Sentenza del 30/05/2016 n. 3408 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Omesso pagamento contributo unificato - Legale rappresentante - Notificazione - Legittimità - Esenzione - Operatività - Limite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella di pagamento notificata al legale rappresentante è stata ritenuta legittima. L'esenzione dal contributo unificato riconosciuta all'associazione non esclude la responsabilità solidale del legale rappresentante per l'omesso pagamento, né impedisce la notificazione della cartella nei suoi confronti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della cartella di pagamento emessa per l'omesso versamento del contributo unificato relativo a un processo tributario. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'associazione di consumatori fosse esente dal contributo e che tale esenzione dovesse estendersi anche al suo legale rappresentante. La decisione ha invece ritenuto che l'esenzione operi esclusivamente in favore dell'associazione e non si estenda automaticamente al rappresentante, in applicazione del principio di solidarietà.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato nel processo tributario
L'eventuale esenzione dal contributo unificato opera esclusivamente a favore del soggetto cui la legge la riconosce, in questo caso l'associazione di consumatori, e non si estende automaticamente al legale rappresentante.
Principio di solidarietà nell'obbligazione tributaria
Il legale rappresentante può essere destinatario della richiesta di pagamento del contributo unificato omesso, in quanto l'obbligazione può essere fatta valere solidalmente nei confronti dei soggetti individuati dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali o processuali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
- L'esenzione riconosciuta a un ente o associazione non implica automaticamente l'esenzione dei suoi rappresentanti, amministratori o difensori.
- In presenza di un'obbligazione solidale, l'amministrazione può notificare l'atto anche a uno solo dei coobbligati, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.
- Per contestare una cartella relativa al contributo unificato occorre verificare separatamente la debenza del tributo, l'effettiva applicabilità dell'esenzione, la qualità del destinatario e la correttezza della notificazione.
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