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Sentenza

Sentenza n. 4797/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo alla pavimentazione in calcestruzzo di un viale e all’ampliamento di un varco carrabile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria aveva impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono presentata ai sensi della l. n. 326/2003. Il Comune aveva motivato il diniego richiamando il mancato versamento di alcune rate dell’oblazione e dell’anticipo degli oneri concessori, la mancata produzione della documentazione richiesta e l’insufficienza degli elaborati prodotti ai fini della qualificazione delle opere, anche in relazione alle difformità riscontrate nel sopralluogo. In appello sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell’art. 39, comma 4, l. n. 724/1994, poiché il Comune aveva assegnato un termine di trenta giorni anziché quello legale di tre mesi per l’integrazione documentale; la violazione del principio di leale collaborazione per il mancato riscontro alle richieste di proroga; il difetto di motivazione e di istruttoria; l’illegittima integrazione della motivazione da parte del TAR, che avrebbe fondato il rigetto sulla tardività dell’integrazione documentale, circostanza non posta dal Comune a fondamento del diniego; nonché l’omessa considerazione della documentazione trasmessa il 19 maggio 2025, comprendente relazione tecnica, grafici, inquadramento urbanistico, fotografie e titolo di proprietà. L’appellante sosteneva inoltre che le opere, di modesta consistenza e limitato impatto ambientale, fossero adeguatamente individuabili e riconducibili alla tipologia di abuso dichiarata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la tardività dell’integrazione documentale non costituisse legittimo motivo di diniego, sia perché il Comune aveva comunque deciso dopo la produzione degli elaborati, sia perché il termine inizialmente assegnato era di trenta giorni, inferiore ai tre mesi previsti dalla legge. La ragione decisiva dell’annullamento è stata individuata nel difetto di motivazione e di istruttoria del diniego. Il Comune si era limitato ad affermare genericamente che la documentazione era insufficiente a valutare le caratteristiche delle opere e la congruità della tipologia di abuso, senza confrontarsi con le specifiche circostanze rappresentate nella documentazione integrativa e senza indicare quali elementi fossero mancanti o contraddittori. Anche la relazione istruttoria depositata in giudizio non ha colmato il difetto motivazionale, poiché si è limitata a sostenere che le opere fossero stratificate su immobili la cui legittimità urbanistica e paesaggistica non era dimostrata, senza esaminare puntualmente gli elaborati prodotti. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare nel dettaglio la documentazione e, se necessario, chiedere ulteriori integrazioni o chiarimenti. Il diniego è stato quindi annullato, con obbligo del Comune di rideterminarsi. Le spese dei due gradi sono state compensate; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 4, l. n. 724/1994

    La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.

    Il termine legale di tre mesi per la presentazione della documentazione integrativa rileva ai fini dell’improcedibilità della domanda di condono; il termine di trenta giorni assegnato dal Comune non poteva fondare la tardività dell’integrazione. Nel caso concreto, tuttavia, l’annullamento è stato disposto soprattutto per difetto di motivazione e di istruttoria.

  • l. n. 326/2003

    Costituisce la disciplina del cosiddetto terzo condono edilizio, cui si applicano le procedure richiamate dalla l. n. 47/1985 e dalla l. n. 724/1994.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il provvedimento conclusivo deve confrontarsi con le ragioni ostative e con gli apporti partecipativi dell’interessato; nel caso concreto, il difetto decisivo è stato ravvisato nella mancata valutazione specifica della documentazione integrativa.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato dall’appellante in relazione al divieto per il giudice di sostituire la motivazione dell’amministrazione con una motivazione diversa; la decisione ha comunque fondato l’accoglimento sull’autonomo riscontro del difetto di motivazione e istruttoria dell’atto comunale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, l’amministrazione non può fondare l’improcedibilità della domanda sulla scadenza di un termine per l’integrazione documentale inferiore al termine legale di tre mesi previsto dall’art. 39, comma 4, l. n. 724/1994.
  • Il diniego di condono edilizio deve indicare in modo specifico quali elementi della documentazione siano mancanti, insufficienti o incoerenti rispetto alle opere da sanare e alla tipologia di abuso dichiarata; un generico richiamo all’insufficienza documentale non soddisfa l’obbligo di motivazione.
  • L’amministrazione, prima di definire negativamente un’istanza di condono, deve esaminare concretamente la documentazione integrativa prodotta dall’interessato e, ove la ritenga incompleta o non chiara, indicare le ulteriori integrazioni o i chiarimenti necessari.
  • Una relazione istruttoria depositata nel giudizio non può sanare il difetto originario di motivazione del diniego quando si limita ad affermazioni generiche e non dimostra che l’amministrazione abbia previamente valutato nel procedimento le specifiche circostanze e gli elaborati prodotti dal richiedente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

Testo integrale

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