Sentenza n. 928/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal finanziamento regionale per il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio in una procedura a sportello per il sostegno di festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione culturale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale di approvazione degli esiti della procedura di finanziamento per progetti triennali nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché gli atti della Commissione e, con motivi aggiunti, i successivi verbali adottati in esecuzione dell'ordinanza cautelare. Il progetto era stato ritenuto ammissibile, ma non finanziabile per il punteggio di 65 punti, poi ridotto a 63 punti dopo la rettifica del punteggio relativo al criterio n. 2, denominato "Rilevanza regionale e nazionale". La ricorrente ha dedotto: l'illegittima composizione della Commissione per asserita carenza di specializzazione tecnica dei componenti; la violazione dell'avviso, perché il criterio n. 2 prevedeva esclusivamente i punteggi 0, 8 e 15, mentre era stato inizialmente attribuito il punteggio di 10 e poi ridotto a 8; l'illegittima introduzione di parametri qualitativi non previsti dalla lex specialis, quali il livello di strutturazione delle partnership, l'identità dei partner, il loro ambito operativo e il rilievo nazionale o internazionale; il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, la disparità di trattamento e lo sviamento di potere. Con i motivi aggiunti ha contestato anche il verbale n. 8 del 4 giugno 2026, sostenendo che la rivalutazione disposta dal TAR non avesse realmente dato esecuzione all'ordinanza cautelare e avesse reiterato i precedenti vizi.
La decisione
Il TAR ha respinto il motivo relativo alla composizione della Commissione, ritenendolo congetturale e privo di principio di prova: i componenti erano un dirigente e due funzionari con esperienza pluriennale in materia di cultura e spettacolo e l'avviso non richiedeva ulteriori requisiti di specializzazione. Ha invece accolto gli altri motivi. Il criterio n. 2 dell'avviso prevedeva tre fasce rigidamente determinate: 0 punti in assenza di collaborazioni per ciascuna annualità, 8 punti in presenza di una collaborazione per ciascuna annualità e 15 punti in presenza di più di una collaborazione per ciascuna annualità. La Commissione disponeva di discrezionalità tecnica soltanto nell'individuare e qualificare le collaborazioni rilevanti, ma non poteva sostituire al criterio numerico previsto dall'avviso un parametro qualitativo ulteriore, fondato sulla strutturazione delle partnership, sulla descrizione degli apporti operativi o sul rilievo dei partner. Il verbale n. 8 aveva inoltre travisato il contenuto del progetto, che indicava nominativamente numerosi partner per tutte le annualità, ed era contraddittorio quanto alla qualificazione della precedente attribuzione di 10 punti come mero errore materiale: la diversa correzione di analoghi punteggi, in alcuni casi a 8 e in altri a 15, dimostrava che erano state compiute nuove valutazioni. Il giudice ha applicato il principio del one shot temperato anche al riesercizio del potere seguito a un remand cautelare, ritenendo consumato il potere amministrativo dopo le ripetute occasioni di valutazione. Poiché il progetto indicava più di una collaborazione per ciascuna delle tre annualità, il TAR ha ritenuto direttamente accertabile l'attribuzione di 15 punti, senza sostituire una valutazione tecnica della Commissione, ma applicando un criterio aritmetico e vincolato. Il punteggio complessivo è stato quindi rideterminato in 70 punti, pari alla soglia minima per l'accesso al finanziamento. Sono stati annullati, nei limiti indicati, la determinazione dirigenziale n. 2 del 13 gennaio 2026 e i verbali n. 6 e n. 8; la Regione è stata ordinata ad adottare entro trenta giorni i provvedimenti conseguenti e ad ammettere il progetto al finanziamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio quando la causa è matura, l'istruttoria è completa e le parti sono state sentite.
art. 60 cod. proc. amm.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata dopo l'avviso alle parti e la loro discussione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis predetermina il punteggio mediante soglie numeriche oggettive e verificabili, la determinazione della fascia di punteggio costituisce attività vincolata e non discrezionalità tecnica; il giudice può verificarne direttamente la corretta applicazione senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
- La Commissione non può integrare una griglia di valutazione numerica con requisiti qualitativi ulteriori non previsti dalla lex specialis, né subordinare il punteggio massimo a condizioni relative alla strutturazione, alla descrizione degli apporti operativi o al rilievo dei partner che non siano state previamente rese conoscibili ai partecipanti.
- Quando la lex specialis rimette alla Commissione la qualificazione di una nozione elastica, come quella di collaborazione, residua una discrezionalità tecnica limitata all'individuazione delle collaborazioni rilevanti; una volta individuate, l'attribuzione della fascia deve rispettare la regola numerica stabilita dall'avviso.
- Il principio del one shot temperato, volto a impedire la reiterazione indefinita di valutazioni sfavorevoli, può applicarsi anche quando l'amministrazione riesercita il potere in esecuzione di un remand cautelare, e non soltanto dopo un giudicato di annullamento.
- Il travisamento del contenuto della proposta progettuale, direttamente verificabile dal testo degli atti, integra un vizio di legittimità sindacabile dal giudice amministrativo, soprattutto quando l'amministrazione non abbia motivato l'esclusione dal computo degli elementi indicati nella proposta.
- Quando l'applicazione della griglia prevista dall'avviso conduce necessariamente a un punteggio determinato e non residua alcuna valutazione discrezionale da rinnovare, il giudice può accertare direttamente il punteggio spettante e ordinare all'amministrazione gli adempimenti conseguenti.
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