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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24745/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, resa in giudizio abbreviato, di un soggetto ritenuto responsabile di più trasgressioni alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, consistite nell’inosservanza dell’obbligo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Bitonto nei giorni prescritti e all’orario fissato. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 75 del d.lgs. 159/2011, sostenendo che la prescrizione fosse priva di tassatività perché il decreto applicativo aveva stabilito solo i giorni di presentazione, demandando all’autorità di P.S. la determinazione dell’orario, e che la Corte di appello non avesse valutato l’offensività concreta di meri ritardi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., deducendo che la richiesta non fosse tardiva e che il difensore fosse munito di procura speciale; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla ritenuta inammissibilità della richiesta di esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che è legittima la previsione nel provvedimento di prevenzione dei giorni di presentazione, con successiva specificazione dell’orario da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, e che il ritardo rispetto all’orario fissato integra la violazione della prescrizione, non essendo richiesta una diversa valutazione di offensività quando la condotta di inottemperanza sia accertata. Ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la censura sulla recidiva era nuova e quindi inammissibile in appello, e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione logica, basata sulla reiterazione delle condotte e sulla marcata insensibilità dell’imputato al rispetto della misura. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che, pur essendo errato il richiamo al difetto di procura speciale, la richiesta di pena sostitutiva era comunque tardiva, poiché la disciplina transitoria della riforma Cartabia imponeva di formulare l’istanza nel grado in cui il processo era pendente al 30 dicembre 2022; non essendo stata proposta in primo grado, non poteva essere recuperata in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Integra il reato la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, compresa la presentazione in ritardo all’autorità di pubblica sicurezza rispetto all’orario fissato.

  • art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    "tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale"

    Il giudice può imporre prescrizioni necessarie per l’effettività della misura di prevenzione; è compatibile con tale ratio la fissazione dei giorni di presentazione e la successiva specificazione dell’orario da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Le pene sostitutive possono essere chieste nei limiti temporali e processuali previsti dalla disciplina transitoria; la richiesta non è recuperabile per la prima volta in appello se non tempestivamente proposta nel grado in cui il processo era pendente alla data di entrata in vigore della riforma.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La disciplina transitoria sulle pene sostitutive si applica al grado di giudizio in cui il processo era pendente al 30 dicembre 2022; se era pendente in primo grado, l’istanza va proposta lì e non può essere recuperata in appello.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la proponibilità in appello di nuovi motivi e della richiesta di pene sostitutive, ma la Corte esclude che ciò deroghi alla disciplina transitoria speciale.

  • art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale base processuale per la richiesta in appello; la Corte ritiene comunque prevalente e inderogabile la disciplina transitoria sulle pene sostitutive.

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudizio sulle attenuanti generiche è discrezionale e deve essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la prescrizione di presentarsi in determinati giorni può essere integrata dalla successiva fissazione dell’orario da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, senza violare i principi di legalità e tassatività, purché il sistema consenta l’effettiva sorveglianza.
  • La condotta di presentarsi in ritardo rispetto all’orario imposto dall’autorità di pubblica sicurezza integra la violazione penalmente rilevante degli obblighi della misura di prevenzione; non occorre che il ritardo sia tale da neutralizzare la prescrizione, essendo sufficiente l’inosservanza non meramente bagatellare.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di motivazione una richiesta di rivalutazione del fatto, quando il giudice di merito abbia già spiegato perché le inosservanze non fossero di entità trascurabile.
  • La contestazione della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione: se non devoluta tempestivamente con l’atto di impugnazione originario, non può essere introdotta per la prima volta con motivi aggiunti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e valorizza elementi rilevanti ex art. 133 c.p., come la reiterazione delle condotte e la personalità dell’imputato.
  • Le pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia sono soggette alla disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. 150/2022: l’istanza va proposta nel grado in cui il processo era pendente al momento di entrata in vigore della riforma e non può essere recuperata per la prima volta nel grado successivo.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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