Ordinanza n. 5877/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria concorsuale pubblicata il 25 giugno 2026, ritenuta contrastante con l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2056/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha proposto ricorso per l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 29 maggio 2026, n. 2056, resa nell'appello contro la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, n. 7885/2026, relativa a un concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale. L'ordinanza cautelare aveva sospeso gli effetti della sentenza di primo grado e aveva riconosciuto, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse dell'appellante a ottenere, nelle more della decisione di merito, la valutazione del titolo per il quale vantava una collocazione nella quota di riserva. Dopo la pubblicazione dell'ordinanza, l'amministrazione aveva comunicato la necessità di rifare la graduatoria, ma il 25 giugno 2026 aveva pubblicato una nuova graduatoria senza alcuna indicazione della riserva spettante al ricorrente. Il ricorrente ha quindi dedotto la violazione dell'ordinanza cautelare e la mancata esecuzione dell'obbligo di valutare il titolo di riserva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ritenendo inefficace, per violazione del giudicato cautelare ai sensi dell'articolo 114, comma 4, lettera c), c.p.a., la graduatoria pubblicata il 25 giugno 2026. Ha ordinato al Ministero della giustizia e alla Commissione interministeriale RIPAM di dare piena esecuzione all'ordinanza cautelare entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, procedendo alla valutazione del titolo per il quale il ricorrente vantava una collocazione nella quota di riserva. In caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma o un suo delegato, da attivarsi su istanza del ricorrente entro il successivo termine di trenta giorni. Il Collegio ha inoltre disposto la riunione del giudizio di ottemperanza con l'appello principale n. 3689/2026, rilevando che la domanda esecutiva non aveva autonomia funzionale rispetto a quest'ultimo. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre oneri.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza del giudice amministrativo.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
inefficace per violazione del giudicato cautelare
Consente al giudice dell'ottemperanza di considerare inefficace l'atto amministrativo adottato in violazione o elusione del comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale, anche cautelare.
art. 60 c.p.a.
sentenza ex articolo 60 c.p.a.
Individua la forma della sentenza di primo grado oggetto dell'appello nel quale era stata adottata l'ordinanza cautelare da eseguire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'ordinanza cautelare del giudice amministrativo, quando contiene un comando specifico rivolto all'amministrazione o impone la valutazione provvisoria di una posizione sostanziale, deve essere eseguita nelle more della definizione del giudizio di merito.
- È inefficace, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., la graduatoria o altro atto amministrativo adottato in violazione del comando contenuto in un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo.
- Quando il provvedimento cautelare impone la valutazione di un titolo di riserva ai fini concorsuali, l'amministrazione deve darne effettiva considerazione nella riedizione della graduatoria, senza poter omettere ogni riferimento al titolo sulla base della futura decisione di merito.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia dell'amministrazione, stabilendo un termine per l'esercizio del potere sostitutivo su istanza della parte interessata.
- Quando una domanda di esecuzione è proposta autonomamente, ma riguarda un provvedimento cautelare adottato nell'ambito di un appello ancora pendente e non presenta autonomia funzionale rispetto a quest'ultimo, il giudizio di ottemperanza può essere riunito al giudizio principale.
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