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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17016/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato dal GUP di Foggia per i reati di tentato riciclaggio e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 56 e 648 c.p. e vizio di motivazione, contestando che non fosse provata la sussistenza del tentativo e che la motivazione si fondasse su argomentazioni meramente presuntive (elementi citati: guida dell'auto nell'autodemolizione, presenza durante le operazioni di smontaggio, arrivo con la compagna); (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 99 c.p. in tema di recidiva, lamentando la carenza di ragioni per considerare i precedenti come aggravanti della pericolosità; (3) violazione dell'art. 648-bis, comma 4, c.p. (applicabile per reati con pena inferiore a cinque anni), sostenendo un errore nella valutazione delle circostanze attenuanti specifiche; (4) vizio di motivazione nella conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche e nel relativo bilanciamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione della sussistenza del tentativo, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha considerato il quadro probatorio nel suo complesso, valorizzando elementi convergenti (consegna/guida dell'auto nell'autodemolizione, presenza durante la "cannibalizzazione", arrivo con la compagna) e richiamando la necessità di un esame del compendio probatorio nella sua globalità, non di una valutazione atomistica dei singoli elementi. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili per avere sostanzialmente riproposto in Cassazione le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con le motivazioni decisive della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha confermato che la recidiva è stata adeguatamente motivata con riferimento ai numerosi precedenti e al mancato effetto rieducativo; ha inoltre osservato che, anche riconoscendo eventualmente l'attenuante speciale relativa al reato di riciclaggio, la pena di primo grado risultava congrua alla luce della recidiva reiterata; infine ha ritenuto corretta la conferma del diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi idonei ad alimentarle. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. La condanna di merito rimane pertanto confermata.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p. (tentativo)

    Richiamato per contestare la qualificazione del fatto come tentativo; la Corte ha ritenuto che la norma debba essere applicata valutando il complesso degli elementi indiziari e la loro capacità cumulativa di dimostrare la volontà ed il concreto inizio dell'esecuzione del reato.

  • art. 648 c.p. (riciclaggio)

    Richiamato quale norma del reato principale contestato (tentato riciclaggio). La Corte ha confermato che la valutazione dell'elemento soggettivo e degli atti idonei a concorrere al reato deve essere ricostruita sulla base del compendio probatorio nel suo complesso.

  • art. 99 c.p. (recidiva)

    Applicata per aumentare il trattamento sanzionatorio sulla base dei precedenti dell'imputato. La Corte ha ritenuto correttamente motivata la ricostruzione della recidiva e la sua incidenza sulla misura della pena, valutando la reiterazione come indice della pericolosità e del mancato effetto rieducativo.

  • art. 648-bis c.p., comma 4

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'applicabilità di attenuanti speciali per i reati con pena inferiore a cinque anni; la Corte ha ritenuto che anche riconoscendo tali attenuanti la pena risultava congrua in considerazione della recidiva, sicché la doglianza non aveva rilievo ai fini dell'annullamento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata quale limite di ammissibilità dei motivi, che vincola l'esame della Cassazione ai motivi consentiti dall'articolazione procedurale; la Corte ha rilevato che il ricorso riproponeva censure già esaminate e respinte in appello senza un adeguato confronto critico, determinando l'inammissibilità.

Massime di principio

  • La sussistenza del tentativo va valutata sul complessivo compendio probatorio: elementi indiziari convergenti possono, cumulati, dimostrare l'inizio dell'esecuzione e l'intento criminoso anche se ciascun elemento isolato appare debole.
  • La Cassazione dichiara spesso inammissibili i ricorsi che si limitano a reiterare le stesse doglianze già respinte in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Per contestare la recidiva è necessario un esame critico dei precedenti e argomentazioni che ne mettano in dubbio la sussistenza o l'effetto aggravante; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
  • Il riconoscimento di attenuanti (speciali o generiche) richiede l'esistenza di elementi positivi concreti; l'assenza di tali elementi giustifica il diniego e rende poco probabile la riforma in sede di legittimità.
  • Quando la pena complessiva è influenzata dalla recidiva, l'eventuale concessione di attenuanti può risultare ininfluente sul risultato sanzionatorio e quindi non produrre motivo utile per la Cassazione.

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