Cassazione Civile, Ordinanza n. 10841/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2003 nei confronti di una società, recuperando a tassazione la prima rata di un contributo ex lege n. 488 del 1992 e contestando l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito derivanti da operazioni ritenute inesistenti, in parte soggettivamente e in parte anche oggettivamente, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di prova dell'Ufficio; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la prova della partecipazione della società ad operazioni inesistenti; dall'altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., perché la CTR si sarebbe limitata ad affermazioni generiche senza confrontarsi con gli elementi indiziari allegati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente e quindi nulla; il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame. È stata inoltre respinta l'eccezione della controricorrente di tardività del ricorso, ritenuto tempestivo in applicazione del termine lungo annuale, con aggiunta della sospensione feriale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Dedotto per censurare la violazione di norme sostanziali in tema di riparto dell'onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma violata nella contestazione delle operazioni inesistenti e della relativa prova.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare l'erronea distribuzione dell'onere della prova.
art. 36, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ritenuta solo apparente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva.
artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, L. n. 69 del 2009
Usati per affermare che, nel caso concreto, il termine lungo per proporre ricorso era ancora annuale.
art. 327 c.p.c.
Evocato implicitamente attraverso il richiamo al termine lungo di impugnazione ridotto dalla L. n. 69 del 2009.
L. n. 488 del 1992
Indicata come fonte del contributo recuperato a tassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'Ufficio allega un compendio indiziario idoneo a dimostrare operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il giudice di merito non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o alla mera adesione alle conclusioni del primo giudice, ma deve valutare specificamente gli indizi sia singolarmente sia nel loro complesso.
- La motivazione è apparente e quindi nulla quando la sentenza si limiti a enunciare il risultato valutativo senza descrivere il percorso logico-argomentativo che conduce dalla rilevazione dei fatti alla decisione.
- Se il soggetto emittente fatture è privo di reale capacità operativa o è mera cartiera, la verifica della sola riferibilità formale delle irregolarità a terzi non è sufficiente: il giudice deve confrontarsi con la possibile partecipazione del contribuente alle operazioni inesistenti.
- In tema di impugnazioni, ai fini della tempestività del ricorso per cassazione occorre applicare il termine lungo vigente ratione temporis, computando anche la sospensione feriale dei termini.
- Quando il secondo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, è accolto, resta assorbito il motivo che investe il merito della ripartizione dell'onere probatorio.
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