Cassazione Civile, Ordinanza n. 28745/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione del rapporto tributario mediante rottamazione della cartella e pagamento del dovuto, ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate. Ha altresì escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF per l'anno 2003, con cui l'Ufficio aveva rideterminato in via sintetica il reddito imponibile. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento perché la contribuente non aveva fornito prova idonea della provenienza non reddituale delle somme necessarie a giustificare il possesso dei beni considerati. In cassazione la contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha poi depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, allegando documentazione attestante la definizione agevolata del carico mediante rottamazione della cartella e il pagamento di quanto dovuto. La Corte ha dato rilievo al fatto che la documentazione risultava prodotta e notificata all'Agenzia, la quale non ha formulato osservazioni.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016
richiamato come base della definizione agevolata invocata dalla ricorrente per la cessazione della materia del contendere
art. 372 c.p.c.
utilizzato per l'assegnazione del termine alla ricorrente per la notificazione alla controparte dell'elenco della documentazione prodotta con memoria
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 131-bis disp. att. c.p.c.
non espresso testualmente nel provvedimento, ma il testo fa riferimento al mancato raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito estintivo
L. n. 225/2016
conversione del decreto-legge richiamato per la rottamazione
Cass. n. 31732 del 07/12/2018
richiamata per escludere i presupposti del doppio contributo unificato in caso di estinzione del giudizio
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, risulti documentalmente la definizione agevolata della pretesa tributaria e il pagamento di quanto dovuto, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio.
- La dichiarazione di estinzione presuppone che la documentazione comprovante la definizione sopravvenuta sia portata a conoscenza della controparte, la quale deve essere posta in condizione di interloquire.
- In caso di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione del rapporto tributario non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- Se la pretesa tributaria è stata definita prima della decisione, la Corte non si pronuncia sul merito dei motivi di ricorso e prende atto dell'intervenuta cessazione dell'interesse alla decisione.
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