Cassazione Penale, Sentenza n. 4850/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Genova del 24/01/2023, censurando: 1) l'esclusione dell'aggravante del "metodo mafioso" prevista dall'art. 416‑bis, comma 1, c.p., sostenendo che risultanze probatorie (dichiarazioni di Joachim Romero e l'interrogatorio del Pellegrino) e le modalità esecutive del delitto dimostravano il ricorso al metodo mafioso e la sottomissione della vittima; 2) la concessione delle circostanze attenuanti generiche in capo all'imputato, lamentando motivazione insufficiente e omissione della valutazione di elementi post‑delictum (spostamento dell'auto della vittima in Francia e tentativo di dar fuoco al furgone).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e mirassero a una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato la carenza di autosufficienza del ricorso per non aver allegato o trascritto integralmente gli atti ritenuti travisati (interrogatorio del 23/12/2021 e dichiarazioni di Romero del 20/07/2021). Quanto alle questioni sostanziali, la Corte ha confermato che la Corte d'Assise d'Appello ha adeguatamente motivato sia l'esclusione dell'aggravante 416‑bis sia il riconoscimento, non pieno, delle attenuanti generiche; non è stato ravvisato vizio di illogicità manifesta o travisamento della prova rilevante ai fini di cassazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e non si procede a condanna dell'imputato alle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante del "metodo mafioso" richiede una prova piena e non può essere desunta in via meramente indiziaria senza che gli elementi dimostrativi superino il vaglio del 'al di là di ogni ragionevole dubbio'; la Corte territoriale ha ritenuto non provata tale aggravante nel caso concreto
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La censura di mancanza/contraddittorietà/illogicità della motivazione deve essere specifica e connessa a un vizio formale o logico concreto; la Corte di legittimità non accetta motivi generici volti a riconsiderare il merito dei fatti
art. 133 cod. pen.
Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice può fare riferimento anche a uno solo degli elementi indicati dall'art. 133; è sufficiente una motivazione specifica che indichi l'elemento ritenuto prevalente (es. giovane età, incensuratezza, ravvedimento e costituzione spontanea)
art. 192 cod. proc. pen.
Le regole di valutazione della prova e della logica argomentativa devono essere rispettate; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello non fosse affetta da illogicità manifesta o violazione delle regole probatorie
principio di autosufficienza del ricorso (art. 165‑bis disp. att. c.p.p. e giurisprudenza consolidata)
Il ricorrente deve allegare o trascrivere gli atti che si assume travisati; la mancata produzione degli atti rende il ricorso inammissibile per carenza di autosufficienza
Massime di principio
- Le aggravanti ex art. 416‑bis richiedono prova stringente e non possono essere affermate sulla sola base di somiglianze nelle modalità esecutive: occorrono elementi che colleghino il fatto alla struttura o al metodo mafioso e la consapevolezza o l'uso della qualità mafiosa da parte dell'autore
- In Cassazione non è consentita una semplice riconsiderazione dei fatti; il ricorso deve individuare vizi specifici di motivazione, illogicità manifesta o travisamento della prova e non limitarsi a prospettare un'interpretazione alternativa degli elementi probatori
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si lamenta il travisamento di atti o dichiarazioni è necessario allegare o trascrivere integralmente quegli atti, altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice del merito può valorizzare anche un solo elemento ritenuto decisivo (es. incensuratezza, ravvedimento, costituzione spontanea), purché la motivazione espliciti tale scelta e risulti congrua
- La valutazione del "metodo" o della tipicità di certe modalità esecutive va compiuta nel complesso del materiale probatorio: modalità dure o cruenti non sono automaticamente indice di metodo mafioso senza un quadro di elementi che lo colleghino alla criminalità organizzata
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