Cassazione Civile, Ordinanza n. 15204/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento con cui la società concessionaria della riscossione del Comune di Avellino aveva richiesto a una società autostradale il pagamento della TOSAP per più annualità, per un importo complessivo di 75.090,92 euro, in relazione all’occupazione dello spazio sovrastante suolo comunale mediante un cavalcavia autostradale. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello della concessionaria, ritenendo insussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi dell’imposta e applicabile l’esenzione di cui all’art. 49 d.lgs. 507/1993. La ricorrente ha impugnato la sentenza con sei motivi: omessa pronuncia sugli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993; nullità per motivazione apparente; violazione dell’art. 38 per avere negato il presupposto impositivo pur in presenza del cavalcavia e dell’occupazione di fatto da parte del concessionario; nullità per motivazione apparente quanto all’esenzione; violazione dell’art. 49 per erroneo riconoscimento dell’esenzione, sostenendo che la società autostradale è una società di capitali e svolge attività d’impresa lucrativa, non essendo ente pubblico né attività socio-culturale; ulteriore vizio motivazionale per avere la sentenza richiamato impropriamente Cass. SU n. 8628/2020, che riguardava solo la graduazione dei soggetti obbligati ma non escludeva la debenza del tributo. La Corte ha respinto i primi, il secondo, il quarto e il sesto motivo, ma ha accolto il terzo e il quinto, affermando che l’occupazione del soprassuolo comunale mediante viadotto autostradale integra il presupposto della TOSAP e che l’esenzione non spetta alla concessionaria, poiché non si tratta di occupazione direttamente ascrivibile allo Stato o agli enti esentati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente e compensando le spese dei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi a omessa pronuncia e motivazione apparente, perché la sentenza di merito aveva effettivamente esaminato la disciplina TOSAP e aveva reso comprensibili le ragioni della decisione. Ha invece accolto i motivi centrati sulla violazione degli artt. 38 e 49 d.lgs. 507/1993, chiarendo che la TOSAP colpisce anche l’occupazione del soprassuolo comunale mediante viadotto autostradale e che l’esenzione per lo Stato e gli altri enti non è applicabile alla società concessionaria, la quale realizza e gestisce l’opera in piena autonomia economica e funzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la regolazione delle spese di legittimità è solo parzialmente visibile nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione sul capo di domanda o di eccezione; non sussiste se la statuizione adottata comporta implicitamente il rigetto della pretesa.
art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se è meramente apparente, cioè obiettivamente inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il paradigma di censura per la dedotta violazione degli artt. 38, 39 e 49 del d.lgs. n. 507/1993.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro per denunciare nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
«Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura ...»; «Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico...»
Il presupposto oggettivo della TOSAP è l’occupazione, di qualsiasi natura, anche sopra il suolo, che comporti sottrazione effettiva della superficie all’uso pubblico; vi rientra anche il viadotto autostradale.
art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
«La tassa è dovuta ... dal titolare dell'atto di concessione ... o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo ...»
Il soggetto passivo è il titolare della concessione o, in mancanza, l’occupante di fatto; la soggettività passiva è legata all’occupazione e non alla sola titolarità formale dell’opera.
art. 49 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le esenzioni sono di stretta interpretazione e spettano solo quando l’occupazione sia direttamente ascrivibile al soggetto esente; non si applicano alla società concessionaria autostradale, che non è ente esente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale di intelligibilità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la nullità per motivazione apparente si raccorda al requisito del contenuto minimo della decisione.
art. 345 TFUE
I trattati lasciano impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
art. 106 TFUE
Non consente di trarre dall’assetto dei servizi o delle imprese pubbliche un diritto all’esenzione fiscale non previsto dalla disciplina interna.
art. 822 c.c.
Le strade e autostrade fanno parte del demanio pubblico solo se appartengono allo Stato; ciò non esclude la proprietà di altri enti sul suolo sovrastato dal viadotto.
L. 21 maggio 1955, n. 463
Richiamata dalla contribuente come normativa anteriore sulla realizzazione autostradale, ma ritenuta non decisiva rispetto al regime TOSAP introdotto successivamente.
L. 24 luglio 1961, n. 729
Le disposizioni sulla costruzione delle autostrade non comportano automaticamente il trasferimento allo Stato delle strade comunali o provinciali interessate.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia incompatibile con l’accoglimento della domanda o dell’eccezione non espressamente esaminata; in tal caso si configura un rigetto implicito.
- La motivazione è apparente soltanto se non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non è sufficiente lamentarne l’insufficienza o la non condivisibilità.
- Ai fini della TOSAP, il presupposto impositivo è integrato da qualsiasi occupazione di spazi o aree pubbliche, anche soprastanti il suolo, che sottragga in concreto il bene all’uso pubblico, indipendentemente dal titolo o dalla sua legittimità.
- Nel regime TOSAP, il soggetto passivo è individuato nel titolare della concessione o, in mancanza, nell’occupante di fatto; l’imposta colpisce la condotta occupativa e non la mera qualificazione pubblicistica dell’opera.
- Le esenzioni tributarie hanno natura eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente: non si applicano per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
- La proprietà pubblica dell’opera o la sua destinazione a servizio di pubblica utilità non escludono, di per sé, la tassabilità dell’occupazione del suolo pubblico da parte del concessionario che realizza e gestisce l’opera in autonomia economica e funzionale.
- Quando la questione è già definita e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
- I richiami al diritto dell’Unione non impongono rinvio pregiudiziale quando la disciplina interna e i principi europei non presentano margini di incertezza rilevanti sulla questione controversa.
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