Ordinanza n. 57/2026 - Bari, Sezione 2
per l’accertamento e la condanna al risarcimento del danno per l'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 bis l.n. 241/1990 per il ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/03 riguardante un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Lesina (FG).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico
Esito
La controversia
La società ha proposto domanda di accertamento e di condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa e, in subordine o comunque, dal ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione unica previsto per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Lesina. Il testo dell'ordinanza non espone gli ulteriori motivi specifici dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. In vista della fissazione dell'udienza di trattazione, ha ritenuto necessario acquisire preventivamente una dichiarazione della parte ricorrente circa il permanere dell'interesse alla decisione e documentati chiarimenti, nonché ogni altro elemento utile, da parte dell'amministrazione regionale, sugli aspetti di rispettiva competenza. Le parti sono state invitate ad adempiere all'incombente istruttorio entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il giudice ha richiamato l'art. 64, comma 4, c.p.a., riservandosi di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 2-bis l. 241/1990
È indicato quale base normativa della domanda risarcitoria connessa al ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, senza che l'ordinanza ne esamini nel merito i presupposti.
art. 12 d.lgs. 387/2003
È richiamato quale fondamento del procedimento di autorizzazione unica relativo alla realizzazione dell'impianto eolico, senza una valutazione sostanziale del procedimento nel provvedimento interlocutorio.
art. 64, comma 4, c.p.a.
il giudice … può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
Consente al giudice di attribuire rilievo probatorio al comportamento processuale delle parti, anche in relazione all'adempimento degli incombenti istruttori ordinati.
Massime di principio
- Prima di fissare l'udienza di merito, il giudice amministrativo può acquisire una dichiarazione della parte ricorrente sul permanere dell'interesse alla decisione quando tale verifica sia funzionale alla trattazione della controversia.
- Il giudice amministrativo può ordinare alle parti, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, di fornire chiarimenti documentati e ogni altro elemento utile alla decisione, disponendo un incombente istruttorio preliminare alla fissazione dell'udienza di merito.
- Il comportamento delle parti nell'adempimento o nell'omesso adempimento degli incombenti istruttori può essere valutato dal giudice amministrativo quale argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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