Sentenza n. 634/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104/2022 del 16.12.2022, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale in data 30.12.2023, con la quale Roma Capitale ha adottato il “Regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale”, nonché ogni ulteriore atto presupposto e connesso ove lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’Assemblea Capitolina che ha adottato il Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il regolamento comunale deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione di legge, contraddittorietà, difetto di istruttoria, irragionevolezza e sviamento. Ha contestato l’abrogazione delle precedenti deliberazioni capitoline e la limitazione della possibilità di concedere beni demaniali e del patrimonio indisponibile ai soggetti che perseguano finalità di interesse pubblico coerenti con quelle di Roma Capitale. Ha denunciato una disparità di trattamento nei confronti degli operatori commerciali e l’arbitrarietà dei criteri previsti dall’art. 23 del regolamento, secondo cui le attività commerciali possono accedere alle concessioni soltanto quando risultino funzionali a un interesse generale in ragione del contesto territoriale o quando, per le caratteristiche del bene, non sia possibile trasferirlo al patrimonio disponibile. La ricorrente ha inoltre invocato un legittimo affidamento derivante dalla risalente permanenza sull’area, originariamente collegata alla ristrutturazione viaria e alla realizzazione di uno svincolo. Roma Capitale ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, rilevando che la concessione era da tempo scaduta e non era automaticamente rinnovabile.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio della trattazione, non ravvisando i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e interesse. Il titolo concessorio rilasciato per un insediamento temporaneo aveva durata quinquennale ed era scaduto; la mancata adozione di un espresso rinnovo non poteva essere superata invocando una proroga per facta concludentia. La tollerata occupazione del bene pubblico e anche l’eventuale pagamento di somme corrispondenti al canone originario non dimostrano il rinnovo della concessione né attribuiscono una posizione qualificata, poiché tali somme valgono soltanto a compensare l’occupazione sine titulo. Venuta meno la concessione, la pretesa della società a un determinato assetto regolamentare dei criteri di affidamento dei beni pubblici non era giuridicamente qualificata né differenziata rispetto a quella della generalità dei consociati. Il TAR ha inoltre rilevato che le disposizioni regolamentari contestate non erano immediatamente lesive: l’art. 23 non escludeva in assoluto le attività commerciali e la lesione concreta sarebbe potuta derivare soltanto dagli atti applicativi futuri, destinati ad attualizzare i requisiti previsti dal regolamento. L’interesse all’annullamento di una disciplina generale e astratta resta indifferenziato e seriale finché il regolamento non venga applicato al singolo; anche l’eventuale futura incidenza sulla sfera giuridica non è sufficiente, perché l’interesse a ricorrere deve essere attuale. Il principio vale anche quando le disposizioni regolamentari attribuiscano poteri vincolati o di discrezionalità tecnica. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La richiesta di rinvio della trattazione è stata respinta perché il giudice non ha ravvisato i presupposti previsti dalla disposizione.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure di disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ma le censure non sono state esaminate nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 23 del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale
La disposizione non esclude in assoluto le attività commerciali e stabilisce criteri la cui concreta lesività dipende dagli atti applicativi futuri.
artt. 11, 23 e seguenti del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale
Le disposizioni regolamentari fissano criteri generali e astratti che diventano concretamente lesivi soltanto mediante i successivi atti applicativi.
Massime di principio
- Il titolare di una concessione di suolo o di altro bene pubblico scaduta non può presumere il rinnovo del rapporto dalla mera tolleranza dell’occupazione, dal pagamento del canone o da comportamenti concludenti dell’amministrazione; il rinnovo richiede un espresso atto, non potendo desumersi implicitamente la volontà dell’amministrazione di vincolarsi.
- L’ex concessionario privo di un titolo vigente non ha, rispetto alla disciplina generale dei criteri di affidamento dei beni pubblici, una posizione giuridicamente qualificata e differenziata, e non può impugnare il regolamento in base al solo interesse a ottenere un determinato assetto regolamentare.
- Le disposizioni di un regolamento comunale generale e astratto non sono immediatamente lesive quando la loro concreta incidenza dipenda dall’adozione di successivi atti applicativi; l’interesse all’impugnazione diventa attuale e differenziato soltanto con l’applicazione della disciplina al singolo destinatario.
- La futura e meramente eventuale possibilità che un regolamento incida sulla sfera giuridica di un soggetto non integra un interesse concreto e attuale a ricorrere, anche quando la disciplina regolamentare preveda poteri vincolati o caratterizzati da discrezionalità tecnica.
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