Cassazione Civile, Ordinanza n. 02812/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla valutazione negativa espressa dal collegio tecnico su una dirigente medica di una struttura complessa universitaria convenzionata con un'azienda ospedaliero-universitaria, seguita dal provvedimento del rettore di non conferma nelle funzioni apicali. La ricorrente aveva chiesto in appello e poi in cassazione: l'annullamento della valutazione negativa dell'11 aprile 2013 e degli atti consequenziali; la reintegra nelle funzioni dirigenziali apicali; l'annullamento di una successiva valutazione negativa del 14 luglio 2014 e il pagamento dell'indennità di risultato per il 2013; il riconoscimento del demansionamento; il risarcimento del danno da mobbing. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: errata ripartizione dell'onere della prova e violazione delle regole di non contestazione; erronea valutazione delle prove sulla sussistenza dei presunti inadempimenti e sulla gestione della struttura; motivazione apparente quanto alla mancata comunicazione degli obiettivi del primo semestre 2013; omessa considerazione dell'incidenza di tale omissione sulla legittimità della valutazione negativa; motivazione apparente sul preteso motivo illecito dei provvedimenti; errata esclusione del mobbing e violazione dell'art. 2087 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge o nullità della sentenza, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che: non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la doglianza riguardava in realtà l'apprezzamento dell'esito probatorio; la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. era impropria perché non allegava l'utilizzazione di prove illegali o la disapplicazione di prove legali; il principio di non contestazione non operava come prova legale e, comunque, la sentenza d'appello aveva dato conto di una specifica contestazione dei fatti; la questione degli obiettivi del primo semestre 2013 era comunque sorretta da una doppia ratio decidendi, non adeguatamente censurata; la motivazione sul motivo illecito non era apparente; la doglianza sul mobbing non scalfiva l'accertamento di merito sulla mancanza di prova del disegno persecutorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte chiarisce che la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella gravata, non quando ritenga erroneamente assolto o meno l'onere probatorio.
art. 115 c.p.c.
la violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte, prove officiose fuori dai limiti o attribuisce fede privilegiata a prove che non la hanno.
art. 116 c.p.c.
non consente in cassazione di censurare la valutazione di attendibilità delle prove, salvo l'uso di prove legali in modo difforme dal loro regime.
art. 167, comma 1, c.p.c.
richiamato insieme al principio di contestazione specifica; la Corte ribadisce che la non contestazione opera solo se preceduta da allegazioni puntuali e non equivale a prova legale.
art. 416, comma 3, c.p.c.
richiamato ai fini della contestazione dei fatti nel rito del lavoro; la Corte nega che la mancata o insufficiente contestazione valga come prova legale sottratta al libero apprezzamento del giudice.
art. 360 n. 3 c.p.c.
le censure formalmente prospettate come violazione di legge sono state ritenute in realtà dirette a contestare gli accertamenti di fatto.
art. 360 n. 4 c.p.c.
invocato per asserita nullità/motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato indirettamente per distinguere l'errore nell'apprezzamento delle prove dalla violazione di legge sull'onere della prova.
art. 2087 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al mobbing; la Corte non ravvisa un autonomo errore di diritto, poiché il rigetto della domanda discende dalla mancanza di prova dei fatti costitutivi.
art. 1345 c.c.
richiamato sul motivo illecito esclusivo e determinante; la Corte osserva che esso resta escluso quando l'atto è sorretto anche da una causale concreta e provata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; se la doglianza investe la valutazione dell'attendibilità o della sufficienza delle prove, il vizio è semmai di motivazione nei limiti consentiti, non di falsa applicazione della norma sull'onere probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: in cassazione è deducibile solo l'uso di prove non acquisite ritualmente, l'ignoranza di prove legali o l'attribuzione di efficacia piena a prove che non la hanno.
- Il principio di non contestazione non vale come prova legale e non vincola il giudice di merito in sede di impugnazione, specie quando la parte avversa abbia comunque articolato una specifica contestazione dei fatti e prodotto elementi contrari.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve aggredirle tutte in modo specifico; l'omessa censura di anche una sola ratio comporta inammissibilità.
- La deduzione di motivazione apparente richiede che la sentenza sia realmente priva di una giustificazione intelligibile; non è sufficiente dissentire dal contenuto della motivazione o richiedere una diversa lettura delle prove.
- In tema di motivo illecito determinante, la presenza di una causale concreta e provata dell'atto esclude che il motivo illecito sia esclusivo e determinante, anche se nel processo emerga un diverso movente illecito.
- La domanda di risarcimento per mobbing richiede la prova di un disegno persecutorio unitario e dei suoi specifici comportamenti attuativi; la mera allegazione di condotte eterogenee e conflittuali non basta, soprattutto se il giudice di merito ne esclude la dimostrazione.
- La mancata comunicazione degli obiettivi può incidere, al più, sul diritto alla tutela risarcitoria, ma non conduce automaticamente all'accoglimento di domande diverse, se il giudice di merito abbia ritenuto la questione tardiva o comunque non decisiva per il petitum azionato.
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