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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35947/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici, già parti attrici nei giudizi di merito, avevano chiesto la condanna delle amministrazioni statali al risarcimento del danno per la dedotta tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, sostenendo che il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 fosse rimasto illegittimamente invariato per effetto di blocchi normativi successivi e che il nuovo sistema introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, più favorevole, dovesse essere considerato il parametro corretto anche per gli anni precedenti alla sua effettiva applicazione. Avevano inoltre domandato il pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbero dovuto percepire se la borsa di studio fosse stata annualmente indicizzata all'inflazione e rideterminata ogni tre anni secondo il miglioramento tabellare del personale medico dipendente del SSN. In cassazione hanno dedotto: nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o mancante; violazione dell'art. 101 Cost. per presunto uso dello stare decisis; decorrenza della prescrizione solo dalla piena attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999; erroneità del rigetto della domanda economica; e violazione dell'art. 36 Cost. per l'asserita natura di lavoro subordinato del contratto di formazione specialistica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello, pur succinta, conteneva una motivazione sufficiente secondo il parametro del "minimo costituzionale"; il secondo perché la Corte territoriale aveva deciso applicando norme di legge e il richiamo a precedenti conformi non equivale a introduzione dello stare decisis; il terzo per difetto di interesse, poiché la prescrizione era stata rilevata solo in relazione a una specifica voce e la decisione di merito della Corte di appello, non censurata sul punto, era comunque assorbente; il quarto e il quinto perché le questioni erano coperte da giurisprudenza consolidata. La Corte ha ribadito che le direttive sui medici specializzandi sono state attuate con il d.lgs. n. 257 del 1991, che la successiva direttiva del 1993 ha avuto funzione compilativa e non innovativa quanto alla misura della remunerazione, che il d.lgs. n. 368 del 1999 ha introdotto un diverso regime solo a partire dall'anno accademico 2006-2007 per scelta discrezionale del legislatore, e che per i corsi anteriori non spettano né l'indicizzazione né la rideterminazione triennale previste dal d.lgs. n. 257 del 1991. Ha anche escluso che l'attività dello specializzando integri un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 36 Cost. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta che sia concisa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione riconoscibile; la mancata indicazione dei precedenti conformi non comporta nullità.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Dopo la riforma, non sono più ammissibili censure di mera insufficienza della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale.

  • art. 101 Cost.

    Il giudice è soggetto soltanto alla legge; il richiamo a precedenti giurisprudenziali non viola questo principio.

  • art. 13 della direttiva 82/76/CEE

    La direttiva è stata considerata già attuata con il d.lgs. n. 257 del 1991 quanto all'adeguata remunerazione.

  • art. 16 della direttiva 82/76/CEE

    Richiamata insieme alla precedente direttiva per sostenere l'obbligo di adeguata remunerazione, poi ritenuto già soddisfatto dal legislatore interno.

  • artt. 37, 38, 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    Hanno disciplinato il contratto di formazione specialistica e il relativo trattamento economico, ma con efficacia differita all'anno accademico 2006-2007.

  • art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368 del 1999

    Nel testo risultante dalle modifiche, ha fissato l'operatività del nuovo regime dal 2006-2007.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    Ha previsto la borsa di studio degli specializzandi e, secondo la Corte, ha dato attuazione agli obblighi comunitari; per i corsi anteriori al 2006-2007 restava la disciplina di questo decreto, ma senza indicizzazione e senza rideterminazione triennale per effetto dei successivi blocchi normativi.

  • art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997

    Ha consolidato la quota del Fondo Sanitario Nazionale e ha escluso l'applicazione dell'adeguamento previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

  • art. 36, comma 1, L. n. 289 del 2002

    Ha confermato l'esclusione dell'indicizzazione e dell'adeguamento triennale della borsa di studio.

  • art. 36 Cost.

    Non si applica al rapporto degli specializzandi, perché il contratto di formazione specialistica non è un rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 3 Cost.

    Non è violato dal differimento dell'efficacia del nuovo regime, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché contrari a un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia totalmente mancante, meramente apparente o intrinsecamente incomprensibile; una motivazione sintetica ma intellegibile soddisfa il minimo costituzionale.
  • Il richiamo da parte del giudice di merito a precedenti giurisprudenziali conformi non integra violazione del principio per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge, se la decisione è comunque fondata sull'applicazione delle norme vigenti.
  • In cassazione è inammissibile la censura che pretenda di far decorrere la prescrizione da un diverso momento quando la questione sia stata assorbita o non sia stata specificamente devoluta contro la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le direttive europee sulla formazione dei medici specialisti non impongono un importo predeterminato della remunerazione, ma richiedono che lo Stato assicuri una remunerazione adeguata secondo la propria discrezionalità legislativa.
  • La successiva disciplina del 1999 sul contratto di formazione specialistica non costituisce, di per sé, prova dell'inadeguatezza della disciplina precedente, potendo il legislatore introdurre un regime migliorativo con efficacia differita nel tempo.
  • Per i medici specializzandi iscritti ai corsi anteriori all'anno accademico 2006-2007 resta applicabile la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, ma non spettano l'indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale della borsa di studio quando la normativa successiva ne abbia escluso l'operatività.
  • L'attività del medico specializzando non è qualificabile come lavoro subordinato e il compenso previsto dalla legge non costituisce retribuzione in senso lavoristico; pertanto non opera l'art. 36 Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoMutuo
RamiProcesso civileLavoroBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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