Sentenza n. 1827/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento -a) dell'ordinanza 23.2.2023, n. 36, emessa dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cannobio e notificata alla sig.ra Abate in data 2.3.2023, con la quale è stata disposta la demolizione delle opere realizzate, in difformità dal titolo edilizio rilasciato dal Comune in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché la rimessione in pristino dell'originario stato dei luoghi entro 120 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa; -b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi, per quanto possa occorrere, la relazione di sopralluogo del Servizio Settore Gestione del Territorio del Comune di Cannobio del 16.5.2022, prot. n. 5848, e la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui alla nota 17.5.2022, prot. n. 5851.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di opere asseritamente realizzate in difformità dai titoli edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa alla modifica della copertura, alla realizzazione di locali sottotetto e alla modifica delle aperture e delle relative barriere e ringhiere. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative, sostenendo che agli interventi, risalenti agli anni Sessanta, fosse stata applicata retroattivamente la disciplina sanzionatoria del d.P.R. n. 380/2001. In subordine, ha contestato la qualificazione delle difformità come variazioni essenziali, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento. Con il terzo motivo ha dedotto che l’ordinanza fosse stata adottata a oltre cinquant’anni dalla realizzazione delle opere, nonostante una complessa interlocuzione tra proprietario, Comune e Soprintendenza, l’avvenuta demolizione e ricostruzione dell’edificio con il coinvolgimento dell’amministrazione, un sopralluogo comunale del 1971 e il rilascio dell’autorizzazione di abitabilità, atti e comportamenti idonei a ingenerare un affidamento qualificato sulla regolarità dell’intervento. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della causa in ragione della presentazione di una SCIA in sanatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo insussistenti le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Il ricorso è stato accolto sulla base del terzo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Collegio ha ribadito che l’ordine di demolizione di opere abusive è normalmente espressione di potere vincolato: il mero decorso del tempo e la semplice inerzia dell’amministrazione non rendono legittimo l’abuso né impongono, di regola, una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale alla demolizione. Tuttavia, il caso concreto si distingueva perché le opere erano state realizzate nell’ambito di un articolato rapporto procedimentale tra privato, Comune e Soprintendenza; il Comune aveva disposto la sospensione dei lavori, aveva successivamente attestato la demolizione del fabbricato preesistente e autorizzato la demolizione e ricostruzione, aveva partecipato al sopralluogo del 1971 e aveva rilasciato l’abitabilità, attestando la conformità della costruzione al progetto approvato. Le difformità contestate erano inoltre immediatamente percepibili e avrebbero potuto essere rilevate già all’epoca o durante il sopralluogo del 1971. In tale peculiare contesto, il silenzio protratto per oltre mezzo secolo, unitamente agli atti e ai comportamenti positivi dell’amministrazione, aveva ingenerato un affidamento giuridicamente qualificato. Pertanto, prima di ordinare la demolizione, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare sull’interesse pubblico specifico e attuale alla rimozione delle opere, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza. L’ordinanza è stata quindi annullata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
sono richieste ragioni eccezionali per derogare al principio di concentrazione del giudizio e di speditezza del processo
La presentazione di una SCIA in sanatoria non costituisce, di per sé, ragione eccezionale sufficiente a giustificare il rinvio della trattazione della causa.
art. 1 l. 689/1981
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi di legalità, proporzionalità, buona fede e correttezza dell’azione amministrativa.
art. 8 l. 47/1985
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’irretroattività della disciplina sanzionatoria edilizia; la censura è stata assorbita.
art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente in tema di variazioni essenziali e irretroattività della disciplina sanzionatoria; la relativa censura non è stata decisa nel merito.
art. 31, comma 1, d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione al potere di ordinare la demolizione delle opere abusive; la decisione ha precisato i limiti dell’esercizio tardivo del potere in presenza di affidamento qualificato.
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina sanzionatoria edilizia; la censura è stata assorbita.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e correttezza; la decisione valorizza tali principi nel rapporto tra amministrazione e privato.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione al buon andamento e alla proporzionalità dell’azione amministrativa; la decisione ne considera la rilevanza nel controllo sull’esercizio tardivo del potere repressivo.
artt. 136 e 141 d.lgs. 42/2004
Richiamati per il vincolo paesaggistico gravante sull’immobile; il vincolo costituisce il contesto nel quale sono state realizzate e successivamente contestate le opere.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce normalmente esercizio di potere vincolato e, in caso di mera inerzia amministrativa, non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né un bilanciamento con l’interesse privato alla conservazione dell’abuso.
- Il decorso del tempo, da solo, non legittima un’opera abusiva e non fonda un affidamento tutelabile; tuttavia, un affidamento giuridicamente qualificato può sorgere quando l’amministrazione abbia avuto concreta conoscenza delle opere e abbia adottato atti o tenuto comportamenti positivi idonei ad attestare o presupporre la loro regolarità.
- Quando l’abuso sia stato realizzato nell’ambito di un articolato rapporto procedimentale con l’amministrazione, seguito da sopralluoghi, accertamenti o titoli favorevoli incompatibili con la successiva contestazione, l’esercizio tardivo del potere repressivo richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico attuale alla demolizione.
- L’autorizzazione di abitabilità, se preceduta da un sopralluogo tecnico nel quale l’amministrazione abbia attestato la conformità dell’edificio al progetto approvato, può concorrere, insieme agli altri atti e comportamenti amministrativi, a fondare un affidamento qualificato sulla regolarità delle opere.
- I principi di buona fede e correttezza operano anche nei rapporti tra amministrazione e privato e impongono di considerare, nell’esercizio tardivo del potere repressivo, il significato complessivo delle condotte amministrative precedenti e dell’affidamento da esse ingenerato.
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