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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31463/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente)

La controversia

Un ente paritetico interprofessionale aveva finanziato un progetto formativo e, a garanzia della corretta realizzazione e rendicontazione dell'intervento, era stata stipulata una polizza fideiussoria/autonoma di garanzia con una compagnia assicuratrice fino a un importo determinato. A seguito dell'inadempimento del soggetto garantito, il beneficiario aveva ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo garantito. La compagnia aveva proposto opposizione sostenendo che la richiesta di pagamento fosse tardiva perché la polizza, emessa il 5 maggio 2008, aveva durata massima di quattro anni e quindi sarebbe scaduta il 5 maggio 2012, mentre l'escussione era avvenuta con raccomandata del 7 maggio 2012, spedita l'11 maggio e ricevuta il 14 maggio. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto invece che la clausola fissasse solo il termine di efficacia della garanzia, non un termine decadenziale per l'escussione. Con l'unico motivo di ricorso la compagnia ha denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., insistendo nell'interpretazione della clausola contrattuale nel senso che, decorso il termine di 48 mesi, il garante fosse definitivamente liberato, e sostenendo che la decadenza poteva risultare anche implicitamente dalla funzione del termine. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché mirava a sostituire la propria lettura del contratto a quella dei giudici di merito, senza dedurre una vera violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'impostazione dei giudici di merito secondo cui, nei contratti di garanzia autonoma/fideiussoria, va distinto il termine di scadenza della garanzia dal termine decadenziale per l'escussione; quest'ultimo ricorre solo se espressamente previsto o comunque desumibile in modo chiaro e univoco dal contratto. Nel caso concreto la clausola non stabiliva una decadenza per l'escussione ma solo la durata della garanzia. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può tradursi nella mera richiesta di una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica.

  • art. 2965 c.c.

    Un termine che coincida con la scadenza dell'obbligazione non può essere considerato decadenziale, poiché renderebbe eccessivamente difficile l'esercizio del diritto; in tal caso può configurarsi nullità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello già versato per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto autonomo di garanzia va distinto il termine di scadenza della garanzia dal termine decadenziale per l'escussione del garante; la decadenza sussiste solo se espressamente prevista o desumibile in modo chiaro e univoco dalla clausola.
  • La clausola contrattuale che fissa la durata della garanzia non equivale, di per sé, a un termine decadenziale per l'esercizio del diritto di escussione.
  • Il termine decadenziale non può essere interpretato in modo da rendere eccessivamente difficile o impossibile l'esercizio del diritto del beneficiario; se coincide con la scadenza dell'obbligazione, può essere nullo ai sensi dell'art. 2965 c.c.
  • In cassazione la denuncia di violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o nella sostituzione di un'interpretazione alternativa a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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