Cassazione Civile, Ordinanza n. 16112/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto in giudizio l’originario istituto di credito deducendo varie illegittimità di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, in particolare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici. Il tribunale aveva escluso la ripetizione dell’indebito ritenendo non provata l’esistenza di rimesse solutorie, pur dichiarando nulla la clausola anatocistica. La corte d’appello aveva poi riformato la decisione, affermando, sulla base di consulenza tecnica d’ufficio, che eliminando l’anatocismo il saldo era a credito del correntista per una certa somma alla data della citazione. La correntista ha proposto ricorso principale sostenendo che, essendo il conto ancora aperto, la domanda di restituzione dell’indebito dovesse comunque essere accolta e non solo quella di accertamento del saldo, invocando l’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 1842 c.c. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale lamentando violazione dell’obbligo di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, poiché la corte d’appello si era limitata a un generico rinvio alla c.t.u. senza spiegare quale elaborato peritale avesse seguito, nonostante in primo grado vi fossero state più consulenze con esiti diversi e senza che fosse intelligibile come si fosse giunti al saldo indicato in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società correntista, ritenendo non superato il consolidato principio secondo cui, nell’azione di ripetizione proposta dal cliente in tema di anatocismo su conto affidato, occorre distinguere tra versamenti ripristinatori della provvista e versamenti con funzione solutoria, essendo solo questi ultimi idonei a fondare la ripetizione. Ha invece accolto il ricorso incidentale della banca, ritenendo la sentenza d’appello carente di motivazione in quanto il mero richiamo alla c.t.u. non rendeva comprensibile la ratio decidendi, non essendo chiaro a quale elaborato peritale il giudice di merito avesse inteso aderire né come fosse stato determinato il saldo finale a credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La ripetizione dell’indebito presuppone un effettivo pagamento, cioè uno spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens; nel conto corrente affidato non basta la mera annotazione di interessi se i versamenti sono solo ripristinatori della provvista.
art. 1842 c.c.
Il riferimento al conto corrente con apertura di credito serve a inquadrare il rapporto affidato nel quale va verificata la natura dei versamenti ai fini della ripetizione.
art. 1852 c.c.
La domanda di ripetizione dell’indebito è distinta dalla domanda di immediato pagamento del saldo a credito del correntista.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso principale è stato ritenuto inammissibile anche perché non proponeva argomenti idonei a mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 132 c.p.c.
La sentenza di merito deve rendere intelligibile la ratio decidendi; un generico rinvio alla c.t.u. non è sufficiente se non consente di comprendere l’elaborato seguito e il percorso logico della decisione.
art. 398, comma 4, c.p.c.
La proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per il ricorso per cassazione né il relativo procedimento; occorre un apposito provvedimento di sospensione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nell’azione di ripetizione dell’indebito in materia di conto corrente bancario affidato, il giudice deve distinguere tra versamenti ripristinatori della provvista e versamenti aventi funzione solutoria: solo questi ultimi integrano un pagamento ripetibile.
- La sola esistenza di un conto ancora aperto non basta a fondare automaticamente la domanda di ripetizione; ciò che rileva è la prova di un effettivo spostamento patrimoniale in favore della banca.
- La domanda di ripetizione dell’indebito va distinta dalla domanda di accertamento o di pagamento del saldo del conto: l’una presuppone un pagamento indebito, l’altra mira alla quantificazione del rapporto di dare-avere.
- In presenza di più consulenze tecniche con esiti divergenti, la sentenza di merito deve spiegare in modo chiaro quale elaborato abbia accolto e perché; un richiamo apodittico alla c.t.u. non consente di ricostruire la ratio decidendi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare un orientamento consolidato senza offrire argomenti seri per il suo superamento.
- La proposizione della revocazione non sospende di per sé il termine per il ricorso per cassazione né il giudizio di legittimità, in mancanza di un espresso provvedimento di sospensione.
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