Cassazione Penale, Sentenza n. 21958/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna che, confermando per alcuni capi la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Modena e annullando l'ordinanza per altri capi, era stata ritenuta dal difensore viziata per violazione di legge e carenza motivazionale. Il difensore lamentava in particolare: 1) motivazione meramente trascrittiva e superficiale dell'ordinanza del G.I.P.; 2) insufficiente indicazione delle singole fonti probatorie e del nesso tra prove e responsabilità, specie in relazione al reato di associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.) e ai reati fallimentari e di autoriciclaggio; 3) mancata considerazione dell'effetto della radiazione dall'ordine degli avvocati (18/09/2020) sul requisito della attualità del pericolo di recidiva (art. 274 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente integrato e valutato gli elementi probatori utili (intercettazioni utilizzabili, consulenza tecnica del P.M. e dati dei curatori fallimentari) e che da tali elementi emergessero gravi indizi a carico di Bitonti tanto per l'associazione a delinquere quanto per i reati fallimentari e di autoriciclaggio. Quanto al profilo cautelare, la Corte ha affermato che la radiazione dall'albo non esclude automaticamente il requisito della attualità del pericolo e che il giudice della cautela può operare una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione delittuosa. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Il tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi di partecipazione all'associazione a delinquere sulla base di intercettazioni utilizzabili e di elementi ricostruiti dalla consulenza tecnica e dai curatori fallimentari; la motivazione del riesame è stata considerata sufficiente a reggere tale conclusione.
art. 648 ter cod. pen.
Il reato di autoriciclaggio è stato ritenuto fondato su elementi quali il ricevimento di somme e l'organizzazione di operazioni tramite società terze e trust; il Tribunale del riesame ha considerato tali elementi idonei a configurare il nesso causale richiesto.
art. 274 cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che il requisito della attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, che può persistere anche se l'imputato non esercita più la professione di avvocato.
artt. 292 e 309 cod. proc. pen. (modificati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47)
La giurisprudenza citata consente al tribunale del riesame di integrare eventuali carenze motivazionali del provvedimento impositivo quando esiste una motivazione che enuncia le ragioni della cautela, anche in forma sintetica o per relationem, purché non sia del tutto priva di vaglio critico.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per giustificare la condanna alle spese processuali e l'irrogazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Prevede l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando dalla decisione non deriva la remissione in libertà dell'imputato; il provvedimento è stato disposto per gli adempimenti consequenziali.
Massime di principio
- Il tribunale del riesame può integrare e valorizzare elementi probatori e colmare carenze motivazionali del provvedimento di primo grado se esiste un minimo di vaglio critico su cui lavorare; la mancanza totale di motivazione sarebbe invece causa di illegittimità.
- La difesa che impugna per carenza di motivazione deve essere precisa nel contestare i singoli elementi probatori e nel spiegare perché una diversa valutazione sarebbe stata lecita; deduzioni generiche sul 'mancato esame' risultano spesso insufficienti.
- La radiazione dall'albo professionale non esclude automaticamente la possibilità di applicare misure cautelari: il giudice deve effettuare una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione del reato, considerando personalità, ruolo e modalità dell'agire criminoso.
- Per reati complessi (associazione, reati fallimentari, autoriciclaggio) il tribunale può fondare la sua decisione su un quadro probatorio composto da intercettazioni utilizzabili, consulenze tecniche e ricostruzioni dei curatori fallimentari, purché l'insieme sia adeguatamente richiamato e valutato.
- La declaratoria di inammissibilità in cassazione comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse le spese processuali e, se ricadono profili di colpa, il pagamento alla Cassa delle ammende.
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