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Sentenza

Sentenza n. 4243/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 83670 del 01/10/2025, notificato in pari data, recante reiezione dell’istanza, depositata in data 30.09.2025, finalizzata al rilascio di modello 209 ai fini della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202506895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del modello 209, propedeutico alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia nel febbraio 2025 con visto per lavoro subordinato e nulla osta rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi, aveva effettivamente instaurato un rapporto di lavoro con il datore richiedente, documentato dalla comunicazione UniLav e dai cedolini paga relativi a circa sette mesi di attività. La Prefettura aveva successivamente revocato il nulla osta, per insufficiente capacità economica del datore di lavoro e altre irregolarità formali, e il rapporto era cessato il 16 settembre 2025. Il ricorrente aveva quindi chiesto il rilascio del modello 209 ai fini del permesso per attesa occupazione, deducendo la non imputabilità a sé della cessazione del rapporto. La Prefettura aveva respinto l'istanza ritenendo che tale titolo fosse concedibile soltanto in caso di cessazione dell'attività o decesso del datore e comunque non fosse accessibile in presenza della revoca del nulla osta. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione degli artt. 22, commi 6, 6-bis e 11, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 35 del d.P.R. 394/1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia; violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento. La Prefettura ha eccepito la tardività, sostenendo che il termine decorresse dalla precedente revoca del nulla osta, e ha chiesto il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio, in esecuzione della misura cautelare, ha rilasciato il modello 209.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché il diniego del modello 209 costituiva un atto autonomamente lesivo, distinto dalla revoca del nulla osta e impugnato entro il termine decorrente dalla sua notificazione. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, in quanto il rilascio sopravvenuto del modello 209 era avvenuto in esecuzione dell'ordinanza cautelare e permaneva l'interesse alla declaratoria di illegittimità dell'atto originario. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il giudice ha valorizzato l'effettiva instaurazione e protrazione del rapporto di lavoro, comprovata documentalmente, distinguendo tale situazione dalla mera mancata assunzione ab origine. Ha ritenuto che la perdita del lavoro, quando non imputabile al lavoratore, non possa determinare automaticamente l'espulsione o impedire l'accesso al permesso per attesa occupazione, anche se il nulla osta sia stato successivamente revocato per carenze imputabili al datore. La Prefettura ha applicato un automatismo formalistico, senza svolgere una valutazione concreta della buona fede del lavoratore, della non imputabilità delle irregolarità e del suo effettivo percorso lavorativo. Il provvedimento è stato quindi ritenuto lesivo dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento, nonché viziato da difetto di istruttoria e motivazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 6, 6-bis e 11, d.lgs. 286/1998

    la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti

    La perdita del lavoro non determina automaticamente la revoca o il diniego del soggiorno quando il rapporto sia stato effettivamente instaurato e la cessazione non sia imputabile al lavoratore; la disposizione consente l'accesso al permesso per attesa occupazione anche in presenza di una successiva revoca del nulla osta dovuta a carenze del datore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la non imputabilità delle irregolarità, il percorso di inserimento lavorativo e la proporzionalità del diniego.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale disciplina applicabile alla procedura relativa al titolo di soggiorno per attesa occupazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Richiamati a fondamento dei principi di correttezza, proporzionalità e tutela dell'affidamento nell'azione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il diniego di rilascio del modello 209, propedeutico al permesso di soggiorno per attesa occupazione, è autonomamente lesivo rispetto alla precedente revoca del nulla osta e deve essere impugnato nel termine decorrente dalla sua notificazione.
  • Il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia che abbia effettivamente instaurato un rapporto di lavoro non può essere privato automaticamente della possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione quando il rapporto cessi per cause non imputabili a lui, anche se il nulla osta sia stato successivamente revocato per irregolarità riferibili al datore di lavoro.
  • Ai fini dell'accesso al permesso per attesa occupazione, l'amministrazione deve distinguere la mancata instaurazione originaria del rapporto di lavoro dall'effettiva instaurazione di un rapporto poi interrotto: nel secondo caso deve valutare concretamente la buona fede del lavoratore, la sua non imputabilità e il percorso lavorativo svolto in Italia.
  • La revoca del nulla osta per carenze del datore di lavoro accertate successivamente all'ingresso regolare e all'effettivo avvio del rapporto non può produrre automaticamente effetti invalidanti sulla posizione del lavoratore, né giustificare da sola il diniego del titolo per attesa occupazione.
  • L'amministrazione procedente deve svolgere una valutazione sostanziale, individualizzata e proporzionata della posizione dello straniero; l'omessa considerazione dell'effettiva prestazione lavorativa e della non imputabilità delle irregolarità integra difetto di istruttoria e di motivazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

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