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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05287/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti, in quanto diretti a contestare la valutazione del fatto compiuta dal tribunale di sorveglianza senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Con ordinanza del 2 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la semilibertà nei confronti di un soggetto sottoposto a esecuzione penale, richiamando un episodio del 28 maggio 2024 risultante da annotazione di polizia. Il soggetto ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostanzialmente sostenendo che la decisione fosse viziata nella valutazione del fatto posto a base della revoca. La Corte rileva però che le censure miravano a ottenere una nuova e diversa lettura del fatto, a fronte di una motivazione ritenuta congrua e resa dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile per motivi non consentiti il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto già apprezzato dal giudice di merito.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua e non illogica, non è consentito in sede di legittimità sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze fattuali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta di regola la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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