Sentenza n. 9948/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 12191/2023 pubblicata il 19/07/2023, resa a definizione del procedimento R.G. n. 14385/2022 dal Tar Lazio, Roma, passata in giudicato, con la quale veniva accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva accertato l’illegittimità del silenzio ministeriale e imposto di provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo estero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto autonomamente un ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a., deducendo che erano scaduti sia il termine assegnato al Ministero sia quello assegnato al commissario ad acta per provvedere in esecuzione della sentenza n. 12191/2023. Il giudice ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso perché la sentenza da eseguire era stata pronunciata in un giudizio avverso il silenzio e le questioni esecutive avrebbero dovuto essere introdotte nell’ambito dello stesso giudizio, mediante l’incidente di esecuzione previsto dall’art. 117, comma 4, c.p.a., anziché con un autonomo giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel rito avverso il silenzio disciplinato dall’art. 117 c.p.a., la fase esecutiva costituisca un momento interno dell’unitario giudizio sul silenzio. Lo stesso giudice della cognizione è competente a occuparsi dell’esecuzione della sentenza e dell’eventuale attività del commissario ad acta, senza necessità di instaurare un autonomo giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. La disciplina speciale dell’art. 117, comma 4, c.p.a. configura infatti un incidente di esecuzione da proporre nel procedimento principale, anche perché la persistente inerzia dell’amministrazione è l’unico presupposto necessario. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero non si è costituito.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il ricorso ordinario per ottemperanza non è il rito utilizzabile per ottenere l’esecuzione di una sentenza pronunciata su ricorso avverso il silenzio, quando il Codice prevede uno specifico incidente esecutivo interno al giudizio sul silenzio.
art. 117, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione consente di chiedere allo stesso giudice che ha deciso il ricorso avverso il silenzio di intervenire nella fase esecutiva, anche mediante la nomina o l’attivazione di un commissario ad acta; tale fase resta interna all’unitario giudizio sul silenzio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice ha utilizzato la disposizione per avvisare le parti della possibile rilevazione d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’esecuzione di una sentenza amministrativa resa in un giudizio avverso il silenzio deve essere richiesta, ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., nell’ambito dello stesso giudizio di cognizione e davanti al medesimo giudice, non mediante un autonomo ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a.
- Nel rito sul silenzio, la fase esecutiva è un incidente interno all’unitario giudizio e comprende anche le questioni relative all’attività o alla nomina del commissario ad acta.
- La persistente inerzia dell’amministrazione costituisce il presupposto sufficiente per attivare la fase esecutiva prevista dall’art. 117, comma 4, c.p.a.; non è necessario instaurare il distinto rito ordinario dell’ottemperanza.
Come è indicizzato
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