Sentenza del 16/03/2015 n. 2546 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Veniva contestata la legittimità della notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'Agente della riscossione mediante servizio postale, senza ricorso necessariamente all'intervento di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto notificatore. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 e la validità della notifica eseguita tramite plico chiuso, con avviso di ricevimento sottoscritto da una persona abilitata o dal portiere dello stabile.
La decisione
La contestazione è stata respinta, riconoscendo la legittimità della notificazione. Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, l'Agente della riscossione può notificare direttamente la cartella a mezzo posta, mediante plico chiuso. La notifica si considera perfezionata nella data risultante dall'avviso di ricevimento, quando questo è sottoscritto da una delle persone abilitate dalla norma oppure dal portiere dello stabile presso l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 602/1973
Nel caso di cartella di pagamento notificata a mezzo posta, l'art. 26 del d.P.R. 602/1973 autorizza l'Agente della riscossione ad effettuare la notifica in plico chiuso.
La disposizione consente all'Agente della riscossione di procedere direttamente alla notificazione della cartella tramite posta. La notifica è valida se l'avviso di ricevimento è sottoscritto da una persona abilitata dalla legge o dal portiere dello stabile, e si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'Agente della riscossione tramite servizio postale, senza che sia indispensabile l'intervento di un ufficiale giudiziario.
- La notifica deve essere effettuata mediante plico chiuso e deve risultare da un avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto.
- La sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di una persona abilitata o del portiere dello stabile può essere sufficiente a perfezionare la notifica, salvo specifiche irregolarità documentate.
- La contestazione della notifica non può fondarsi soltanto sul fatto che la cartella sia stata spedita direttamente dall'Agente della riscossione; occorre dimostrare la violazione delle modalità previste dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973.
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