Cassazione Penale, Sentenza n. 17875/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giosa era stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 590, comma 2, cod. pen., per avere, quale titolare di fatto dell'officina, omesso la custodia di due cani di grossa taglia che aggredirono Vito Bochicchio causando lesioni con prognosi di 72 giorni. In appello la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ma ha confermato le statuizioni civili di primo grado (risarcimento da liquidarsi separatamente). Giosa ha impugnato in Cassazione deducendo: 1) omissione di risposta della Corte d'appello ai motivi di gravame e illegittimo rinvio alla motivazione di primo grado; 2) errore nel ritenere la sua titolarità di fatto dell'officina e quindi la detenzione dei cani, sostenendo di essere solo responsabile tecnico senza poteri dell'amministratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente richiamato e motivato la ricostruzione probatoria di primo grado (dichiarazioni della parte civile, screenshot, foto delle lesioni e immagini dei cani liberi) e che il rinvio alla motivazione di primo grado fosse congruo e giustificato. Ha applicato i principi delle Sezioni Unite (Tettamanti e successiva giurisprudenza) sul dovere del giudice d'appello di valutare, anche dopo l'estinzione del reato per prescrizione, se sussistano i presupposti per un proscioglimento nel merito quando è presente la parte civile. Il motivo che contestava la titolarità di fatto è stato ritenuto mera reiterazione e impugnazione del convincimento di merito, non idonea in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile per le spese di Cassazione.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen., comma 2
Delitto contestato: lesioni personali colpose aggravate dalla detenzione di animali di grossa taglia e da omessa custodia; responsabilità basata sull'obbligo di custodia e adozione di cautele per prevenire aggressioni a terzi.
art. 530 cod. proc. pen., comma 2
Norma richiamata nella ricostruzione giurisprudenziale sul proscioglimento in appello: il giudice d'appello, anche se interviene l'estinzione del reato per prescrizione, deve valutare se sussistono i presupposti per l'assoluzione nel merito quando è presente la parte civile.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento per l'obbligo di versamento, da parte del ricorrente incolpevole della causa di inammissibilità, di una somma alla Cassa delle Ammende; nel caso concreto applicato per la determinazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 182 del 2021
Richiamata come criterio per le statuizioni civili dopo estinzione del reato; indica limiti e criteri per le decisioni civili del giudice penale quando il reato si estingue.
Sezioni Unite, sentenza n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Principio secondo cui, in appello, la dichiarazione di causa estintiva non esclude l'obbligo del giudice di valutare il compendio probatorio e l'eventuale proscioglimento nel merito, soprattutto in presenza della parte civile; tali precedenti sono stati applicati per giustificare l'esame compiuto dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Se in appello interviene l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice d'appello deve comunque valutare il compendio probatorio e verificare se sussistono i presupposti per l'assoluzione nel merito, soprattutto in presenza di una parte civile.
- Il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado è legittimo se la motivazione richiamata è congrua, nota o conoscibile dalle parti e se il giudice d'appello dimostra di averla effettivamente considerata e meditata.
- Le censure riguardanti la valutazione di fatto e la credibilità delle prove sono di regola inammissibili in sede di Cassazione: la rivalutazione della prova compete al giudice di merito.
- Contestazioni formali sulla titolarità o sulla qualificazione giuridica (es. titolarità di fatto vs. ruolo tecnico) devono essere affrontate mediante confronto concreto con le risultanze probatorie; mere affermazioni prive di nuovo materiale probatorio sono insufficienti.
- Il ricorso inammissibile può essere sanzionato con condanna alle spese e con l'onere, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versare una somma alla Cassa delle Ammende.
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