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Sentenza

Sentenza n. 15283/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento della Direttrice Centrale dell'Agenzia delle Entrate Divisione Risorse – Direzione Centrale Risorse Umane, prot. n. 459864/2024 del 30/12/2024 pubblicato il 30/12/2024 recante approvazione della graduatoria relativa alla procedura per il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario gestionale, avviata con atto n. 372799 del 01.10.2024, rettificato con atto n. 401647 del 31.10.2024, e dei relativi allegati A e B al provvedimento prot. n. 459864/2024, nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio finale di 59 ed il posto n. 463, in luogo del punteggio di 74 con collocazione alla posizione n.52; - dei verbali, di estremi sconosciuti, della Commissione di concorso, nominata ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso e, in particolare, del verbale relativo alla riunione in cui sono stati attribuiti i punteggi alla ricorrente; - del provvedimento recante l'individuazione dei criteri di valutazione; - del verbale della Commissione di concorso avente ad oggetto l’attribuzione del punteggio di valorizzazione delle competenze acquisite dalla ricorrente in ambito lavorativo con la relativa attribuzione del coefficiente FRD per l'attività lavorativa svolta ed il relativo calcolo della media ponderata prevista dall'art. 4.9 del bando; - del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Divisione Risorse – Direzione Centrale Risorse Umane, prot. n. 98426/2025, pubblicato il 10.04.2025 recante l'ampliamento del numero dei posti previsti dall’atto di avvio della procedura; - del provvedimento della Direttrice Centrale dell'Agenzia delle Entrate Divisione Risorse – Direzione Centrale Risorse Umane, prot. n. 172524/2025, pubblicato il 10.04.2025, recante rettifica della graduatoria unica nazionale di merito, riportata nell’allegato A nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio finale di 59 ed il posto n. 456, in luogo del punteggio di 74 ed almeno il relativo posto 78 nella graduatoria dei vincitori; - del provvedimento suddetto nella parte in cui stabilisce che “in base alla suddetta graduatoria di merito e in conformità a quanto previsto al punto 6.2 dall’atto di avvio della procedura, i dipendenti indicati nell’allegato B, parte integrante del presente atto, sono dichiarati vincitori” e, quindi, del relativo allegato B) al provvedimento prot. n. 172524/2025; - dei verbali, di estremi sconosciuti, della Commissione di concorso e, in particolare, del verbale relativo alla riunione in cui sono stati attribuiti i punteggi rettificati sulla cui base è stata disposta la rettifica delle graduatorie di cui agli Allegati A) e B) al provvedimento prot. 172524/2025; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi l'art.4 commi 4.7, 4.8 e 4.9 del bando, nonché per la consequenziale rideterminazione del punteggio in favore della ricorrente nella graduatoria finale di merito;

Giustizia amministrativa202509939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale della procedura di passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari, approvata il 30 dicembre 2024 e rettificata il 10 aprile 2025, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente 59 punti, collocandola prima al posto 463 e poi al posto 456; impugnati anche gli atti valutativi e l'art. 4.9 del bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dipendente dell'Agenzia delle Entrate, contestava il punteggio assegnatole per la valorizzazione delle competenze maturate nel contesto lavorativo nel triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 4.9 del bando. In base a tale criterio, erano attribuiti 20 punti per coefficienti FRD da 1,5 a 1,7 e 5 punti per coefficienti da 1,3 a 1,4. Sosteneva che, in ragione delle attività svolte, le spettasse il coefficiente 1,5 anziché 1,3/1,4 e quindi ulteriori 15 punti: il totale sarebbe salito da 59 a 74, con collocazione utile al passaggio di area (indicata nel ricorso come posizione 52 nella graduatoria iniziale e almeno posizione 78 tra i vincitori dopo l'ampliamento dei posti). Deduceva violazione della disciplina sulle progressioni e sui concorsi, degli accordi FRD e dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e proporzionalità, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta. In via subordinata impugnava l'art. 4.9 del bando, sostenendo che fosse illegittimo demandare a valutazioni FRD pregresse, effettuate per finalità diverse, la determinazione vincolata delle competenze, senza una valutazione autonoma della Commissione.

La decisione

Il TAR ha confermato la propria competenza, in ragione della rilevanza nazionale della graduatoria e dell'impugnazione del bando, atto presupposto di portata generale. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il ricorso e, per tale ragione, ha soprasseduto sulle eccezioni di rito dell'Agenzia. Ha respinto la censura relativa all'applicazione del criterio: la ricorrente aveva prestato servizio nello staff del Direttore regionale, svolgendo attività di gestione e protocollazione documentale, supporto di segreteria, gestione dell'agenda e delle PEC e attività connesse agli incarichi; tali mansioni rientravano nella categoria descrittiva «Staff ai dirigenti di vertice», per la quale gli accordi collettivi FRD del 2019-2021 prevedevano il coefficiente 1,4. Le attività risultavano prevalentemente esecutive e di supporto, senza prova di una complessità tale da giustificare il coefficiente 1,5, riservato ad attività comportanti fisiologicamente maggiore impegno o responsabilità. La generica riconducibilità delle mansioni a un processo organizzativo più ampio non dimostrava il diritto al punteggio superiore, poiché il criterio valorizzava le competenze concretamente acquisite e l'attività effettivamente svolta. Ha inoltre respinto la censura subordinata contro l'art. 4.9: nessuna delle norme invocate imponeva che la valutazione delle competenze fosse necessariamente discrezionale e rimessa alla Commissione; la definizione dei criteri di punteggio nelle progressioni verticali rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, coerentemente con l'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001. Il ricorso è stato respinto integralmente; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 1, 3 e 4-bis c.p.a.

    Preliminarmente, il Collegio conferma la competenza del Tar Lazio-Roma, ai sensi dell’art.13, co.1, 3 e 4-bis cpa, in ragione congiuntamente: a) della rilevanza nazionale dell’avversata graduatoria (rif. art.6.2 del bando); b) dell’impugnazione (sia pure in via gradata) del bando di gara, che costituisce atto amministrativo presupposto, a rilevanza generale per l’intera procedura.

    La competenza del TAR Lazio-Roma sussiste quando la graduatoria impugnata ha rilevanza nazionale e viene contestato anche il bando, quale atto presupposto generale della procedura.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Al contrario, la determinazione dei criteri di attribuzione del punteggio nelle procedure di sviluppo verticale dei dipendenti (incluse le relative modalità di attribuzione dei punteggi) rientra pienamente nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione (cfr, quam multis, Tar Veneto, 11.3.2025, n.342; Tar Catania, 3.1.2024, n.12), anche in coerenza con le previsioni recate dall’art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/2001.

    Nelle procedure di progressione verticale, la definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi e delle relative modalità rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione; la disciplina non impone che la valutazione delle competenze sia necessariamente affidata a un apprezzamento discrezionale della commissione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di progressione verticale, l'Amministrazione può definire criteri di attribuzione dei punteggi che rinviano a valutazioni pregresse effettuate nell'ambito del rapporto di lavoro, anche senza demandare alla commissione una nuova valutazione discrezionale, salvo che una norma imponga diversamente.
  • Quando il bando valorizza le competenze maturate nel contesto lavorativo mediante un criterio collegato a coefficienti attribuiti per la produttività, il punteggio va determinato sulla base delle mansioni concretamente svolte e della classificazione prevista dagli accordi applicabili; la mera riconducibilità astratta dell'attività a un processo organizzativo generale non attribuisce automaticamente il coefficiente superiore.
  • La contestazione dell'attribuzione di un coefficiente più elevato richiede di dimostrare che le attività effettivamente svolte presentino caratteristiche coerenti con tale coefficiente; la descrizione generica delle funzioni o l'appartenenza a un ambito organizzativo non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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