Cassazione Penale, Sentenza n. 20862/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con riferimento ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (illeciti in materia di stupefacenti) e 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso). L'istanza era fondata su esigenze di assistenza dei figli minori (Diletta, 9 anni; Mattia, 5 anni): la moglie lavora dalle ore 18 alle ore 23 dal martedì alla domenica e non ci sarebbero strutture o familiari disponibili per accudire i bambini. È stato prodotto un contratto di lavoro a termine della moglie (scadenza 31/12/2024). Il ricorrente denunciava anche violazione dell'art. 275, comma 4, c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse stata dimostrata l'assenza di altre forme di supporto e ha valorizzato la circostanza che la situazione invocata per giustificare la sostituzione (il rapporto di lavoro della moglie) si era estinta il 31/12/2024: non risultava un interesse concreto e attuale al provvedimento. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). È stato inoltre disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (art. 73)
Richiamato in relazione ai reati per cui Lo Nigro è detenuto (illeciti in materia di stupefacenti). La norma qualifica il fatto-reato ma qui è riportata solo come riferimento alla tipologia di reato per la quale è applicata la misura cautelare.
Codice penale (art. 416-bis)
Individua l'associazione di tipo mafioso; citata perché costituisce uno dei delitti contestati a Lo Nigro e rileva ai fini della gravità del fatto e del regime cautelare.
Codice di procedura penale (art. 275, comma 4)
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione motivazionale nella valutazione della richiesta di sostituzione della misura. La Corte ha ritenuto che la valutazione fosse corretta alla luce della situazione fattuale (estinzione del contratto della moglie) e della mancata prova dell'assenza di alternative.
Codice di procedura penale (art. 616)
Applicato dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria e la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.
Disp. att. c.p.p. (art. 94, comma 1-ter)
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (formalità amministrative conseguenti alla pronuncia).
Massime di principio
- Il giudice valuta la richiesta di sostituzione della misura cautelare sulla base della situazione concreta e attuale: è necessario provare che la difficoltà evidenziata sia persistente al momento della decisione.
- Un contratto di lavoro a termine della parte che dovrebbe assistere i minori può non essere sufficiente se è già scaduto o se non prova l'esistenza di un bisogno attuale e durevole; la prova dell'attualità e della durata della situazione è determinante.
- Il richiedente ha l'onere di dimostrare l'assenza di alternative (strutture di supporto, altri familiari disponibili). Dichiarazioni generiche o documenti che attestano una situazione cessata non bastano.
- In caso di ricorso inammissibile per assenza di interesse concreto il giudice può condannare alle spese processuali e a una sanzione (art. 616 c.p.p.); dunque valutare attentamente l'attualità del motivo prima di impugnare.
- Se la situazione muta dopo la scadenza dei termini (es. nuovo impiego della moglie o perdurante impossibilità di assistenza), è possibile presentare una nuova istanza documentando il cambiamento delle condizioni e l'urgenza concreta.
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