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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24028/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento di due rate di spese condominiali ordinarie dell'esercizio 2017, approvate in assemblea. La società intimata ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'intervenuta transazione con il condominio in un diverso verbale di udienza, che avrebbe fatto venir meno il presupposto del decreto e l'accordo sulla competenza territoriale. La Corte d'appello ha rigettato l'appello del condominio ritenendo che la transazione avesse travolto il patto derogativo di competenza e che il decreto non potesse reggersi. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini e asserita carenza di legittimazione passiva dell'amministratore; illegittimo rilievo alla transazione sopravvenuta e sua spendibilità nel giudizio di opposizione; insussistenza di un preteso giudicato esterno riflesso; errata qualificazione dell'accordo come transazione e mancata considerazione dei criteri ermeneutici; erronea affermazione della nullità della clausola di deroga territoriale; eccessività delle spese liquidate e asserita necessità di compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i condomini perché l'accordo transattivo poteva essere invocato dalla controparte nel giudizio tra le parti del processo e perché l'eccezione di incompetenza riguardava il rapporto processuale dedotto in causa. Ha ritenuto legittimo considerare la transazione anche se sopravvenuta alla proposizione della domanda, trattandosi di accordo relativo proprio ai giudizi in corso; ha escluso che la questione dovesse essere trattata solo in sede esecutiva. Ha negato l'efficacia riflessa del giudicato esterno per difetto di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza giuridica tra la posizione della società e quella dell'altro condomino. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla qualificazione dell'accordo come transazione per difetto di specifica critica ai criteri ermeneutici seguiti dal giudice di merito. Ha considerato la questione sulla nullità della clausola di competenza come obiter dictum non decisivo. Ha infine giudicato infondata la doglianza sulle spese, reputando corretta la soccombenza della ricorrente che aveva contestato in modo sistematico l'accordo poi invocato dalla controparte. La società resistente è risultata vittoriosa, con condanna del condominio alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di competenza territoriale, ma la decisione ruota sulla transazione sopravvenuta che ha inciso sul patto derogativo

  • art. 28 c.p.c.

    la clausola di deroga territoriale è stata ritenuta superata/revocata dalla successiva transazione; le ulteriori considerazioni sulla sua nullità sono state qualificate come obiter

  • art. 101 c.p.c.

    non vi è stata violazione del contraddittorio o decisione a sorpresa, perché la transazione era tema noto e discusso tra le parti

  • art. 102 c.p.c.

    esclusa la necessità di litisconsorzio con tutti i condomini nel giudizio in cui l'accordo era fatto valere tra le parti presenti

  • art. 112 c.p.c.

    la decisione di merito è stata ricondotta entro il thema decidendum, senza ultrapetizione

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non ravvisato un difetto di legittimazione passiva dell'amministratore tale da imporre diversa soluzione

  • art. 99 c.p.c.

    la corte ha considerato ammissibile la deduzione della transazione nel giudizio di opposizione relativo ai medesimi rapporti

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 163-bis c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 645 c.p.c.

    l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata la sede nella quale è stato correttamente fatto valere l'accordo transattivo sopravvenuto

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo processuale senza che la Corte ravvisasse alcuna lesione del giusto processo

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato

  • art. 1117 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel novero delle norme invocate sulla posizione dei condomini, senza incidenza decisiva

  • art. 1118 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel novero delle norme invocate sulla posizione dei condomini, senza incidenza decisiva

  • art. 1135 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel novero delle norme invocate sulla posizione dei condomini, senza incidenza decisiva

  • art. 1136 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel novero delle norme invocate sulla posizione dei condomini, senza incidenza decisiva

  • art. 1137 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel novero delle norme invocate sulla posizione dei condomini, senza incidenza decisiva

  • art. 1138 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel novero delle norme invocate sulla posizione dei condomini, senza incidenza decisiva

  • art. 1967 c.c.

    richiamato nel contesto della transazione, considerata esistente e produttiva di effetti nel giudizio

  • art. 1965 c.c.

    richiamato nel contesto della transazione; la Corte ha riconosciuto all'accordo natura transattiva

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla forza probatoria del verbale sottoscritto dal giudice

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pubblica fede del verbale d'udienza sottoscritto dal giudice

  • art. 2701 c.c. e ss.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale del verbale; non accolto come motivo di censura

  • art. 1362 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare l'interpretazione dell'accordo; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla regolazione delle spese, confermate in applicazione della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato sulla compensazione delle spese, non ritenuta dovuta nel caso concreto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Un accordo transattivo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio può essere valorizzato dal giudice di merito anche se sopravvenuto alla proposizione della domanda, quando riguardi espressamente la lite pendente o i procedimenti ad essa collegati.
  • La deduzione della transazione nel giudizio in corso non impone, di per sé, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti estranei al processo, se l'accertamento richiesto resta limitato al rapporto processuale tra le parti presenti.
  • L'efficacia riflessa del giudicato opera solo in presenza di una vera relazione di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico tra la situazione decisa e quella del terzo; non basta una mera analogia fattuale o la coincidenza dell'oggetto economico.
  • In sede di legittimità, la censura contro l'interpretazione di un accordo è inammissibile se non individua in modo specifico i criteri ermeneutici asseritamente violati e si limita a proporre una lettura alternativa del testo.
  • Le affermazioni del giudice di merito che non costituiscono la ratio decidendi non sono autonomamente censurabili in cassazione.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza quando la parte ricorrente abbia insistito nel negare esistenza, validità ed efficacia dell'accordo poi correttamente applicato dal giudice

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneSpese condominialiParti comuni
RamiProcesso civileContrattiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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