Cassazione Civile, Ordinanza n. 05998/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per le annualità 2006, 2007 e 2008 in materia di IRES, IRAP e IVA. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi della società, annullando alcuni rilievi relativi all’indebita deduzione di quote di ammortamento di opere d’arte e all’omessa fatturazione di interessi attivi verso controllate e/o collegate. In appello la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame dell’Ufficio e ha confermato la legittimità degli accertamenti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tredici motivi, deducendo, tra l’altro, violazioni di norme TUIR e IVA, omesso esame di fatti decisivi, omessa pronuncia su motivi di appello incidentale, violazione dell’art. 116 c.p.c. e nullità della sentenza per carenza di motivazione. Prima della decisione, la ricorrente ha però depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla legge n. 197/2022, allegando le domande di definizione per le annualità interessate e le ricevute di pagamento delle prime rate.
La decisione
La Corte ha rilevato che la società ricorrente aveva tempestivamente depositato l’istanza di definizione agevolata con la documentazione richiesta dalla disciplina sopravvenuta. Richiamando l’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, come modificato dal d.l. n. 34/2023, ha ritenuto integrati i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo, ponendo le spese del giudizio estinto a carico della parte che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso la condanna al raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge proposti nel ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro per denunciare omesso esame di fatti decisivi
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato per la costituzione dell’Agenzia delle Entrate ai fini della partecipazione all’udienza
art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022
impone il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento entro il 10 ottobre 2023; in tal caso il processo è dichiarato estinto
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023 conv. in L. n. 56/2023
ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197/2022
disciplinano il diniego della definizione, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di definizione agevolata
artt. 9, 45, secondo comma, 46, comma primo, T.U.I.R.
invocati dalla ricorrente per contestare l’omessa fatturazione di interessi attivi verso controllate/collegate
artt. 54, comma secondo, 92 e 102 T.U.I.R.
invocati per contestare l’indebita deduzione di quote di ammortamento
art. 31 d.l. n. 41/1995 conv. in L. n. 85/1996
invocato per contestare il rilievo sulle quote di ammortamento di opere d’arte
art. 36 d.l. n. 41/1995 conv. in L. n. 85/1995
invocato per contestare l’errata applicazione del regime del margine a fini IVA
art. 101 T.F.U.E.
richiamato nel motivo di appello incidentale dedotto come pretermesso
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata
art. 116, comma primo, c.p.c.
invocato per lamentare omessa valutazione degli elementi istruttori
art. 31 d.l. n. 41/1995
richiamato nel contesto della disciplina fiscale applicata ai beni/opere d’arte
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità tributario, la sopravvenuta adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti, se comprovata con il deposito della domanda e del versamento dovuto entro il termine fissato dalla legge, determina la declaratoria di estinzione del processo.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate, senza pronuncia sulle censure di merito formulate nel ricorso.
- Quando il legislatore prevede una definizione agevolata con effetto estintivo, il giudice deve verificare esclusivamente il rispetto dei presupposti formali e temporali richiesti dalla disciplina speciale, non essendo necessario decidere i motivi di ricorso.
- L’adesione alla definizione agevolata esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
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