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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-759/18

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019. — OF contro PG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Judecătoria Rădăuţi. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Competenza a statuire su una domanda di divorzio – Competenza in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazione alimentare nei confronti del figlio minorenne della coppia – Investitura del giudice dello Stato di nazionalità delle parti – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Residenza del figlio minorenne e dei genitori in un altro Stato membro – Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) – Proroga della competenza – Articolo 17 – Verifica della competenza – Nozione di “responsabilità genitoriale”. — Causa C-759/18

Giurisprudenza europea62018CO0759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, in una causa di divorzio tra coniugi cittadini dello stesso Stato membro, il giudice di quello Stato è competente sulla base della cittadinanza comune anche se la residenza abituale è in un altro Stato membro. La presenza di un figlio minore non altera tale competenza né consente di dichiarare d’ufficio l’incompetenza del giudice del divorzio. La proroga della competenza alle questioni di responsabilità genitoriale e alimentari richiede invece un vero accordo delle parti e non si presume automaticamente.

Competenza in materia di divorzio tra coniugi cittadini dello stesso Stato membro ma residenti abitualmente in un altro Stato membro, e limiti della proroga alla responsabilità genitoriale e agli alimenti in presenza di un figlio minore.

La questione giuridica

Se, in una causa di divorzio tra coniugi cittadini rumeni ma residenti abitualmente in Italia, la mancata eccezione di incompetenza da parte della convenuta equivalga a un consenso tacito sulla competenza del giudice rumeno; se il giudice adito debba o possa rilevare d’ufficio la propria incompetenza per la sola presenza di un figlio minore; se il giudice competente per il divorzio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), diventi automaticamente competente anche su responsabilità genitoriale e alimenti ai sensi dell’articolo 12; e se la nozione di responsabilità genitoriale comprenda potestà genitoriale, domicilio del minore e contributo al mantenimento.

Principio di diritto

Nel sistema del regolamento n. 2201/2003 i criteri di competenza in materia di divorzio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sono alternativi e non subordinati al consenso del convenuto: il giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi è competente a conoscere del divorzio anche se i coniugi risiedono abitualmente in un altro Stato membro. La presenza di un figlio minore non impone né consente di sollevare d’ufficio l’incompetenza del giudice del divorzio se quest’ultimo è già competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tuttavia, la competenza sul divorzio non si estende automaticamente alla responsabilità genitoriale e agli alimenti: ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), è necessaria un’accettazione espressa o comunque univoca di tutte le parti, che manca quando il procedimento non concerne la responsabilità genitoriale e il convenuto non compare. La nozione di responsabilità genitoriale include il diritto di affidamento e le decisioni sulla residenza del minore, ma non il contributo al mantenimento, che rientra nelle obbligazioni alimentari disciplinate dal regolamento n. 4/2009.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 2, punti 7 e 9, del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte

Competenza nel divorzio, responsabilità genitoriale e alimenti nel regolamento n. 2201/2003

La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale della Judecătoria Rădăuţi (Romania) relativo a una domanda di divorzio proposta da un coniuge rumeno contro la moglie, anch’essa rumena, in una situazione in cui entrambi i coniugi e il figlio minore vivevano abitualmente in Italia. La Corte applica l’articolo 99 del regolamento di procedura e decide con ordinanza motivata, ritenendo che le risposte si desumano chiaramente dalla giurisprudenza.

Fatti e procedimento principale

OF e PG, entrambi cittadini rumeni, si sono sposati in Romania e hanno poi trasferito la loro vita familiare in Italia. Un giudice italiano aveva già pronunciato la separazione di fatto, l’affidamento esclusivo del figlio alla madre, il mantenimento a carico del padre e le modalità di visita. Successivamente OF ha introdotto in Romania una domanda di divorzio dinanzi alla Judecătoria Rădăuţi.

Il giudice del rinvio rilevava che:

  • i coniugi avevano stabilito legami duraturi con l’Italia;
  • il figlio, ormai adolescente, viveva in Italia con la madre dall’età di un anno e mezzo;
  • non esisteva un accordo scritto di scelta del giudice rumeno;
  • il diritto processuale rumeno imponeva al giudice di pronunciarsi anche su responsabilità genitoriale e contributo al mantenimento, pur in assenza di domanda espressa.

Da qui il dubbio sulla propria competenza internazionale in materia di divorzio, responsabilità genitoriale e alimenti.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se il mancato rilievo dell’eccezione di incompetenza da parte della convenuta equivalga a un consenso tacito alla competenza del giudice rumeno;
  • se la presenza di un figlio minore imponga o consenta al giudice di dichiarare d’ufficio la propria incompetenza;
  • se la competenza sul divorzio si estenda automaticamente alla responsabilità genitoriale e agli alimenti quando il giudice sia competente ex articolo 3, paragrafo 1, lettera b);
  • se la nozione di responsabilità genitoriale comprenda anche potestà genitoriale, domicilio del minore e contributo al mantenimento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 2201/2003;
  • l’articolo 1, che delimita l’ambito di applicazione del regolamento;
  • l’articolo 2, punti 7 e 9, che definiscono rispettivamente responsabilità genitoriale e diritto di affidamento;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sui criteri di competenza in materia matrimoniale;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, sulla proroga di competenza per le domande relative alla responsabilità genitoriale;
  • l’articolo 17, sulla verifica d’ufficio della competenza;
  • il regolamento (CE) n. 4/2009 e il suo articolo 3, relativo alla competenza in materia di obbligazioni alimentari.

Ragionamento della Corte sulla competenza per il divorzio

La Corte ricorda che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 elenca criteri alternativi di competenza in materia di divorzio, senza alcuna gerarchia tra essi. In particolare, i criteri fondati sulla residenza abituale e quello fondato sulla cittadinanza comune dei coniugi sono tutti parimenti idonei a fondare la competenza.

Ne consegue che, se il ricorrente adisce il giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi, quel giudice è competente in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), anche se la residenza abituale dei coniugi è situata in un altro Stato membro. Non è richiesto alcun consenso del convenuto, sicché la mancata proposizione dell’eccezione di incompetenza non può essere letta come consenso tacito.

Presenza del figlio minore e verifica d’ufficio della competenza

Quanto alla seconda questione, la Corte afferma che la circostanza che la coppia abbia un figlio minore non è un criterio di competenza per la domanda di divorzio. Essa non incide, dunque, sulla determinazione del giudice competente ai sensi degli articoli 3 e 17 del regolamento n. 2201/2003.

Poiché il giudice rumeno è competente sul divorzio in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non può dichiarare la propria incompetenza internazionale solo perché vi è un minore coinvolto. La verifica d’ufficio prevista dall’articolo 17 opera per impedire che un giudice si pronunci quando non è competente, non per restringere una competenza già attribuita dal regolamento.

Proroga di competenza su responsabilità genitoriale e alimenti

La Corte distingue nettamente la competenza sullo scioglimento del matrimonio dalla competenza sulle questioni relative al minore.

L’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 attribuisce in via generale la competenza in materia di responsabilità genitoriale al giudice del luogo di residenza abituale del minore, cioè, nel caso di specie, all’autorità italiana. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), consente una proroga di competenza in favore del giudice del divorzio, ma solo se:

  • almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
  • la competenza è stata accettata espressamente o in modo univoco da tutti i titolari della responsabilità genitoriale e dai coniugi alla data di adizione del giudice;
  • la proroga risponde all’interesse superiore del minore.

Nel procedimento principale tali condizioni non risultavano soddisfatte, perché la causa riguardava solo il divorzio e il convenuto non era comparso. Di conseguenza, non vi era alcuna accettazione espressa o univoca della competenza del giudice rumeno sulle questioni di responsabilità genitoriale.

Da ciò deriva anche che non vi è competenza automatica sugli alimenti: la competenza alimentare, nell’ipotesi di accessoriarietà, può derivare dall’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009 solo se il giudice è validamente competente sulla responsabilità genitoriale, circostanza qui esclusa.

Nozione di responsabilità genitoriale

La Corte chiarisce che la nozione di responsabilità genitoriale del regolamento n. 2201/2003 è ampia e comprende, in particolare, il diritto di affidamento e le decisioni relative alla residenza del minore. Tuttavia, non include il contributo dei genitori alle spese di crescita ed educazione del minore, poiché tale profilo rientra nelle obbligazioni alimentari disciplinate dal regolamento n. 4/2009.

La Corte richiama anche il carattere solo esemplificativo dell’elenco contenuto nell’articolo 1, paragrafo 2, e la definizione di cui all’articolo 2, punto 7, letto in combinazione con il punto 9 dello stesso articolo.

Dispositivo

La Corte risponde quindi che:

  • il giudice dello Stato membro di cittadinanza comune dei coniugi è competente sul divorzio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), senza bisogno di consenso del convenuto;
  • la presenza di un figlio minore non rileva ai fini della competenza sul divorzio e non consente al giudice competente di dichiararsi incompetente;
  • la proroga di competenza alle questioni di responsabilità genitoriale e alimentari non opera automaticamente, ma richiede l’accettazione prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), che nel caso concreto mancava;
  • il contributo al mantenimento del minore non rientra nella responsabilità genitoriale, ma nelle obbligazioni alimentari.

Principi di diritto desumibili

La pronuncia conferma che il regolamento n. 2201/2003 costruisce una competenza alternativa in materia matrimoniale, non gerarchica e non consensuale, ma mantiene una netta separazione tra il giudizio di divorzio e la competenza sulle controversie concernenti il minore. Per gli avvocati e i professionisti, il punto centrale è che il foro del divorzio non “trascina” automaticamente con sé affidamento, residenza del minore e mantenimento, i quali richiedono una base di competenza autonoma o una proroga valida ai sensi dell’articolo 12.

Come è indicizzato

Materiedivorzio internazionaleresponsabilità genitorialeobbligazioni alimentaricompetenza giurisdizionalediritto internazionale privato dell'unione

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