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Sentenza

Sentenza n. 1476/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli elaborati, ai verbali e alla documentazione relativi agli esami di recupero sostenuti da altri studenti della classe

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, studente maggiorenne di una classe quarta superiore, non era stato ammesso alla classe successiva dopo avere riportato valutazioni insufficienti negli esami di recupero di italiano e latino. Dopo l’accoglimento solo parziale di una prima istanza di accesso, aveva chiesto all’istituto scolastico l’ostensione della documentazione relativa agli esami di recupero sostenuti dagli altri studenti della classe nelle medesime discipline, comprendente verbali, prove scritte e orali, griglie di valutazione, schede di verifica finale e ogni ulteriore documento sulle modalità di svolgimento delle prove. L’istituto aveva negato l’accesso, richiamando l’impossibilità di garantire un’efficace anonimizzazione, la non comparabilità delle prove a risposta aperta, la tutela rafforzata dei minori e l’assenza di utilità giuridica del confronto, nonché sostenendo che le prove di recupero non fossero soggette a pubblicità in quanto accertamenti interni. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, del principio di parità di trattamento, dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento e violazione delle norme procedimentali sulla valutazione scolastica. Ha rappresentato un interesse difensivo connesso alla possibile contestazione della non ammissione e di vizi procedurali nelle prove, quali disparità di trattamento, differenze nelle domande, nella durata delle prove e nella presenza di testimoni. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il diniego fosse meramente confermativo di un precedente atto e che fosse venuto meno l’interesse, essendo scaduto il termine per impugnare la non ammissione.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. La nota impugnata non era meramente confermativa, poiché il precedente atto non aveva motivato espressamente il diniego relativo agli atti e agli elaborati degli altri studenti; il diniego specifico era stato adottato solo con la nota del 3 dicembre 2025. È stato inoltre riconosciuto l’interesse difensivo all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, autonomo rispetto alla fondatezza, alla tempestività o all’utilità finale dell’eventuale azione sulla posizione sostanziale. Nel merito, il Collegio ha ritenuto concreto e attuale l’interesse del ricorrente e strettamente strumentale la documentazione richiesta, poiché la verifica di eventuali disparità di trattamento e dell’uniformità dei criteri valutativi richiede il confronto tra gli elaborati. La tutela della riservatezza dei controinteressati è stata ritenuta recessiva, tenuto conto della prossimità alla maggiore età, della natura degli elaborati e dell’assenza di dati sensibili. Anche la difficoltà di anonimizzazione, dovuta al numero esiguo degli studenti e alla struttura delle prove a risposta aperta, non è stata considerata sufficiente a negare l’accesso. L’istituto dovrà tuttavia oscurare i riferimenti identificativi degli studenti. La sentenza ha annullato il diniego e ordinato all’amministrazione di esibire e rilasciare copia della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese, oltre accessori; spese irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Gli atti e gli elaborati relativi alle prove scolastiche rientrano tra i documenti ostensibili quando il richiedente dimostri un interesse concreto, attuale e collegato alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici deve essere garantito; nel bilanciamento con la riservatezza dei controinteressati, le esigenze difensive possono prevalere, purché l’interesse sia rigorosamente rappresentato e siano adottate misure di oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio sul diniego di accesso consente al giudice amministrativo di annullare il diniego e ordinare direttamente l’esibizione e il rilascio dei documenti.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di parità di trattamento è invocabile quale interesse difensivo connesso alla verifica comparativa delle modalità e dei criteri di valutazione applicati a studenti sottoposti alle medesime prove.

  • art. 1 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso difensivo, né l’amministrazione detentrice del documento né il giudice amministrativo devono valutare anticipatamente la fondatezza, la tempestività o la decisività della pretesa sostanziale che il richiedente intende eventualmente far valere; è sufficiente verificare il collegamento concreto tra l’interesse difensivo e il documento richiesto.
  • La legittimazione all’accesso ha consistenza autonoma rispetto alla legittimazione o alla fondatezza dell’azione relativa alla posizione sostanziale sottostante; la scadenza del termine per impugnare il provvedimento principale non esclude, di per sé, l’interesse all’accesso quando il richiedente rappresenti un’esigenza difensiva concreta.
  • Quando siano dedotti vizi di disparità di trattamento o di applicazione non uniforme dei criteri valutativi, gli elaborati e gli atti relativi alle prove sostenute da altri candidati o studenti possono essere strettamente indispensabili per la tutela difensiva, anche se le prove sono a risposta aperta e non integralmente standardizzate.
  • La tutela della riservatezza dei controinteressati può recedere rispetto al diritto di accesso difensivo quando i documenti richiesti non contengano dati sensibili e il richiedente abbia dimostrato rigorosamente la strumentalità dell’ostensione; il bilanciamento deve comunque essere accompagnato dall’oscuramento dei riferimenti identificativi.
  • La difficoltà tecnica di anonimizzare documenti, derivante dal numero esiguo dei soggetti coinvolti o dalla riconoscibilità indiretta degli elaborati, non costituisce automaticamente motivo sufficiente per negare l’accesso, se l’amministrazione può adottare misure concrete di oscuramento e anonimizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoScuolaDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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