Sentenza del 28/01/2020 n. 1853 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato, in gran parte, l'accertamento dell'Ufficio relativo a Irpeg e Irap 2003. L'Ufficio aveva ricostruito un ammontare pari a Euro 1.229.790,15 come "ristorno ai soci" e aveva imputato pro quota ricavi e costi tra gestione soci e gestione terzi in mancanza di contabilità analitica separata. La Cooperativa contestava la metodologia di ripartizione (criterio proporzionale), l'omessa verifica puntuale della destinazione dei premi e contributi pubblicitari, l'errata imputazione dei costi del personale e l'errata qualificazione di alcune somme (sostenendo che fossero rimborsi di prestiti e non ristorni). Inoltre deduceva vizi di motivazione e vizi processuali relativi all'esame delle questioni in sede di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 601/1973, sono deducibili come ristorni solo le somme riconducibili alla restituzione di parte del prezzo dei beni o servizi effettivamente acquistati dai soci; la cooperativa non ha fornito prova convincente della quota dell'avanzo imputabile a rapporti con i soci rispetto ai terzi. La Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione operata dall'Ufficio con criteri proporzionali, resa necessaria dalla mancanza di contabilità separata, e ha respinto le doglianze sulla motivazione e sulla mancata trattazione di specifici punti, rilevando che la CTR non ha omesso di decidere sui punti rilevanti e che la cooperativa non ha indicato né documentato un criterio alternativo di ripartizione. Spese di giudizio a carico della ricorrente; liquidate in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Sentenza depositata il 28/01/2020 (decisa 10/10/2019).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 12
I ristorni deducibili sono solo le somme ripartite tra i soci come restituzione di parte del prezzo dei beni o servizi acquistati dai soci; non sono deducibili le quote di avanzo riferibili ai rapporti con i terzi. Occorre dimostrare il nesso diretto tra ristorno e acquisti effettuati dai soci.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
La CTR ha osservato che il richiamo alle stesse argomentazioni già svolte in primo grado non equivale a statuire l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 53; il rilievo è stato usato per motivare la conferma della decisione di merito, non per censurare la forma dell'appello.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Il vizio lamentato relativo alla mancata pronuncia su questione ritenuta principale è stato ritenuto infondato: la CTR ha esaminato le questioni rilevanti e la ricorrente non ha provato l'esistenza di elementi nuovi o la concreta rilevanza delle questioni prospettate.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
I motivi di cassazione fondati su vizio di motivazione, omessa o insufficiente analisi e violazione di norma processuale sono stati esaminati e ritenuti inammissibili o infondati perché la CTR ha adeguatamente risposto e la ricorrente non ha allegato né provato elementi nuovi tali da infirmare il giudizio di merito.
Cassazione, sentenza n. 10641/2015 (giurisprudenza richiamata)
Conferma che i ristorni sono strumenti tecnici per attribuire il vantaggio mutualistico e consistono in rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per beni o servizi; devono essere distinti dagli utili e richiedono il collegamento diretto con acquisti effettuati dai soci.
Massime di principio
- Perché un "ristorno" sia fiscalmente deducibile deve essere dimostrato il nesso diretto con acquisti effettuati dai soci: è fondamentale la documentazione che colleghi singole poste di ricavo/avanzo ai rapporti con i soci.
- In assenza di contabilità analitica separata per le diverse gestioni (soci vs terzi), l'Amministrazione può legittimamente procedere a una ricostruzione proporzionale del conto economico; l'onere di provare un criterio alternativo e la relativa entità grava sul contribuente.
- Le contestazioni sulla metodologia di imputazione (premi, contributi pubblicitari, costi del personale) richiedono al contribuente di indicare e documentare specifici criteri di ripartizione (es. time-sheet, contratti, liste acquisti soci) altrimenti la ricostruzione proporzionale resta fondata.
- Le doglianze processuali relative a vizi di motivazione o omissioni devono dimostrare che la mancata o insufficiente risposta ha inciso sulla decisione: il richiamo a passaggi formali della sentenza non basta se la decisione di merito è sostenuta da elementi probatori non superati.
- Per prevenire ricostruzioni sfavorevoli, le cooperative dovrebbero tenere contabilità separate o allegare documentazione analitica che renda possibile l'imputazione puntuale di ricavi e costi alle gestioni soci e terzi.
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