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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51277/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trapani che, in sede di riesame, aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse la richiesta di riesame avanzata da Salerno Giuseppe, Salerno Carmelo e Salerno Anna avverso il decreto di sequestro preventivo del 24/05/2023 sul compendio aziendale della ditta individuale "B & B di Salerno Brigida" e, invece, aveva accolto la richiesta di riesame di Salerno Brigida annullando il sequestro e ordinando la restituzione dei beni. Il sequestro era stato disposto per i reati di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.) e autoriciclaggio (capi C e D): l'accusa sosteneva che Carmelo e Giuseppe avessero fittiziamente intestato l'impresa a Brigida per eludere misure di prevenzione e avessero poi impiegato i proventi del reato per incrementare il patrimonio tramite una ditta/società "parallela" fittiziamente intestata a Brigida. Il Procuratore ha dedotto violazione di legge sulla valutazione della configurabilità astratta dei reati e sulla coerenza logico-argomentativa del Tribunale, nonché omissione di elementi probatori rilevanti ai fini dell'autoriciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Trapani contenesse una motivazione dettagliata e congrua sulle singole operazioni contestate, arrivando alla conclusione che non sussisteva il fumus commissi delicti per i reati di intestazione fittizia (capo B e C) e, di conseguenza, per l'autoriciclaggio (capo D). Il Collegio ha inoltre osservato che il ricorso di cassazione, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è ammesso solo per violazione di legge e non è il mezzo per censurare vizi logici o argomentativi che non costituiscano veri e propri errori di diritto; non è stata neppure contestata la circostanza che non fosse stato richiesto il sequestro finalizzato alla confisca per l'art. 648-ter.1 c.p., elemento che il Tribunale aveva richiamato nella sua valutazione.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    L'impugnazione per cassazione contro le ordinanze in sede di riesame di misure cautelari reali è ammessa solo per violazione di legge; pertanto non sono ammissibili, con tale rimedio, censure fondate unicamente su vizi logico-motivazionali.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Prevede il vizio per motivazione illogica come possibile motivo di cassazione, ma, alla luce dell'art. 325 c.p.p., tale censura non è utilizzabile quando il ricorso per cassazione sia proposto avverso ordinanze di riesame ex art. 325, salvo che si tratti di vizi talmente radicali da configurare violazione di legge.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sull'intestazione fittizia di beni: per ritenere il reato è necessario dimostrare che l'operazione sia stata effettuata con la finalità di eludere disposizioni di prevenzione o di occultare la provenienza illecita del patrimonio; semplici trasformazioni formali societarie che mantengono sede, denominazione e attività non sono automaticamente riconducibili al reato.

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    Per l'autoriciclaggio occorre l'esistenza di un reato presupposto e l'impiego del profitto di quel reato in operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; va dimostrata la consistenza e la tracciabilità del profitto e, se rilevante per la misura, la finalità di confisca.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U., n. 25932/2008, Ivanov)

    Attribuisce alla nozione di "violazione di legge" sia errores in iudicando sia errores in procedendo solo quando il vizio della motivazione sia così radicale da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame di misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.) è ammesso solo per violazione di legge: non è lo strumento per sollevare in apparenza censure logico-motivazionali, salvo che si dimostri un vizio radicale della motivazione che integri una violazione di legge.
  • Per configurare l'intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.) non è sufficiente una mera variazione formale della titolarità societaria: bisogna provare la finalità elusiva/occultativa e l'effettiva creazione di uno "schermo" rispetto ai presunti danti causa.
  • L'autoriciclaggio richiede la dimostrazione di un reato presupposto, di un profitto concreto riconducibile al medesimo e di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; assenza di richiesta di confisca o indeterminatezza dell'ammontare può indebolire la misura cautelare patrimoniale.
  • La posizione soggettiva (interesse ad agire) dell'istante nel riesame del sequestro è determinante: chi non dimostra un interesse diretto e attuale può incorrere in inammissibilità per difetto di interesse.
  • In sede di riesame cautelare il giudice valuta sia la cornice fattuale complessiva sia l'effettiva rilevanza penale delle singole operazioni: per resistere ad un sequestro è efficace dimostrare l'assenza di un nesso causale, di finalità elusiva o la riconducibilità dei beni a spostamenti formali senza alterazione della titolarità sostanziale.

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