenti retroattivi assumono carattere definitivo solo successivamente. Di conseguenza, le differenze contributive dovute per periodi pregressi sono recuperate anche nei confronti dei ministri di culto già pensionati, con attivazione centralizzata del recupero sulla pensione a carico del Fondo.
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