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Sentenza

Sentenza del 21/11/2023 n. 32206 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica di avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2010 per presunto mancato pagamento del tributo, con applicazione di interessi e sanzioni. La contribuente impugnava lamentando: difetto di motivazione dell'atto impositivo; illogicità della tariffa applicata e illegittimità del Regolamento comunale; erroneità della superficie tassata (in particolare tassazione dell'intero specchio d'acqua concesso, destinato a transito e manovra dei natanti, non indicato nella dichiarazione perché inidoneo a produrre rifiuti); esclusione delle aree pertinenziali solo per abitazioni e non per insediamenti non abitativi; carenze di motivazione della delibera tariffaria in relazione alla determinazione delle tariffe e alle categorie; omessa pronuncia del giudice di merito su specifiche questioni.

La decisione

I gradi di merito (CTP e successivamente CTR) hanno respinto il ricorso della contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi; tuttavia il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso per cassazione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo per rinuncia, ha integralmente compensate le spese del giudizio e ha escluso l'applicazione dell'obbligo aggiuntivo previsto dall'art.13, comma 1‑quater del DPR n.115/2002 in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    La CTR ha applicato le disposizioni in tema di soggettività passiva e superfici tassabili ritenendo assoggettabile l'intero specchio d'acqua oggetto di concessione; la Cassazione non si è pronunciata sul merito per effetto della rinuncia.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69

    Contestazione circa l'obbligo di motivazione della deliberazione tariffaria: la CTR ha ritenuto non soggetta a motivazione la delibera comunale quanto alla determinazione tariffaria; la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito a causa della estinzione del processo.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla definizione delle superfici imponibili; la CTR ha ritenuto imponibile la superficie acquea nel suo complesso, ma la Cassazione non ha deciso sulla questione sostanziale.

  • D.L. n. 8 del 1999, art. 1 (convertito L. n. 75 del 1999)

    Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulle esenzioni/pertinenze; non vi è statuizione sulla corretta applicazione normativa per effetto della rinuncia.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 174

    art. 174 (principio "chi inquina paga")

    La ricorrente ha richiamato il principio europeo per sostenere che solo le superfici produttive di rifiuti siano assoggettabili; la questione è stata prospettata ma non decisa dalla Corte di cassazione in esito alla rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Gli articoli sono stati invocati come fondamento delle doglianze di legittimità (violazione di norme e omessa pronuncia). La Corte non ha esaminato i motivi sul merito per la rinuncia del ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Invocato in relazione alla presunta violazione del principio del contraddittorio e della necessità di motivazione; la CTR è stata censurata per presunte omissioni ma la Cassazione non ha deciso sulle doglianze sostanziali.

  • Codice di procedura civile, art. 132 n.4

    Richiamato per lamentare carenza di motivazione; non si è avuta decisione di merito da parte della Cassazione.

  • Costituzione, art. 111

    Evocato in relazione al diritto al giudice e al corretto procedimento, segnalando presunta incompletezza motivazionale; la Corte non ha pronunciato sul merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    La Corte ha chiarito che la sanzione/contributo aggiuntivo previsto dall'art.13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. n. 228/2012) non si applica nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo destinato ai soli casi di rigetto o d'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo senza pronuncia sul merito: le questioni sostanziali restano non decise.
  • In caso di controversia su Tarsu/TARI occorre documentare e provare che le superfici dichiarate non producono rifiuti (ad es. specchi d'acqua destinati a manovra/transito), poiché i giudici di merito possono ritenere imponibile l'intera superficie se non dimostrata l'esclusione.
  • Le censure sulla motivazione della delibera tariffaria e sull'assenza di motivazione dell'avviso di accertamento devono essere specifiche e tempestive in primo grado: l'omessa o generica allegazione può comportare il rigetto nei gradi successivi.
  • Le eccezioni procedurali (omessa pronuncia, difetto di motivazione) vanno chiaramente riproposte e motivate in ogni grado di giudizio, indicando quale soluzione alternativa il giudice dovrebbe adottare.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002 art.13, comma 1‑quater, non si applica se il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione; tale misura sanzionatoria è di stretta interpretazione.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione valutare il rischio di estinzione per rinuncia o transazione e le conseguenze pratiche: la rinuncia priva della pronuncia sul merito e può lasciare ferma la pretesa tributaria.

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