Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-532/20

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 24 febbraio 2022. — Alstom Transport SA contro Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Accesso alle procedure di ricorso – Articolo 2 quater – Termini per la proposizione del ricorso – Calcolo – Ricorso avverso una decisione di ammissione di un offerente. — Causa C-532/20

Giurisprudenza europea62020CJ0532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il dies a quo del termine per impugnare, in materia di appalti settoriali, la decisione che ammette un offerente escluso e consente l’aggiudicazione ad altro concorrente. Conferma che gli Stati membri possono imporre termini brevi e di decadenza, ma tali termini devono consentire una conoscenza effettiva della violazione dedotta. Se la decisione non è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti, il termine non può decorrere prima della comunicazione di tali motivi all’aggiudicatario.

Termine per impugnare, da parte dell’aggiudicatario, la decisione che ammette l’offerta di un concorrente escluso: decorrenza dalla notifica della decisione di aggiudicazione, salvo mancanza della relazione sintetica dei motivi pertinenti.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 92/13 debbano essere interpretati nel senso che il termine per proporre ricorso, da parte dell’aggiudicatario di un appalto, contro la decisione dell’ente aggiudicatore che dichiara ammissibile l’offerta di un offerente escluso decorra dalla ricezione della decisione di aggiudicazione anche se l’offerente escluso non aveva ancora impugnato l’esito della gara, e se rilevi l’assenza, al momento della notifica/pubblicazione, della relazione sintetica dei motivi pertinenti.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 92/13 devono essere interpretati nel senso che l’aggiudicatario può essere tenuto a proporre ricorso contro la decisione che ammette l’offerta di un concorrente escluso entro il termine che decorre dalla ricezione della decisione di aggiudicazione, anche se il concorrente non aveva ancora impugnato l’esito della gara; tuttavia, se al momento della notifica o pubblicazione non è stata comunicata all’aggiudicatario la relazione sintetica dei motivi pertinenti, il termine decorre dalla comunicazione di tale relazione, così da garantire che l’interessato possa conoscere l’eventuale violazione del diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/13/CEE
  • Direttiva 2014/23/UE
  • Direttiva 2014/25/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Direttiva 89/665/CEE

Termine per impugnare la decisione di ammissione in una gara nei settori speciali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București nell’ambito di una controversia tra Alstom Transport SA e la CFR, con la partecipazione di altri operatori economici. Il tema è il calcolo del termine per proporre ricorso contro la decisione dell’ente aggiudicatore che aveva dichiarato ammissibile l’offerta di un offerente poi escluso, nel quadro di un appalto settoriale per lavori ferroviari.

Contesto fattuale e processuale

La CFR aveva bandito una gara per la riabilitazione di una linea ferroviaria. Dopo una prima esclusione dell’offerta del consorzio RailWorks, di cui Alstom era capofila, il contenzioso aveva portato la Corte d’appello di Bucarest a riconoscere l’ammissibilità di tale offerta e a imporre una nuova valutazione. All’esito della rivalutazione, la CFR aveva aggiudicato l’appalto ad Alstom, ma quest’ultima aveva poi impugnato la decisione con cui era stata ritenuta ammissibile l’offerta del concorrente BraSig, chiedendone l’esclusione. Il giudice nazionale ha respinto il ricorso come tardivo, ritenendo che il termine di dieci giorni decorresse dalla conoscenza della decisione, e ha quindi chiesto alla Corte come interpretare la disciplina UE sul punto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 92/13, che impone ricorsi efficaci e accessibili a chi abbia o abbia avuto interesse all’aggiudicazione e sia leso o rischi di esserlo;
  • l’articolo 2 quater della direttiva 92/13, che disciplina la durata minima dei termini di ricorso e la loro decorrenza in funzione delle modalità di comunicazione della decisione;
  • l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva, relativo alla comunicazione della decisione di aggiudicazione accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richiamato per il profilo della tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte precisa inoltre che la giurisprudenza relativa alla direttiva 89/665/CEE è pertinente, poiché le disposizioni rilevanti sono analoghe.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 92/13 consente agli Stati membri di fissare termini di ricorso a pena di decadenza, in quanto ciò risponde all’obiettivo di celerità e alla certezza del diritto. In linea di principio, un offerente può essere tenuto a contestare entro il termine stabilito una decisione che ammetta un concorrente alla procedura, anche se a quella data il concorrente non abbia ancora proposto ricorso contro l’aggiudicazione.

Tuttavia, la Corte sottolinea che la tutela effettiva richiede che il termine decorra solo quando il ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della presunta violazione. Per questo motivo, l’articolo 2 quater impone che la decisione comunicata agli offerenti sia accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti, destinata a consentire la comprensione delle ragioni dell’atto e l’eventuale individuazione di violazioni.

Nel caso di specie, la Corte osserva che la normativa rumena prevede un termine di dieci giorni dalla conoscenza dell’atto, ma ciò non basta se, al momento della notifica o pubblicazione, non sono stati comunicati i motivi pertinenti della decisione. In tale ipotesi, il termine non può decorrere dalla sola ricezione della decisione di aggiudicazione: deve invece iniziare dalla comunicazione all’aggiudicatario della relazione sintetica dei motivi pertinenti, incluse le informazioni sulle modalità di valutazione dell’offerta del concorrente.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 92/13 devono essere interpretati nel senso che:

  • il termine per impugnare la decisione che, nell’ambito dell’aggiudicazione, dichiara ammissibile l’offerta di un offerente escluso può decorrere dalla ricezione della decisione di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, anche se l’offerente escluso non aveva ancora impugnato l’esito della gara;
  • se però la relazione sintetica dei motivi pertinenti non è stata comunicata al momento della notifica o pubblicazione della decisione, il termine decorre dalla comunicazione di tale relazione.

Principio affermato

La Corte conferma che i termini di decadenza negli appalti devono garantire rapidità e certezza, ma non possono privare l’offerente di una conoscenza effettiva della violazione dedotta. La decorrenza del termine è quindi legittima dalla notifica della decisione solo se, contestualmente o comunque in modo idoneo, sono stati comunicati i motivi pertinenti che consentono di valutare la legittimità dell’ammissione del concorrente.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciappalti nei settori specialirimedi giurisdizionali negli appaltitermini di ricorsotutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.