Regolamento (UE) 2022/2379
Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro integrato per le statistiche europee sugli input e sugli output agricoli, finalizzato a fornire dati armonizzati, comparabili e di elevata qualità per le politiche UE, in particolare PAC, Green Deal e strategie connesse. Razionalizza e sostituisce una pluralità di atti settoriali precedenti, introduce regole comuni su fonti, qualità, trasmissione e diffusione dei dati, e prevede meccanismi di flessibilità tramite atti delegati ed esecuzione. Una parte significativa della disciplina riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari, con un regime transitorio specifico e un percorso di progressivo rafforzamento della rilevazione annuale.
Regolamento quadro sulle statistiche europee aggregate relative agli input e agli output delle attività agricole, alla loro raccolta, trasformazione e utilizzo intermedio, con abrogazione e razionalizzazione di precedenti atti settoriali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità statistiche nazionali e alle altre autorità nazionali competenti coinvolte nello sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche agricole europee. Riguarda le unità statistiche connesse all’attività agricola: aziende agricole, proprietà collettive, imprese che forniscono beni e servizi agricoli, acquistano o raccolgono prodotti agricoli, nonché imprese di trasformazione come centri di incubazione, aziende lattiero-casearie e macelli. Copre i domini statistici della produzione animale e vegetale, dei prezzi agricoli, dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari, con dati aggregati, in alcuni casi a livello regionale NUTS 2 (NUTS 1 solo per la Germania). Si applica dal 1° gennaio 2025; alcune norme transitorie e deroghe riguardano in particolare l’uso dei prodotti fitosanitari. Sono esclusi, per scelta del regolamento, i biocidi dal suo ambito, salvo futura possibile estensione; inoltre il testo non disciplina i conti economici dell’agricoltura, che restano fuori dal quadro.
Regolamento (UE) 2022/2379 sulle statistiche sugli input e sugli output agricoli
Il regolamento istituisce un quadro unico e integrato per la produzione di statistiche europee sugli input e sugli output dell’agricoltura, con l’obiettivo di garantire dati armonizzati, tempestivi, comparabili e di elevata qualità a supporto della PAC, del Green Deal europeo e delle principali politiche connesse a ambiente, biodiversità, sicurezza alimentare e sostenibilità. Il legislatore chiarisce che il nuovo impianto sostituisce una disciplina frammentata in più atti settoriali, introducendo regole comuni su copertura, fonti, qualità, trasmissione, diffusione e finanziamento.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si fonda sull’esigenza, richiamata nei considerando, di disporre di una base statistica trasparente e affidabile per progettare, monitorare e valutare le politiche agricole e agroambientali dell’Unione. La logica è quella di superare un quadro precedente non sufficientemente coerente tra settori e non adeguato a rappresentare in modo integrato gli aspetti economici e ambientali dell’agricoltura, anche alla luce delle strategie europee sul Green Deal, sulla biodiversità, sul "dal produttore al consumatore" e sulla produzione biologica.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’articolo 1 definisce l’oggetto come un quadro di riferimento per statistiche aggregate relative agli input e agli output delle attività agricole, includendo anche la raccolta e la trasformazione di tali output. L’articolo 3 individua la popolazione statistica nelle aziende agricole, nelle proprietà collettive e nelle imprese che forniscono beni e servizi agricoli, acquistano o raccolgono prodotti agricoli, o trasformano tali prodotti, con un’attenzione specifica a incubatoi, aziende lattiero-casearie e macelli. Il sistema copre cinque grandi domini: produzione animale, produzione vegetale, prezzi agricoli, nutrienti e prodotti fitosanitari.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 fornisce definizioni operative necessarie alla corretta lettura del regolamento. Particolare rilievo assumono le nozioni di attività agricola, tematica, tematica dettagliata, dominio, set di dati, variabile, dati precontrollati, dati ad hoc e dati amministrativi. Sono inoltre definite in modo specifico le nozioni di prodotti fitosanitari e di utilizzatore professionale, rilevanti soprattutto per la disciplina transitoria e per la rilevazione dell’uso dei pesticidi in agricoltura.
Requisiti di copertura e rappresentatività
L’articolo 4 stabilisce soglie minime di copertura differenziate per i vari domini. Per la produzione animale i dati devono coprire il 95 % delle unità di bestiame di ciascuno Stato membro; per la produzione vegetale il 95 % della SAU totale, esclusi gli orti familiari; per i nutrienti nei concimi agricoli ancora il 95 % della SAU; per i prodotti fitosanitari tutti i prodotti immessi sul mercato e almeno l’85 % dell’uso agricolo da parte di utilizzatori professionali, con incremento al 95 % quando entrerà in vigore la normativa UE che impone registri elettronici dell’uso.
Struttura dei dati regolari
L’articolo 5 organizza i dati regolari in domini e tematiche dettagliate. Nel dominio della produzione animale figurano bestiame e carni, uova e pulcini, latte e prodotti lattiero-caseari; nel dominio vegetale figurano superficie di produzione e produzione vegetale, bilanci delle colture e pascoli; nel dominio dei prezzi agricoli figurano indici dei prezzi agricoli, prezzi assoluti degli input e prezzi/affitti dei terreni agricoli; nel dominio dei nutrienti figurano nutrienti nei fertilizzanti e bilanci dei nutrienti; nel dominio dei prodotti fitosanitari figurano i prodotti fitosanitari immessi sul mercato e il loro uso in agricoltura.
I dati sono trasmessi a Eurostat come set di dati aggregati. L’allegato specifica per ciascuna tematica dettagliata la frequenza di trasmissione, il periodo di riferimento e le dimensioni applicabili, cioè agricoltura biologica e livello regionale. I dati biologici devono essere integrati nei set di dati, in coerenza con il regolamento (UE) 2018/848.
Dati sui prezzi agricoli e collegamento con i conti economici dell’agricoltura
Il regolamento dà rilievo ai prezzi agricoli non solo come variabili di mercato, ma anche come supporto ai conti economici dell’agricoltura di cui al regolamento (CE) n. 138/2004. Gli Stati membri devono rilevare i prezzi degli input e degli output agricoli, incluse caratteristiche e ponderazioni, per assicurare la comparabilità degli indici dei prezzi e la disponibilità di dati coerenti per i CEA.
Flessibilità normativa: atti delegati, esecuzione e limiti
La Commissione riceve una delega ampia ma delimitata per modificare tematiche dettagliate, frequenze, periodi di riferimento e applicabilità delle dimensioni regionali e biologiche, oltre a integrare il regolamento con rilevazioni ad hoc. I limiti posti sono rilevanti: gli atti delegati devono essere giustificati, non devono comportare oneri o costi considerevoli e, in linea generale, non possono modificare più di quattro tematiche dettagliate in cinque anni, con al massimo una nuova tematica.
Gli atti di esecuzione servono invece a definire concretamente i set di dati, le variabili, le descrizioni tecniche, i requisiti di precisione, i termini di trasmissione, le regole metodologiche e le modalità pratiche delle relazioni sulla qualità. Un vincolo specifico prevede che i termini di trasmissione non possano essere modificati prima del 1° gennaio 2030.
Dati ad hoc
L’articolo 6 consente di richiedere informazioni supplementari su base ad hoc quando emergano nuove esigenze statistiche. La disciplina è più restrittiva rispetto ai dati regolari: gli atti delegati devono indicare tematiche, motivazioni e periodi di riferimento; le raccolte ad hoc possono essere attivate solo dal 2024 e con cadenza minima biennale. Gli atti di esecuzione non possono prevedere più di 50 variabili e devono essere adottati almeno 12 mesi prima dell’anno di riferimento.
Frequenza di trasmissione ed esenzioni
L’articolo 7 disciplina il calendario di invio dei dati e consente esenzioni quando il contributo di uno Stato membro al totale UE di una variabile è limitato o quando il fenomeno osservato è trascurabile a livello nazionale o regionale. Le soglie devono essere costruite in modo da non ridurre di oltre il 5 % l’informazione disponibile sul totale UE della variabile corrispondente, e la Commissione deve rivederle periodicamente.
Fonti dati, digitalizzazione e accesso ai dati amministrativi
L’articolo 8 rappresenta una delle disposizioni più importanti per i professionisti che assistono enti pubblici o operatori agricoli. Gli Stati membri possono usare indagini statistiche, dati amministrativi e fonti o metodi innovativi, compresi strumenti digitali, sensori remoti, imputazione, stima e modellizzazione, purché sia garantita la qualità richiesta. Sono espressamente richiamati sistemi amministrativi esistenti, come il sistema integrato di gestione e controllo PAC, i sistemi di identificazione degli animali, lo schedario viticolo e i registri dell’agricoltura biologica.
Le autorità nazionali competenti hanno diritto di accesso tempestivo e gratuito ai dati amministrativi, anche a quelli relativi a singole imprese e aziende agricole, e possono utilizzare tali dati anche quando le funzioni siano delegate a soggetti privati o semipubblici.
Periodi di riferimento
L’articolo 9 stabilisce un periodo di riferimento unico e comune per tutti gli Stati membri. I primi periodi di riferimento iniziano nel 2025. Per gli indici dei prezzi agricoli è previsto il ribasamento ogni cinque anni, con anni base terminanti in 0 o 5.
Qualità statistica e relazioni sulla qualità
L’articolo 10 richiama i criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009. Gli Stati membri devono adottare misure per garantire la qualità di dati e metadati e trasmettere relazioni sulla qualità entro il 30 giugno 2028 e poi ogni tre anni. Per gli indici dei prezzi agricoli, la relazione è quinquennale e si accompagna a ponderazioni, indici ribasati e relazioni metodologiche distinte. La Commissione può specificare contenuti e modalità delle relazioni con atti di esecuzione.
Studi pilota e di fattibilità
L’articolo 11 istituisce un meccanismo di verifica preventiva delle innovazioni statistiche. Quando siano necessarie nuove disposizioni o miglioramenti significativi, la Commissione può avviare studi di fattibilità e, se del caso, studi pilota realizzati dagli Stati membri. Gli studi devono valutare disponibilità e qualità delle fonti, nuove tecniche statistiche e impatto finanziario sugli operatori, con particolare attenzione all’utilizzabilità delle fonti amministrative esistenti. I risultati devono essere pubblici e considerati prima di introdurre nuovi obblighi o modifiche sostanziali.
Diffusione dei dati e trasparenza
L’articolo 12 impone a Eurostat di diffondere online e gratuitamente i dati ricevuti, nel rispetto delle regole sulla riservatezza statistica e della disciplina sull’informazione ambientale e sull’accesso ai documenti. È inoltre prevista la diffusione di statistiche aggregate sui medicinali veterinari, ricavate dai dati previsti dal regolamento (UE) 2019/6.
Finanziamento dell’attuazione
L’articolo 13 prevede un sostegno finanziario dell’Unione attraverso sovvenzioni del programma per il mercato unico. Il finanziamento può coprire, tra l’altro, rilevazioni ad hoc, rafforzamento della capacità di usare fonti amministrative, indagini campionarie sull’uso dei prodotti fitosanitari per il 2026, sviluppo di metodi innovativi e studi pilota/fattibilità. Il contributo UE non può superare il 95 % dei costi ammissibili.
Regime transitorio sui prodotti fitosanitari
L’articolo 14 contiene una disciplina transitoria specifica, di particolare interesse pratico. Per il 2025-2027, per l’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura si applicano regole speciali: nel 2026 è prevista una sola trasmissione di dati e, in deroga ai requisiti ordinari, i dati si riferiscono a un elenco comune di colture che, con i pascoli permanenti, copre il 75 % della SAU dell’Unione. Dal 2028, se non esisterà una normativa UE applicabile che imponga registri elettronici dell’uso, la frequenza di trasmissione resta biennale e continuano ad applicarsi le regole transitorie sull’elenco comune di colture.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 15 impone misure di prevenzione della frode, controlli efficaci e recupero delle somme indebitamente versate, oltre a eventuali sanzioni amministrative e finanziarie. Commissione, Corte dei conti e OLAF dispongono di poteri di verifica e indagine, anche in loco, sui beneficiari e sui contratti finanziati.
Deroghe per i sistemi statistici nazionali
L’articolo 16 consente deroghe fino a tre anni quando l’applicazione del regolamento o dei relativi atti attuativi richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale. La richiesta va presentata entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’atto che impone l’adeguamento. La deroga non può essere concessa per il regime transitorio dei prodotti fitosanitari e deve minimizzare gli effetti sulla comparabilità e sugli aggregati europei.
Abrogazioni, modifiche e decorrenza
L’articolo 20 modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 eliminandone alcune disposizioni e allegati. L’articolo 21 abroga, dal 1° gennaio 2025, i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009, nonché la direttiva 96/16/CE, mantenendo salvi gli obblighi di trasmissione relativi ai periodi precedenti. L’articolo 22 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2025, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura del quadro statistico
L’articolo 1 istituisce un quadro di riferimento integrato per le statistiche europee aggregate sugli input e sugli output delle attività agricole, nonché sugli usi intermedi di tali output in agricoltura e sulla loro raccolta e trasformazione.
Definizioni chiave e perimetro tecnico
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, attività agricola, azienda lattiero-casearia, macello, centro di incubazione, unità di osservazione, dominio, tematica, tematica dettagliata, set di dati, variabile, dati precontrollati, dati ad hoc, dati amministrativi, metadati e utilizzatore professionale. Si applicano inoltre le definizioni di azienda agricola, proprietà collettive, unità di bestiame e superficie agricola utilizzata tratte dal regolamento (UE) 2018/1091.
Popolazione statistica e copertura
L’articolo 3 individua la popolazione statistica nelle aziende agricole, proprietà collettive, imprese di servizi o di raccolta e imprese di trasformazione dei prodotti agricoli. L’articolo 4 fissa soglie minime di copertura: 95 % delle unità di bestiame per la produzione animale, 95 % della superficie agricola utilizzata per la produzione vegetale e per i nutrienti nei concimi agricoli, copertura di tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato e almeno l’85 % dell’uso agricolo dei prodotti fitosanitari, con aumento al 95 % quando divenga applicabile la normativa UE che impone registri elettronici dell’uso da parte degli utilizzatori professionali.
Domini statistici e set di dati regolari
L’articolo 5 suddivide le statistiche regolari in cinque domini: produzione animale, produzione vegetale, prezzi agricoli, nutrienti e prodotti fitosanitari. L’allegato determina per ciascuna tematica dettagliata frequenza di trasmissione, periodo di riferimento e dimensioni biologica e regionale. I dati sono trasmessi a Eurostat in forma aggregata e i dati sulla produzione biologica sono integrati nei set di dati.
Prezzi agricoli e conti economici dell’agricoltura
L’articolo 5, paragrafo 7, richiede la raccolta di dati sui prezzi degli input e degli output agricoli, comprese caratteristiche e ponderazioni, per alimentare gli indici dei prezzi comparabili e le variabili necessarie ai conti economici dell’agricoltura di cui al regolamento (CE) n. 138/2004.
Potere delegato e attuativo sui dati regolari
L’articolo 5, paragrafi 8 e 9, conferisce alla Commissione poteri delegati per modificare tematiche dettagliate, frequenze di trasmissione, periodi di riferimento e applicabilità delle dimensioni biologica e regionale, nel rispetto di limiti quantitativi e di motivazione. Il paragrafo 10 attribuisce atti di esecuzione per definire i set di dati, le variabili, gli aspetti tecnici, i requisiti di precisione, le regole metodologiche e i termini di trasmissione, che non possono essere modificati prima del 1° gennaio 2030.
Dati ad hoc
L’articolo 6 consente alla Commissione di integrare il regolamento con atti delegati per richiedere, a partire dall’anno di riferimento 2024 e con intervallo minimo biennale, rilevazioni ad hoc su informazioni supplementari. Gli atti di esecuzione definiscono elenchi di variabili (massimo 50), descrizioni, requisiti di precisione, termini, unità di osservazione e periodo di riferimento.
Frequenza di trasmissione ed esenzioni
L’articolo 7 disciplina le frequenze di trasmissione e consente esenzioni per variabili predefinite quando il contributo dello Stato membro al totale UE è limitato o quando il fenomeno è trascurabile a livello nazionale o regionale. Le soglie devono essere tali da non ridurre di oltre il 5 % le informazioni sul totale UE della variabile corrispondente.
Fonti dei dati, accesso ai dati amministrativi e metodi innovativi
L’articolo 8 autorizza l’uso di indagini statistiche, dati amministrativi e fonti/metodi innovativi, inclusi strumenti digitali, sensori remoti, imputazione, stima e modellizzazione. Viene riconosciuto alle autorità nazionali il diritto di accesso tempestivo e gratuito ai dati amministrativi necessari, anche relativi a singole imprese e aziende agricole, in coerenza con l’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.
Periodo di riferimento
L’articolo 9 stabilisce che le informazioni si riferiscono a un unico periodo di riferimento comune a tutti gli Stati membri; i primi periodi iniziano nel 2025. Per gli indici dei prezzi agricoli è previsto il ribasamento quinquennale con anni base terminanti in 0 o 5.
Qualità, metadati e relazioni sulla qualità
L’articolo 10 impone agli Stati membri di assicurare qualità di dati e metadati e di trasmettere relazioni sulla qualità entro il 30 giugno 2028 e poi ogni tre anni; per gli indici dei prezzi agricoli la relazione è quinquennale. La Commissione valuta la qualità e può precisare contenuti e modalità delle relazioni con atti di esecuzione.
Studi pilota e di fattibilità
L’articolo 11 prevede studi di fattibilità e, se necessario, studi pilota per valutare nuove fonti di dati, nuove tecniche statistiche e l’impatto finanziario sugli operatori. I risultati devono essere pubblici e considerati prima di introdurre nuove disposizioni o miglioramenti nei set di dati.
Diffusione dei dati
L’articolo 12 impone alla Commissione (Eurostat) la diffusione online e gratuita dei dati ricevuti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 223/2009 e della riservatezza statistica e commerciale. È prevista anche la diffusione di statistiche aggregate sui medicinali veterinari derivanti da dati del regolamento (UE) 2019/6.
Contributo finanziario dell’Unione
L’articolo 13 autorizza sovvenzioni del programma per il mercato unico per coprire, tra l’altro, rilevazioni ad hoc, rafforzamento dell’uso di fonti amministrative, indagini campionarie sull’uso dei prodotti fitosanitari per il 2026, sviluppo di metodologie innovative e studi pilota/fattibilità. Il contributo UE non può superare il 95 % dei costi ammissibili.
Regime transitorio sui prodotti fitosanitari
L’articolo 14 introduce una disciplina transitoria per gli anni 2025-2027: per il 2026 è prevista una sola trasmissione di dati e, in deroga ai requisiti ordinari, si applica un elenco comune di colture che copra, con i pascoli permanenti, almeno il 75 % della SAU dell’Unione. Dal 2028, in assenza di una normativa UE applicabile che imponga registri elettronici dell’uso, la trasmissione resta biennale e continuano ad applicarsi le regole transitorie sull’elenco comune di colture.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 15 richiede misure antifrode, controlli efficaci, recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. Sono previsti poteri di verifica per Commissione, Corte dei conti e OLAF.
Deroghe nazionali
L’articolo 16 consente deroghe fino a tre anni per Stati membri che necessitano di importanti adeguamenti dei sistemi statistici nazionali. La domanda va presentata entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’atto rilevante; le deroghe non si applicano alle norme transitorie sui prodotti fitosanitari e devono incidere il minimo possibile su comparabilità e aggregati UE.
Esercizio della delega e comitologia
L’articolo 17 disciplina la delega alla Commissione per cinque anni dal 27 dicembre 2022, rinnovabile tacitamente, con possibilità di revoca da parte di Parlamento e Consiglio. L’articolo 19 prevede l’assistenza del comitato del sistema statistico europeo secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Abrogazioni, modifiche e decorrenza
L’articolo 20 modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 sopprimendone specifiche disposizioni e allegati. L’articolo 21 abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE, salvo gli obblighi relativi ai periodi di riferimento precedenti; l’articolo 22 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2025.
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