Cassazione Penale, Sentenza n. 25297/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del GIP del Tribunale di Forlì che aveva assolto Dellaneve dal reato di truffa (per non aver commesso il fatto) con riferimento a una domanda di emissione di decreto penale di condanna. Il ricorrente censura che il GIP ha ritenuto insussistente la prova sulla base della sola intestazione delle carte Postepay indicate dalla persona offesa, ha compiuto una valutazione di merito non consentita dall'art. 129 c.p.p., ha affermato apoditticamente l'irrilevanza di ulteriori indagini e non ha fornito adeguata motivazione sull'esclusione della responsabilità dell'imputato. Sostiene che, in caso di insufficienza probatoria rispetto alla richiesta di decreto penale, il GIP doveva restituire gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e non pronunciare sentenza di proscioglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio per cui il GIP investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna può pronunciare proscioglimento solo per le ipotesi tassativamente previste dall'art. 129 c.p.p. e non per mera insufficienza, contraddittorietà o mancanza della prova; in tali casi il giudice doveva restituire gli atti al Pubblico Ministero ex art. 459/3 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Forlì (Sezione GIP) per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
L'art. 129 elenca le sole ipotesi in cui il GIP può pronunciare sentenza di proscioglimento nell'ambito di una richiesta di decreto penale; la Corte interpreta che l'insufficienza della prova non rientra tra tali ipotesi e quindi non può giustificare una pronuncia di proscioglimento da parte del GIP.
art. 459 cod. proc. pen.
art. 459 c.p.p. (richieste di decreto penale di condanna)
In presenza di una richiesta di decreto penale di condanna e di elementi insufficiente per accoglierla, il giudice, ai sensi dell'art. 459/3, deve restituire gli atti al Pubblico Ministero per consentire ulteriori indagini, anziché pronunciare proscioglimento.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
La norma consente il proscioglimento nel giudizio dibattimentale per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, ma secondo la Corte non può essere invocata dal GIP nell'ambito della decisione su una richiesta di decreto penale, poiché non è richiamata dall'art. 129.
Cass. Sez. 3, Sent. n. 36240 del 26/11/2020 (Rv. 280186)
Cass. Sez. 3, n. 36240/2020
Giurisprudenza richiamata che consolida il principio secondo cui il GIP non può prosciogliere per mera insufficienza della prova nell'iter del decreto penale e, in tali casi, deve restituire gli atti al PM.
Massime di principio
- Quando il Pubblico Ministero chiede un decreto penale di condanna e il giudice per le indagini preliminari ritiene gli atti insufficienti, il giudice non deve pronunciare proscioglimento per insufficienza della prova, ma restituire gli atti al PM ai sensi dell'art. 459 c.p.p.
- Il GIP può emettere proscioglimento solo per le ipotesi espressamente previste dall'art. 129 c.p.p.; valutazioni di merito sulla responsabilità o sulla ricostruzione probatoria che si risolvono in una mera insufficienza della prova esulano dalla sua competenza in questa fase.
- Prima di pronunciare una sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto è necessario che emergano elementi di prova positivi e motivazione specifica che escludano la riferibilità dei fatti all'imputato; l'assenza di prove non equivale automaticamente a prova di innocenza.
- In presenza di contestazioni fondate sull'intestazione di strumenti di pagamento (es. carte Postepay), è opportuno che il PM compia indagini supplementari (accertamenti sui titolari reali, riscontri documentali e tracciature delle operazioni) prima di chiedere un decreto penale o prima che il giudice decida di prosciogliere.
- La parte che ritiene insufficiente l'istruttoria nella fase del decreto penale ha strumenti processuali (restituzione degli atti al PM) per ottenere integrazioni investigative; il giudice non deve supplire alle investigazioni con valutazioni di merito premature.
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